IL CONSIGLIO COMUNALE

 

DATO ATTO dell’ingresso in aula, durante il primo punto all’O.d.G., dei consiglieri Marchiolè Diego e Gianelli Tullio.

 

VISTO il D.Lgs. 30/12/92 n° 504, che ha istituito, a decorrere dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione;

 

VISTO in particolare l’art. 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo sopra citato, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006 n° 296 (Legge Finanziaria 2007) che attribuisce al Consiglio comunale la competenza alla determinazione delle aliquote I.C.I.;

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge Finanziaria 2007 sopra citata, gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 30 novembre 2006, in Gazzetta Ufficiale n° 287 del 11/12/2006, che ha fissato che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2007 da parte degli enti locali è differito al 31/03/2007.

 

PRESO ATTO che qualora la deliberazione non venisse adottata entro il termine menzionato si applicherebbe, ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del citato decreto legislativo, l’aliquota minima del 4 per mille.

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili – I.C.I -  approvato con deliberazione del C.C. n. 8 adottata in data 26/02/1999.

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili – I.C.I -  modificato con deliberazione del C.C. n. 11 adottata in data 28/02/2005.

 

VISTO l’art. 6, comma 2 del citato Decreto Legislativo n. 504/1992 da cui si rileva che l’aliquota non deve essere inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale;

 

PRESO ATTO di quanto previsto dalla Legge n° 296/2007 in materia di imposta comunale sugli immobili, con particolare riferimento al comma 173 dell’art. 1 della stessa legge, che stabilisce che per abitazione principale del soggetto passivo si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;

 

VISTA la Circolare del Ministero delle Finanze 15/05/1995 n° 139/E, pubblicata sulla G.U. – s.g. - 19/05/1995 n° 115, laddove precisa:

 

a)      “che in caso di variazione di residenza nel corso dell’anno d’imposizione per il quale è stata deliberata l’aliquota ridotta, tale aliquota si applica limitatamente ai mesi durante i quali c’è stata siffatta residenza, assumendo come intero il mese in cui la residenza medesima si è protratta per almeno quindici giorni;

 

b)      che in caso di contitolarità di possesso dell’abitazione principale, l’aliquota ridotta deve essere applicata  soltanto sulla quota di valore spettante al possessore che dimostra ed ha la residenza anagrafica nel comune che ha deliberato la riduzione”;

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale anche per il 2007 intende mantenere il grado attuale di erogazione dei servizi pubblici per lo sviluppo della Comunità e, ove possibile, intende attuarne nuovi a fronte di una richiesta in misura sempre crescente.

 

RITENUTO di confermare anche per l’anno 2007 le aliquote e le detrazioni per l’abitazione principale dell’I.C.I., applicate nel corso dell’esercizio 2006;

 

RICHIAMATA la circolare n° 3/DPF del 16 aprile 2003 la quale dispone che, i comuni dovranno trasmettere, direttamente al Dipartimento per le politiche fiscali la richiesta di pubblicazione, corredata dalla deliberazione di approvazione delle aliquote I.C.I. adottate per l’anno in corso;

 

PRESO ATTO della modalità d’invio stabilite nella circolare sopra citata;

 

CONSIDERATO pertanto che la deliberazione di approvazione delle aliquote e detrazioni per l’anno 2007 dovrà essere trasmessa unitamente alla richiesta di pubblicazione esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: dpf.federalismofiscale@finanze.it ;

 

VISTA la deliberazione, esecutiva, della Giunta Comunale n° 79 del 28/03/2006 che fissava le aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2006;

 

VISTE le leggi in materia;

 

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97, comma 2°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267;

 

VISTO il parere favorevole di Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267;

 

Con votazione:

 

Consiglieri presenti: n. 14

Consiglieri votanti: n. 14

Consiglieri favorevoli: n. 14

Consiglieri contrari: -

Consiglieri astenuti: -

 

 

D E L I B E R A

 

Per tutto quanto esposto in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

 

1.                  Di confermare, per l’anno 2007, le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

 

 

o       6 per mille l’aliquota ordinaria;

 

o       4,5 per mille l’aliquota per l’immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo con applicazione di una detrazione di € 103,29.=;

a)per le pertinenze dell’abitazione principale durevolmente ed esclusivamente a servizio dell’abitazione principale; si considerano tali: un garage o un box o un posto auto e una cantina o una soffitta o un magazzino (pertanto limitatamente a n° 1 C6 e n° 1 C2) che siano ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare o al limite nel raggio massimo di mt.500  dall’abitazione principale;

b)l’unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo   grado (genitori o figli) se nella stessa il parente in questione ha stabilito la propria residenza per almeno 270 gg. con applicazione della detrazione prevista per l’abitazione principale sulla base di quanto disposto dall’art. 4 del regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili.

 

2.                  Di dare atto che i soggetti passivi dell’I.C.I. per usufruire dell’aliquota agevolata pari al 4,5 per mille e della relativa detrazione di € 103,29, a pena di decadenza dell’agevolazione, devono provvedere a presentare al Comune apposita comunicazione attestante la loro situazione (immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di I° grado residenti, pertinenze dell’abitazione principale a servizio esclusivo dell’abitazione principale) entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi. Laddove sia già stata presentata per gli anni precedenti, la predetta comunicazione (in assenza di variazioni) non va ripetuta.

 

3.                  Di dare atto che le predette aliquote, le detrazioni e le agevolazioni, nonché il conseguente gettito sarà previsto nel provvedimento di approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007.

 

4.                  Di trasmettere, ai sensi e per gli effetti della Circolare n° 3/DPF del 16 aprile 2003 la deliberazione di approvazione delle aliquote e detrazione per l’anno 2007 unitamente alla richiesta di pubblicazione esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: dpf.federalismofiscale@finanze.it