<33/2005>

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO il D.Lgs. 30/12/92 n° 504 inerente il riordino della finanza degli Enti territoriali, emanato a norma dell’art.4 della Legge 23/10/92 n° 421;

 

VISTO l’art. 1 del decreto medesimo inerente l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) con decorrenza dall’anno 1993.

 

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 istitutivo del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali in materia di competenze della Giunta Comunale.

 

RICHIAMATO l’art. 42 del succitato D. Lgs. che esclude dalle competenze del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e tariffe relative ai tributi demandando implicitamente la stessa alla Giunta Comunale.

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili – I.C.I -  approvato con deliberazione del C.C. n. 8 adottata in data 26/02/1999.

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili – I.C.I -  modificato con deliberazione del C.C. n. 11 adottata in data 28/02/2005.

 

CONSIDERATO che l’art. 27 comma 8  ha sostituito il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23/12/2000 n° 388 nel seguente modo: “Il termine  per deliberare le aliquote  e le tariffe dei tributi locali, … , è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione”.;

 

CONSTATATO che ai sensi dell’art. 151 comma 1 del succitato Testo Unico degli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo.

 

VISTO che il Decreto Legge 30 dicembre 2004, n° 314, pubblicato in G.U.  n° 306 del 31 dicembre 2004, convertito in Legge in data 1/03/2005 che, all’art. 1, differisce il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2005.

 

PRESO ATTO che qualora la deliberazione non venisse adottata entro il termine menzionato si applicherebbe, ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del citato decreto legislativo, l’aliquota minima del 4 per mille.

 

VISTO l’art. 6, comma 2 del citato Decreto Legislativo n. 504/1992 da cui si rileva che l’aliquota non deve essere inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille  e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale;

 

VISTA la Circolare del Ministero delle Finanze 15/05/1995 n° 139/E, pubblicata sulla G.U. – s.g. -  19/05/1995 n° 115, laddove precisa:

a)      “che in caso di variazione di residenza nel corso dell’anno d’imposizione per il quale è stata deliberata l’aliquota ridotta, tale aliquota si applica limitatamente ai mesi durante i quali c’è stata siffatta residenza, assumendo come intero il mese in cui la residenza medesima si è protratta per almeno quindici giorni;

b)      che in caso di contitolarità di possesso dell’abitazione principale, l’aliquota ridotta deve essere applicata  soltanto sulla quota di valore spettante al possessore che dimostra ed ha la residenza anagrafica nel comune che ha deliberato la riduzione”;

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale anche per il 2005 intende mantenere il grado attuale di erogazione dei servizi pubblici per lo sviluppo della Comunità e, ove possibile, intende attuarne nuovi a fronte di una richiesta in misura sempre crescente.

 

CONSIDERATA la necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di reperire i mezzi necessari per assicurare i vari servizi dell’istituto e conseguentemente assicurare il pareggio economico finanziario del bilancio 2005.

 

CONSIDERATO che con D.Lgs. n° 506/99 articolo 1 comma 1 lettera u l’art. 58, comma 4, del D.Lgs 446/97 che prevedeva la pubblicazione della “deliberazione comunale concernente la determinazione dell’aliquota dell’I.C.I. per estratto sulla Gazzetta Ufficiale” è stato abrogato;

 

VISTA la deliberazione, esecutiva, della Giunta Comunale n° 74 del 7/02/2004 che fissava le aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2004;

 

RITENUTO, a seguito, delle considerazioni sopra esposte, di fissare per l’anno 2005 le aliquote I.C.I., mantenendole invariate rispetto al 2004, nei seguenti termini:

 

4,5 per mille     Aliquota per l’immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo con applicazione

            di una detrazione di  € 103,29.=;

- per le pertinenze dell’abitazione principale durevolmente ed esclusivamente a servizio dell’abitazione principale; si considerano tali: un garage o un box o un posto auto e una cantina o una soffitta o un magazzino (pertanto limitatamente a n° 1 C6 e n° 1  C2) che siano ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare o al limite nel raggio massimo di mt.500  dall’abitazione principale;

- l’unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado

(genitori o figli) se nella stessa il parente in questione ha stabilito la propria residenza per almeno 270 gg. nel periodo d’imposta, con applicazione della detrazione prevista per l’abitazione principale (€ 103,29.=).

 

5,8 per mille Aliquota ordinaria per tutte le abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale e per i fabbricati rientranti nella categoria A/10 e nei gruppi B-C e per tutti gli altri casi non previsti nell’aliquota del 4,5 per mille e del 6 per mille.

 

6,00 per mille Aliquota per immobili a destinazione speciale, appartenenti al gruppo “D”.

 

VISTE le leggi in materia;

 

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97, comma 2°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267.

 

 

 

 

VISTO il parere favorevole di Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267.

 

Con voti unanimi legalmente espressi

 

D E L I B E R A

 

Per tutto quanto esposto in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

 

1.         Di fissare per l’anno 2005 per le ragioni esposte in premessa l’aliquota I.C.I.

nella misura:

 

4,5 per mille   Aliquota per l’immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo con

applicazione di una detrazione di  € 103,29.=;

- per le pertinenze dell’abitazione principale durevolmente ed esclusivamente a servizio dell’abitazione principale; si considerano tali: un garage o un box o un posto auto e una cantina o una soffitta o un magazzino (pertanto limitatamente a n° 1 C6 e n° 1  C2) che siano ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare o al limite nel raggio massimo di mt.500  dall’abitazione principale;

- l’unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli) se nella stessa il parente in questione ha stabilito la propria residenza per almeno 270 gg. con applicazione della detrazione prevista per l’abitazione principale sulla base di quanto disposto dall’art. 4 del regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili.

 

5,8 per mille   Aliquota ordinaria per tutte le abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale e per i fabbricati rientranti nella categoria A/10 e nei gruppi B-C e per tutti gli altri casi non previsti nelle aliquote del 4,5 per mille e del 6 per mille.

 

6,00 per mille Aliquota per immobili a destinazione speciale, appartenenti al gruppo “D”.

 

2.   Di dare atto che i soggetti passivi dell’I.C.I. per usufruire dell’aliquota agevolata pari al 4,5 per mille e della relativa detrazione di € 103,29, a pena di decadenza dell’agevolazione, devono provvedere a presentare al Comune apposita comunicazione  attestante la loro situazione (immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di I° grado residenti, pertinenze dell’abitazione principale a servizio esclusivo dell’abitazione principale) entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi. Laddove sia già stata presentata per gli anni precedenti, la predetta comunicazione (in assenza di variazioni) non va ripetuta.

 

3.      Di dare atto che  le predette aliquote, le detrazioni e le agevolazioni, nonché il conseguente gettito sarà previsto nel provvedimento di approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005.

 

4.      Di trasmettere copia della presente deliberazione:

 

·        Alla Direzione Centrale della Fiscalità Locale entro trenta giorni dalla data di esecutività.

 

·        Di pubblicare la presente per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

 

5.                  Indi, con votazione unanime legalmente espressa

 

D E L I B E R A

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267.