ESTRATTO DELIBERAZIONE  GIUNTA COMUNALE N. 08 DEL 26.02.2005 ADOTTATA DAL  COMUNE  DI  FASCIA (PROV. GE) IN  MATERIA  DI  ALIQUOTA  ICI  PER  L’ANNO  DI  IMPOSTA  2005.

 

DELIBERA

 

1) DI STABILIRE nella misura del 5 per mille l’aliquota da applicarsi, per l’anno 2005, all’Imposta Comunale sugli Immobili ;

 

2) DI TENER CONTO, nella determinazione della base imponibile di quanto stabilito dall’art. 5, D.lgs. 504/92 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e ss., art. 3, L. 662/96 ;

 

3) DI RIDURRE l’imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del, proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione .  In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 15/68, e successive modificazioni, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato . Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente ;

 

4) DI DETRARRE dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione ; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

 

5) SI INTENDE per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente ;            

 

6) DI CONSIDERARE direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ;

 

7) DI DARE ATTO che i terreni agricoli sono esonerati dal pagamento dell’imposta in quanto il Comune risulta completamente montano;