versamenti ed aliquote anno 2008
Si rende noto che ai sensi del Decreto- legge 27/05/2008, n. 93 convertito con modificazione dalla L. 24/07/2008, n. 126,
“a decorrere dall'anno 2008 è ESCLUSA dall' Imposta comunale sugli immobili (ICI) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle a esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992."
In merito si precisa che ai sensi del vigente Regolamento comunale sull’ICI :
1) per ]abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica.
2) sono equiparate alla abitazione principale:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale (nel numero massimo di due).
f) le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore a parenti in linea retta di 1° grado (genitore-figlio, figlio-genitore) e relative pertinenze (numero massimo di due).
Pertanto, ai sensi del combinato disposto del Decreto legge 93/2008 e del Regolamento comunale sull’Ici, tutte le fattispecie imponibili sopra citate sono escluse dall’ICI .
Restano assoggettate all’ICI soltanto le seguenti fattispecie con le aliquote fissate dalla pertinente deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31/03/2008 per l’anno 2008.
4.5 ‰ per unita’ immobiliari locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e relative pertinenze .
Non compete la detrazione d’imposta di cui all’art 8, comma 2, D.lgs n. 504/92.
6‰ per unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale “C1” (negozi e botteghe)
2‰ per unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale “C1” (negozi e botteghe) ubicate in frazioni collinari del territorio cosi come individuate dal P.R.G.
7‰ per altri immobili non compresi nei casi precedenti.
Si comunica che le disposizioni stabilite dalla legge n. 244/07 (Legge finanziaria 2008) (ulteriore detrazione dell’1,33%) e comunicate nel bollettino informativo consegnato dalla Soc di riscossione Equitalia sono state abrogate dal Decreto legge n. 93/2008 sopra citato.
Sono altresì sorpassate le disposizioni stabilite dalla Deliberazione del Consiglio comunale in merito alle maggior detrazioni d’imposta per le abitazioni principali di soggetti in particolari condizioni di disagio economico e/o di disagio sociale in quanto, come detto, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono escluse dall’ICI.
Per beneficiare dell'aliquota del 4.5 ‰ nell'anno 2008 ( unita’ immobiliari locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale relative pertinenze ) occorre presentare dichiarazione utilizzando il modello predisposto dall'ufficio entro il 30 giugno 2009