Visto l’art. 48, del D.lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, che stabilisce le competenze della Giunta Comunale;

     

      Richiamato l’art. 42, comma 2, lettera f), del succitato decreto legislativo che esclude dalle competenze del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e tariffe relative ai tributi demandando, implicitamente, la stessa alla Giunta Comunale;

 

      Considerato l’art. 30, comma 14, della L. 448/99 (Finanziaria 2000) che stabilisce il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali contestualmente alla data di approvazione del Bilancio;

 

      Atteso che ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l’anno successivo;

 

      Visto il Decreto legge del 30 dicembre 2004, n. 314, con il quale è stato disposto il rinvio al 28 febbraio 2005 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l’anno 2005;

 

      Visto l’art. 53, comma 16, L. 388/2000, sostituito dall’art. 27, comma 8, L. 28/12/2001, n. 448, che stabilisce che i regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del Bilancio di previsione;

 

      Visto il D.lgs. del 30/12/1992, n. 504, Titolo I, Capo I, concernente l’Istituzione dell’Imposta comunale sugli immobili, e successive modificazioni e integrazioni;

 

      Vista la deliberazione di Consiglio Comunale 18/12/1998, n. 48, e successive modificazioni, con la quale si approvava il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili;

     

      Richiamata, in particolare, la deliberazione di Consiglio Comunale 29/10/1999, n. 46, ad oggetto Modifica del Regolamento sull’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

      Vista la L. 23/12/1996, n. 662, ad oggetto Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, collegata alla manovra finanziaria, che ha introdotto notevoli modifiche in materia di Ici;

 

      Visti, in particolare, i seguenti artt. della citata legge:

 

¨    art. 3, comma 48 che, fino all’entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo, stabilisce che le rendite catastali urbane siano rivalutate del 5% ai fini dell’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili;

 

¨    art. 3, comma 53, che ha integralmente sostituito l’art. 6, del D.lgs. 504/92, e recita testualmente al riformulato comma 2: «L’aliquota deve essere deliberata  in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni  o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.»;

 

¨    art. 3, comma 55, che ha integralmente sostituito l’art. 8 del D.lgs. 504/92 e che prevede, al riformulato comma 2, che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggano, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000  pari ad € 103.29, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

¨    atteso che a tale articolo di nuova formulazione è stato aggiunto dall’art. 3, del D.L. 11/3/1997, n. 50,  convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 1997, n. 122, il seguente periodo: «La predetta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale.»;

 

      Viste le risultanze della ricognizione effettuata, ex art. 193, del D.lgs. 267/2000, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio relativa all’esercizio 2004, con deliberazione di Consiglio Comunale 27/09/2004, n. 23;

 

      Atteso che ad oggi, sulla base dei versamenti effettuati al Comune di Casarza Ligure dalla GEST Line S.p.A., l’introito Ici relativo all’anno 2004 pare attestarsi in complessivi € 1.130.000,00

 

      Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, mantenere invariata anche per l’anno 2005 l’aliquota unica stabilita già per gli anni precedenti nel cinque per mille.

 

      Con voti unanimi dei presenti, espressi secondo le forme di legge;

 

DELIBERA

 

  1. di stabilire l’aliquota unica del cinque per mille per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

  1. di stabilire la detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, in rapporto al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, pari ad € 103,30 (applicando un arrotondamento al fine di semplificare le operazioni di calcolo);

 

  1. di stabilire l’ammontare della detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale, pari € 154,94; dando atto che sono da ritenersi tali i soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

 

a)    abbiano compiuto alla data del 31/12/2004 il 60°anno di età;

b)    siano pensionati;

c)    abbiano conseguito nel 2004 un reddito imponibile, non superiore ad € 7.746,85, concorrendo all’ammontare di tale reddito, il reddito imponibile, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari e con l’aggiunta di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, assegni a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tasse ed imposte, riferito all’intero nucleo familiare, inteso  ai sensi dell’ art. 25 della L.R. 23 aprile 1982, n. 22.  A tal fine si specifica che per nucleo familiare deve intendersi quello costituito dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati conviventi con il soggetto passivo alla data del 31/12/2004; fanno parte, inoltre, del nucleo familiare il convivente more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado purché stabilmente conviventi con il soggetto passivo da almeno 2 anni alla data del 31/12/2004;

d)    siano possessori di un unico immobile o porzione di immobile a destinazione catastale ordinaria appartenente al gruppo catastale A in tutto il territorio nazionale, e lo adibiscano ad abitazione principale;

 

4. di dare atto che, come stabilito dall’art. 5 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili, meglio descritto in premessa, per usufruire della maggior detrazione relativa all’abitazione principale di cui al precedente punto 3, dovrà essere presentata dagli interessati apposita richiesta su moduli predisposti dall’ ufficio competente, entro il termine di scadenza del pagamento del saldo dell’imposta relativa al 2005.