COMUNE DI VILLENEUVE COMMUNE DE VILLENEUVE
Imposta Comunale Immobili regolamento - 1 -
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI
Regolamento
TESTO COORDINATO
Approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 30.03.1999
Modificato con deliberazione consiliare n. 24 del 9.09.1999
Modificato con deliberazione consiliare n. 2 del 24.02.2000
Modificato con deliberazione consiliare n. 10 del 14.03.2000
Modificato con deliberazione consiliare n. 34 del 25.09.2000
Modificato con deliberazione consiliare n. 4 del 29.03.2001
Modificato con deliberazione consiliare n. 69 del 30.12.2005
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Imposta Comunale Immobili regolamento - 2 -
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 dei
decreti legislativi 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina dell’imposta comunale sugli immobili –
I.C.I., di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
Art. 2
Immobili utilizzati da Enti non commerciali
1. Si stabilisce che l’esenzione dall’I.C.I., prevista all’art. 7, comma 1, lettera i) del decreto
legislativo n. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali di cui
all’art. 87 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, compete esclusivamente per fabbricati
ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non
commerciale utilizzatore.
Art. 3
Disciplina delle abitazioni principali
1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione ai
fini dell’aliquota ridotta e/o della detrazione d’imposta, è equiparata all’abitazione principale
come intesa dall’articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 l’unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza
in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata;
2. E' altresì equiparata ad abitazione principale l'abitazione concessa dal possessore in uso
gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado che la occupino quale loro abitazione
principale, purché sia stato sottoscritto il contratto di comodato;
3. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto,
richieste per la fruizione della detrazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà.
Art. 4
Aree fabbricabili
1. Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del
Piano Regolatore Generale approvato dal comune
2. Le aree assoggettate a vincolo di inedificabilità non sono soggette alla disciplina delle aree
fabbricabili.
3. Nel caso di utilizzazione di un’area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla
disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti
urbanistici.
4. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 504/1992, si stabilisce che un’area prevista
come edificabile dal Piano Regolatore possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato
soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui
insiste il fabbricato stesso.
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Imposta Comunale Immobili regolamento - 3 -
5. L’eventuale variazione catastale a seguito della quale l’area edificabile venga fusa o graffata
con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina
quindi alcun diritto al rimborso dell’I.C.I. versata su tale area.
6. Il valore di riferimento delle aree fabbricabili è la media tra il minimo e il massimo di quelli
indicati dall’osservatorio del mercato immobiliare istituito presso il Dipartimento del Territorio
per il 2° semestre 1995 con aggiornamento periodico.
7. Spetta alla Giunta comunale definire gli eventuali correttivi delle singole zone omogenee e delle
varie zone urbanistiche.
8. Con successivo provvedimento il Consiglio comunale provvederà ad approvare gli eventuali
correttivi predisposti dalla Giunta.
9. Come previsto dall’art. 8 del presente Regolamento, spetta alla Giunta l’individuazione dei
criteri di accertamento da utilizzare.
Art. 5
Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati
1. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano
inidoneità all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute
delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui
alla legge 5 agosto 1978 n. 457, art 31, comma 1, lettere a) b).
2. I fabbricati di cui al comma precedente devono presentare, a titolo esemplificativo, almeno
una delle seguenti caratteristiche:
mancanza della copertura;
mancanza dei serramenti;
mancanza delle scale di accesso;
strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura, solai);
mancanza dell’impianto elettrico, idrico, sanitario.
3. Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell’allacciamento
elettrico ed idrico.
4. Sono fatte salve le situazioni di inagibilità o inabitabilità dovute a motivazioni di tipo
igienico-sanitario riconosciute con provvedimento dell’Unità Sanitaria Locale.
5. La riduzione dell’imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della
domanda di perizia all’ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune
della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità,
successivamente verificabile da parte del Comune.
6. Il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità è portato a conoscenza del
Comune con la dichiarazione di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992.
7. Il valore delle unità immobiliari collabenti (categoria catastale F02) è costituito dal valore
venale del terreno.
Art. 6
Determinazione dell’imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione
ovvero a nuova costruzione
1. In deroga a quanto previsto dall’art. 5 comma 6 D.Lgs. 504/1992, in caso di demolizione di
fabbricato o di interventi di recupero a norma dell’articolo 31, comma 1, lett. c), d) ed e) L.
457/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare come apportate dalla
vigente normativa regionale, che siano effettuati su fabbricati precedentemente dichiarati ai
fini I.C.I., la base imponibile è costituita dalla rendita catastale o presunta attribuita
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Imposta Comunale Immobili regolamento - 4 -
all’immobile prima dell’esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da
computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero,
se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è
comunque utilizzato.
2. In caso di omessa dichiarazione di un fabbricato non iscritto in Catasto che abbia formato
oggetto delle opere di cui al comma precedente, per gli anni precedenti alla ultimazione di
tali opere ovvero all’utilizzo di fatto dell’immobile, la base imponibile verrà determinata
sulla base del valore più elevato previsto per aree analoghe site nel territorio comunale.
3. I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscano autonome unità immobiliari, sono
assoggettati all’imposta a decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione. La
valutazione della residua superficie dell’area sulla quale sia in corso la restante costruzione
viene ridotta, ai fini impositivi, in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria
complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte di
fabbricato già utilizzata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
Art. 7
Mancato accatastamento degli immobili
1. Nell’ipotesi in cui venga riscontrata l’esistenza di unità immobiliari non iscritte in Catasto,
ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più
unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il Comune
provvede a sollecitare il soggetto passivo d’imposta a presentare il relativo accatastamento,
dandone contestualmente formale comunicazione all’Ufficio del Territorio, ai sensi dell’art.
1, commi 336–337 L. 311/2004 e dell’art. 3 comma 58 L. 662/1996.
2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento
nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo
all’applicazione della sanzione massima di cui all’art. 14 comma 3 D.Lgs. 504/1992 e s.m.i.
Art. 8
Versamenti
1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto
degli altri, purché l’imposta relativa all’immobile in questione sia stata totalmente assolta per
l’anno di riferimento.
2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta, sia in sede di liquidazione
sulla base della dichiarazione che in sede di accertamento, o alla irrogazione di sanzioni
devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di
possesso.
4. Nei casi di decesso, il versamento può essere effettuato a nome del deceduto per l’intera
annualità, soltanto per l’anno in cui è avvenuto. Nella determinazione dell’imposta, in
particolare per l’eventuale applicazione della detrazione per l’abitazione principale, si dovrà
tenere conto dell’effettiva situazione in essere nei confronti del deceduto.
5. Nel caso di calamità naturali di grave entità, il sindaco, con proprio provvedimento motivato,
può stabilire il differimento e la rateizzazione del pagamento della rata ICI in scadenza.
6. La riscossione dell’imposta è effettuata direttamente dal Comune.
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L’imposta comunale sugli immobili dovuta dai soggetti passivi è versata direttamente sul
conto corrente postale di tesoreria intestato al “Comune di Villeneuve – I.C.I. – Servizio di
Tesoreria”.
I soli contribuenti residenti all’estero potranno eseguire i versamenti dell’imposta in questione
tramite il sistema bancario o postale (bonifico, delega bancaria, ecc.) con accredito sul conto
corrente postale di tesoreria “Comune di Villeneuve – I.C.I. – Servizio di Tesoreria”,
provvedendo comunque a consegnare od inviare al Comune il bollettino di versamento
debitamente compilato;
Art. 9
Interessi
1. Con effetto dal 01.01.1993, sulle somme dovute al Comune dai contribuenti per imposte non
versate o dovute dal Comune ai contribuenti per rimborso di somme indebite, si applicano gli
interessi previsti per la riscossione dei tributi erariali, ai sensi del 4° comma, art. 13, della
Legge 13 maggio 1999, n. 133, equiparando la misura dell'interesse previsto per il rimborso e
la riscossione coattiva dell'imposta comunale sugli immobili a quella prevista per i tributi
erariali, con effetto anche per i rapporti giuridici preesistenti e non ancora definiti e, pertanto,
di determinare la misura di interesse per semestre compiuto come segue:
Anno
Tasso annuale
Tasso semestrale
1993 9% 4.5%
1994 6% 3%
1995 6% 3%
1996 6% 3%
1997 5% 2.5%
1998 5% 2.5%
1999 5% 2.5%
2. Per gli anni d'imposizione successivi al 1999 si applica la stessa misura di interesse prevista
per la riscossione ed il rimborso dei tributi erariali, fatto salvo il caso in cui il tasso
d'interesse per i tributi erariali superi il tasso di interesse per i tributi locali;
Art. 10
Riscossione forzata degli importi impagati
1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di formale richiesta di
pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti viene effettuata mediante esecuzione
forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D.
639/1910.
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Art. 11
Semplificazione
1. La Giunta comunale, tenendo anche conto delle capacita' operative dell'ufficio tributi,
individua sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi
omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo.
2. Per i predetti anni di imposta 1998 e precedenti, le operazioni di liquidazione sulla base della
dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, di accertamento
d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, sono effettuate sulla base di criteri
selettivi fissati dalla Giunta comunale
Art. 12
Efficacia della norma
1. Il presente regolamento è efficace dal 1° gennaio 1999.
Art. 13
Normativa di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dei decreti
legislativi n. 504/1992 e n. 446/1997 e di regolamenti comunali in materia tributaria.