COMUNE DI CASARZA LIGURE
Provincia di Genova
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1. Di determinare per l’anno 2007 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale
sugli immobili:
2. Di determinare per l’anno 2007 le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’imposta comunale
sugli immobili:
ALIQUOTA
4.5 ‰ (PER MILLE);
PER UNITÀ IMMOBILIARI DIRETTAMENTE ADIBITE AD ABITAZIONE
PRINCIPALE
ALIQUOTA
4.5 ‰ (PER MILLE);
PER UNITA’ IMMOBILIARI LOCATE AD UN SOGGETTO CHE LE UTILIZZI COME
ABITAZIONE PRINCIPALE (CO. 1, ART. 4, D.L. 8/8/1996, N. 437, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24/10/1996, N. 556)
ALIQUOTA
4.5 ‰ (PER MILLE);
PER UNITÀ’ IMMOBILIARI CONCESSE IN USO GRATUITO DAL POSSESSORE AI
SUOI PARENTI IN LINEA RETTA DI 1° GRADO (ART. 59, COMMA 1, LETTERA E),
DEL D.LGS. N. 446/1997; ART. 18, CO. 1-BIS. DEL REGOLAMENTO COMUNALE
ALIQUOTA
6 ‰ (PER MILLE);
PER UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA CATASTALE “C1”
(NEGOZI E BOTTEGHE)
ALIQUOTA
7‰ (PER MILLE) PER ALTRI IMMOBILI NON COMPRESI NEI CASI PRECEDENTI
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE € 103.30
ULTERIORE DETRAZIONE D’IMPOSTA per le abitazioni principali dei
seguenti soggetti in particolari condizioni di disagio socio economico € 155.00