Deliberazione n. 45 del 23.12.2004

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI E RELATIVE DETRAZIONI.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto l'art. 9 lettera c) del Regolamento regionale del 03.02.1999, n.1 che prescrive di allegare al bilancio di previsione la deliberazione con la quale sono determinate le tariffe, le aliquote, le detrazioni dei servizi e delle imposte e tasse comunali;

Ritenuto che per quanto concerne l’imposta comunale sugli immobili di dover confermare l’aliquota e la detrazione attualmente in vigore pari rispettivamente al 4‰ (quattro per mille) e a € 103,29=;

Rilevato che le ulteriori riduzioni e esenzioni sono stabilite dal regolamento ICI approvato con propria deliberazione n. 14 del 27.03.1999 e successivamente modificato con deliberazioni n. 26 del 30.06.1999 e n. 10 del 23.03.2000;

Ritenuto altresì sostituire il comma 2 dell'articolo 6 del Regolamento comunale ICI vigente con il seguente:

"2. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, dimora abitualmente; unità immobiliare appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata), ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione di imposta, sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'articolo 8 comma 2 del Decreto legislativo n. 504/1992:

Visti i pareri favorevoli del Segretario comunale di legittimità e tecnico contabile;

Con votazione unanime e concorde espressa nei modi e nelle forme di legge;

 

D E L I B E R A

 

Di confermare per l’anno 2005 l’aliquota ICI del 4‰ (quattro per mille) e la detrazione per la prima casa pari a € 103,29=.

Di sostituire il comma 2 dell'articolo 6 del Regolamento comunale ICI vigente con il seguente:

"2. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, dimora abitualmente; unità immobiliare appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata), ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione di imposta, sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'articolo 8 comma 2 del Decreto legislativo n. 504/1992:

l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il primo grado di parentela."