LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. n. 504/1992, che ha istituito e disciplina l'imposta comunale sugli immobili;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6 del predetto Decreto, l'aliquota dell'imposta deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, con possibilità di diversificare le aliquote in relazione alle abitazioni principali e ad altre diverse fattispecie ;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 12 in data 04.02.2004 con la quale, con la quale veniva confermata per l’anno 2004, l’addizionale comunale IRPEF nella misura del 0,4%:
a) l'aliquota I.C.I. ordinaria veniva fissata al 6 per mille, con riduzione al 5 per mille per le abitazioni principali, comprese quelle locate con contratto registrato ad inquilino che le utilizzi come abitazione principale, ed al 4 per mille per i fabbricati di proprietà di enti senza scopo di lucro, con aumento della detrazione da €. 103,29 ad €. 180,76 per i titolari di pensioni sociali e ad €. 206,58 per i disabili ;
b) l'aliquota I.C.I. veniva fissata al 3 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili od inabitabili e all'1 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali ;
RITENUTO necessario, per esigenze di bilancio, confermare anche per l'anno 2005 le aliquote I.C.I. già vigenti per l'anno 2004 ;
RITENUTO, in ordine alle detrazioni, di specificarne il relativo regime applicativo, nella maniera seguente :
a) detrazione ordinaria per l'abitazione principale €. 103,29;
b) detrazione maggiorata per particolari condizioni di disagio economico - sociale :
1. per i soggetti titolari di pensioni sociale detrazione pari a €. 180,76 ;
2. per i soggetti portatori di handicap o invalidi con attestato di invalidità non inferiore al 75%, proprietari della sola abitazione principale, e il cui reddito complessivo non superi la soglia di €. 9.296,22 se con nucleo familiare composto da una sola persona, oppure la soglia di €. 10.329,14 se con nucleo familiare composto da due persone + €. 1.032,91 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare, detrazione pari a €. 206,58 .
Il reddito familiare deve ritenersi composto dalla somma di pensioni INPS, pensioni di invalidità civile, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, rendite INAIL, etc. + rendita catastale della casa adibita ad abitazione principale .
L'interessato, al fine di poter applicare a proprio favore la detrazione maggiorata, dovrà presentare specifica dichiarazione all'ufficio tributi del Comune, corredando la stessa della documentazione necessaria, anche in autocertificazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli, di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ;
A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge,
D E L I B E R A
1) DI CONFERMARE per l'anno 2005 le aliquote I.C.I. anno 2004, di seguito specificate :
a) aliquota ordinaria al 6 per mille, con riduzione al 5 per mille per le abitazioni principali, comprese quelle date in locazione con contratto registrato ad un inquilino che le utilizzi come prima casa ed al 4 per mille per i fabbricati di enti senza scopo di lucro ;
b) aliquota al 3 per mille per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili od inabitabili, ed all'1 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali (l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni dall'inizio dei lavori) ;
2) DI DETERMINARE il regime della detrazione per abitazione principale, come di seguito specificato :
a) detrazione ordinaria per l'abitazione principale €. 103,29 ;
b) detrazione maggiorata per particolari condizioni di disagio economico - sociale :
1. per i soggetti titolari di pensioni sociale detrazione pari a €. 180,76 ;
2. per i soggetti portatori di handicap o invalidi con attestato di invalidità non inferiore al 75%, proprietari della sola abitazione principale, e il cui reddito complessivo non superi la soglia di €. 9.296,22 se con nucleo familiare composto da una sola persona, oppure la soglia di €. 10.329, 14 se con nucleo familiare composto da due persone + €. 1.032,91 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare, detrazione pari a €. 206,58 .
Il reddito familiare deve ritenersi composto dalla somma di pensioni INPS, pensioni di invalidità civile, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, rendite INAIL, etc. + rendita catastale della casa adibita ad abitazione principale .
L'interessato, al fine di poter applicare a proprio favore la detrazione maggiorata, dovrà presentare specifica dichiarazione all'ufficio tributi del Comune, corredando la stessa della documentazione necessaria, anche in autocertificazione .
Successivamente con separata e unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° , D. Lgs. 267/2000.