Estratto delibera Giunta Comunale n. 112 del 29/12/2006
OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE TARIFFE, ALLE TASSE ED ALLE IMPOSTE COMUNALI - ANNO 2007.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 54 del D.lgvo 15.12.1997, n. 446 come modificato dall'art. 6 del D.Lgvo 23.03.1998, n. 56 che stabilisce che le province ed i comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
PRESO ATTO, pertanto, che le tariffe, le aliquote delle imposte e le tasse comunali devono essere stabilite in data anteriore all'approvazione del bilancio;
VISTO l'art. 3 della L.R. 16.12.1997, n. 40 che stabilisce che il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione è fissato al 31 dicembre di ogni anno;
VISTI gli articoli 21 e 23 della L.R. 7.12.1998, n. 54;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 23.12.2004, oggetto: “Determinazione dei criteri generali per l’applicazione delle tariffe, delle tasse e delle imposte comunali”;
T.O.S.A.P.
- RICHIAMATA la propria deliberazione n. 26/94 del 31.05.1994, visto CO.RE.CO. n. 5699 del 20.10.1994, con all’oggetto: “Approvazione regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa”;
- RICHIAMATA la propria deliberazione n. 57/96 del 29.11.1996, con all’oggetto: “Modificazioni al regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa”;
- VISTO l’art. 51 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 che abolisce la T.O.S.A.P. dal 01.01.1999;
- VISTO l'art. 31, comma 14, della Legge 23.12.1998, n. 448 che stabilisce che la lettera a) del comma 2 del suddetto articolo 51 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 è abrogato;
- RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 37/04 sopra richiamata con la quale, in considerazione del fatto che la TOSAP non è stata abolita, si è stabilito di non modificarne le tariffe rispetto a quelle applicate lo scorso anno ad eccezione dell’aumento ISTAT previsto dal Regolamento comunale all’articolo 15, comma 4, per le occupazioni permanenti sottosuolo e soprassuolo stradale da aziende di erogazione pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi;
- CONSIDERATO che con successivo provvedimento, il Consiglio comunale introdurrà le esenzioni facoltative di cui alla legge 28.12.1995, n. 549, art. 3 e, più precisamente:
· occupazione con passi carrabili;
· occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l’attività agricola nei Comuni classificati montani;
· occupazioni permanenti o temporanee la cui tassa non superi € 10,33;
T.A.R.S.U.
- RICHIAMATO il regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con propria deliberazione n. 4/95 del 19.01.1995, visto CO.RE.CO. n. 1783 del 22.05.1995;
- RICHIAMATA la propria deliberazione n. 52/96 del 29.11.1996, con all’oggetto. “Modificazioni al regolamento per lo svolgimento del servizio R.S.U. e l’applicazione della tassa”;
- VISTO l’art. 49 del Decreto Legislativo 05.02.1997, n. 22 “Decreto Ronchi” che prevede la soppressione dell’attuale sistema di tassazione dal 1° gennaio 1999 introducendo un nuovo sistema tariffario;
- VISTO l’art. 1, comma 28, della Legge 09.12.1998, n. 426 che stabilisce che all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 le parole “1° gennaio 1999” sono sostituite dalle seguenti “1° gennaio 2000”;
- PRESO ATTO che con tali cambiamenti approvati si elimina la fase transitoria prevista dal D.P.R. 158/99 ed i Comuni con meno di 5.000 abitanti dovranno dare pieno corso alla tariffa e provvedere all’integrale copertura dei costi del servizio di gestione entro il 1° gennaio 2008;
- PRESO ATTO che per l'anno 2005 non è opportuno applicare il nuovo metodo di tassazione considerando le quantità prodotte medie giornaliere e pertanto ritenuto di deliberare le tariffe relative alla tassa R.S.U. sulla base delle categorie;
- RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 37/04 sopra richiamata con la quale si è stabilito che, per quanto concerne la tassa RSU, si ritiene opportuno garantire una copertura minima dei costi almeno pari a quella prevista per l’anno 2004;
- CONSIDERATO che entro il 1° gennaio 2008 i Comuni dovranno provvedere all’integrale copertura dei costi, si ritiene opportuno, seppur in maniera contenuta, come indicato nell’allegato “B”, aumentare le tariffe al fine di raggiungere gradualmente la suddetta copertura prevista per legge;
IMPOSTA PUBBLICITA’ E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI.
- RICHIAMATA la propria deliberazione n. 27/94 del 31.05.1994, visto CO.RE.CO. n. 5143 del 22.09.1994, con all’oggetto: “Approvazione regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio pubbliche affissioni”;
- RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2/98 del 25.02.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si aumentavano le tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità del 20% con decorrenza dal 01.01.1998 per l’imposta di pubblicità e dal 01.03.1998 per i diritti sulle pubbliche affissioni;
- RICHIAMATO l'art. 62 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446;
- RICHIAMATA la propria deliberazione n. 61/98 con la quale si stabiliva di non approvare il regolamento di cui all'art. 62 del D.Lgvo 446/97 con il quale si può escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità, di cui al capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa;
- RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 37/04 con la quale si è stabilito di non aumentare le tariffe relative all’imposta pubblicità e servizio pubbliche affissioni
I.C.I.
- CONSIDERATO quanto incassato con l’I.C.I. nel corso del 2004 prima rata ed eseguite le proiezioni sull’anno 2005 tenuto conto della normativa vigente ed in particolare del relativo regolamento comunale;
- CONSIDERATO che questo Comune sta effettuando gli accertamenti sulle dichiarazioni e sui versamenti dell'I.C.I. relativi ad anni precedenti;
- RICHIAMATO l'art. 58 del D.Lgvo 15.12.1997, n. 446 e considerato che per l'anno 2005 non verranno apportate modifiche all'applicazione dell'imposta, sulla base dei dati sulla composizione dei soggetti passivi e degli immobili presenti sul territorio che costituiscono la base imponibile;
- RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 37/04 con la quale si è stabilito che l’aliquota ICI per l’anno 2005 sia determinata garantendo un introito almeno pari a quello del 2004 considerando che non verranno apportate modifiche all’applicazione dell’imposta rispetto all’anno 2004;
TARIFFE ACQUEDOTTO E CANONE FOGNATURA.
- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 13.05.1999, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si stabiliva di aumentare le tariffe relative all'acquedotto ed al nolo contatori vigenti nel 1998 dell'1% e di aumentare le tariffe del servizio fognatura e depurazione dell'1,5% a decorrere dall'1.07.1999;
- VISTE le proprie deliberazioni n. 35/99 del 30/11/1999 e n. 50/00 del 27/12/2000 con le quali si confermavano le tariffe relative all’acquedotto, al nolo contatori ed ai servizi di fognatura e depurazione rispettivamente per gli anni 2000 e 2001;
- CONSIDERATO che il punto 1.3 della deliberazione C.I.P.E. n. 52 in data 04/04/2001, oggetto: “Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l’anno 2001” prevede:
a) l’attuale canone per nolo contatore prende il nome di quota fissa e viene applicata ad ogni singola unità di utenza;
b) l’abbandono del minimo fatturabile in quattro anni abbattendolo, per il primo anno, di almeno trenta metri cubi;
- CONSIDERATO che il punto 1.5 della deliberazione C.I.P.E. n. 131 del 19.12.2002, avente ad oggetto “Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l’anno 2002” prevede che il percorso di eliminazione del minimo impegnato, a decorrere dal 1° Luglio 2002, viene esteso ai non residenti e che per questi la quota fissa della tariffa può superare fino a tre volte quella calcolata per i residenti nei limiti dell’isocarico;
- VISTE le proprie deliberazioni n. 14/02 con la quale si confermavano le tariffe relative all’acquedotto, al servizio fognatura ed al servizio di depurazione e si stabiliva di aumentare il nolo contatore a € 3,50 onde compensare la diminuzione a mc. 70 del minimo fatturabile e la n. 93/02, con la quale si confermavano le tariffe e si aumentava il nolo contatore ad € 5,50 onde compensare la diminuzione a mc. 45 del minimo fatturabile;
- VISTA la propria deliberazione n. 8 del 27.01.2004, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, tra l’altro, si portava la quota fissa ad € 8,00 per compensare la diminuzione a mc. 23 del minimo fatturabile come previsto dalla circolare CIPE 131/2002;
- RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 37/04 con la quale, tra l’altro, si è stabilito di aumentare la quota fissa della tariffe acquedotto per compensare l’azzeramento del minimo tariffabile in modo da garantire una copertura minima dei costi almeno pari a quella prevista per l’anno 2004;
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO ALUNNI:
- RICHIAMATA la propria deliberazione n. 58 del 5.08.2004, oggetto: "Organizzazione servizi di refezione scolastica e trasporto alunni per l’anno scolastico 2004/2005", esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, tra l’altro, si confermavano le tariffe vigenti, i criteri di rateizzazione dei pagamenti e gli abbattimenti del costo per il 2° e 3° figlio;
- ESAMINATA la bozza di bilancio e ritenuto di dover garantire almeno la percentuale di copertura dei costi prevista per l’anno 2004;
- VERIFICATO che con deliberazioni del Consiglio comunale n. 48/2002 e n. 11/2003 sono state apportate delle modifiche al regolamento comunale relativo ai criteri e alle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché per l’attribuzione di vantaggi economici prevedendo l’assegnazione di contributi a carattere straordinario a famiglie che si trovano in stato di particolare bisogno e/o versano in gravi condizioni di disagio socio – economico; tali situazioni sono valutate applicando il disposto del D.P.C.M. 7.05.1999, n. 221 “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate” e, quindi, attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- RITENUTO opportuno aumentare le tariffe relative al servizio di refezione scolastica e trasporto alunni per i bambini e la quota per il pasto degli insegnanti, così come indicato nell’allegato “A” alla presente deliberazione in relazione alla bassa percentuale di copertura attuale, a decorrere dall’anno scolastico 2005/2006:
ADDIZIONALE I.R.P.E.F.:
- RICHIAMATO il D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, così come modificato dalla Legge 13/05/1999, n. 133, con il quale è stata istituita l'addizionale I.R.P.E.F. a decorrere dal 1° gennaio 1999;
- VISTI in particolare i commi 2 e 3 dell'articolo 1 del sopracitato D. Lgs. che stabiliscono:
2. con Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinatala equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917.
3. I Comuni possono deliberare, entro il 31 dicembre, la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con deliberazione da pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla data di affissione all’albo pretorio. La variazione non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La suddetta deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza del decreto di cui al comma 2.
- PRESO ATTO che l'adozione del provvedimento di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 non è un atto di autonomia della finanza locale, intesa quest'ultima quale capacità di determinare le risorse per far fronte alle spese derivanti dalla propria attività, ma semplicemente il trasferimento della responsabilità di una maggiore tassazione dei redditi dei cittadini sulle singole amministrazioni comunali. La spesa che sarà finanziata, infatti, è una parte di quella che attualmente è sostenuta dallo Stato per l'erogazione di servizi già finanziati attraverso le imposte versate dai cittadini;
- CONSIDERATO che l'approvazione della variazione dell'aliquota addizionale IRPEF sarebbe un provvedimento in netto contrasto con la politica di contenimento dei costi, infatti finanziando parte dei servizi decentrati dallo Stato agli enti locali attraverso un incremento dell'imposizione fiscale, ancorché stabilito a livello locale, si ha un aumento del costo complessivo dei servizi già esistenti;
- RITENUTO, per quanto sopra esposto, che il costo di tutti i servizi resi ai cittadini non debba aumentare in seguito al decentramento amministrativo e che debbano semplicemente essere ripartite diversamente le risorse che già attualmente derivano dal prelievo fiscale dell'IRPEF e ritenuto pertanto non opportuno variare l'aliquota addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- RITENUTO di non variare l'aliquota dell'addizionale IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 da applicare per l'anno 2005 e di chiedere che in sede di riparto si tenga conto delle nuove funzioni delegate agli enti locali e, di conseguenza, vengano anche trasferite le risorse necessarie a farvi fronte senza che aumenti il loro costo complessivo;
CONCESSIONI CIMITERIALI:
- RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 39/91 con la quale sono state approvate le tariffe per le concessioni cimiteriali;
- RICHIAMATA altresì la deliberazione consiliare n. 57/91 con la quale sono stati approvati i nuovi diritti per i servizi cimiteriali;
- RITENUTO opportuno confermare anche per l'anno 2005 le tariffe per le concessioni cimiteriali ed i diritti approvati con le suddette deliberazioni consiliari;
DIRITTI DI SEGRETERIA:
- VISTO l'articolo 10, comma 10, del D.L. 18.01.1993, n. 8, convertito in Legge 19.03.1993, n. 68;
- RITENUTO opportuno stabilire che i diritti di segreteria relativi al settore tecnico continuino ad essere applicati con le tariffe minime previste dalla Legge, così come stabilito con propria deliberazione n. 43/02;
FORNO COMUNALE DI MONTOVERT
- RICHIAMATA la propria deliberazione n. 44/02 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l’uso del forno comunale in frazione Montovert e dei locali adiacenti;
- PRESO ATTO che l’articolo 4 del suddetto regolamento prevede che le tariffe per l’uso del forno di Montovert siano fissate dalla Giunta comunale;
- RICHIAMATA la propria deliberazione n. 43/02 con la quale, tra l’altro, è stato stabilito di fissare la tariffa per l’uso del forno e dei locali in questione differenziando l’entità della stessa a secondo dell’uso da parte di:
§ residenti nel Comune;
§ non residenti ma proprietari di fondi siti nel Comune;
§ chiunque non rientri nelle suddette categorie di utenti;
- CONSIDERATO che, attualmente, le tariffe per l’uso del forno comunale sito in Fraz. Montovert sono le seguenti:
- per i residenti nel Comune: € 2,50 per ogni infornata;
- per i non residenti ma proprietari di fondi siti nel Comune: € 3,00 per ogni infornata;
- per chiunque non rientri nelle suddette categorie di utenti: € 4,50 per ogni infornata;
- RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 37/04 sopra citata con la quale si stabiliva di non modificare l’attuale tariffa per l’uso del forno di Montovert per l’anno 2005;
DISCARICA SITA IN LOCALITA’ CHAMPLONG DESSUS
- RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19/02 con la quale è stato approvato il Regolamento per la gestione della discarica sita in località Champlong Dessus nel Comune di Villeneuve di 2^ categoria di tipo “A” per lo smaltimento di rifiuti speciali inerti;
- RILEVATO che l’articolo 9 del suddetto Regolamento stabilisce, tra l’altro, che il corrispettivo a mc. che i produttori sono tenuti a versare per lo smaltimento dei rifiuti nella discarica per inerti è stabilito con deliberazione dell’organo competente del Comune ed è determinata come segue:
a) da un corrispettivo a mc. stabilito dall’organo competente del Comune;
b) dal tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi di cui all’art. 3, comma 24 e seguenti, della Legge 28.12.1995, n. 549;
- DATO ATTO che con il suddetto Regolamento è stato altresì stabilito che il tributo di cui alla lettera b) del punto precedente non sarà computato per i materiali che, se conferiti separatamente, sono suscettibili di recupero e che sulla tariffa, calcolata ai sensi delle lettere a) e b) di cui sopra, è applicata l’I.V.A.;
- RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 37/04 con la quale si stabiliva di aumentare la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti speciali inerti, così come stabilito nel piano di adeguamento della discarica di inerti predisposto dall’Ing. Carena Alessandro, Responsabile tecnico della discarica;
- RITENUTO, pertanto, di aumentare la tariffa di cui trattasi al fine di garantire la copertura delle spese fissandola in complessivi € 11,51 + I.V.A determinata come segue:
a) da un corrispettivo di € 9,96 a mc. di materiale conferito;
b) dal tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi di cui all’art. 3, c. 24 e seguenti, della Legge 2812.1995, n. 549, ammontante ad € 1,55;
ESAMINATA la normativa relativa ad ogni tributo e tariffa e verificato l’attuale stato di applicazione nel Comune;
VISTE le proposte del servizio finanziario;
CONSIDERATO che lo schema di Bilancio di previsione attualmente in corso di predisposizione terrà conto di quanto deliberato;
CONSIDERATO che al momento attuale non è ancora stata approvata “la finanziaria regionale” e che, pertanto, non si conoscono ancora i trasferimenti ai Comuni per l’anno 2005;
RITENUTO, pertanto, opportuno prevedere esplicitamente la possibilità di modificare il presente atto su proposta della Giunta comunale anche il giorno stesso dell’approvazione del bilancio ad un punto precedente della discussione;
VISTO il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale;
VISTO il parere espresso dall'Aiuto Segretario, responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi dell’art. 45, comma 2, dello Statuto comunale;
VISTO il parere espresso dall'Aiuto Segretario, responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione ai sensi dell’art. 45, comma 3, dello Statuto comunale e dell’art. 3, comma 3, del regolamento comunale di contabilità;
A VOTI UNANIMI favorevoli, resi con votazione palese;
D E L I B E R A
- DI CONFERMARE, per l’esercizio finanziario 2007:
- le attuali tariffe della TOSAP, ad eccezione delle occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale da aziende di erogazione pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi da aumentare ai sensi dell’art. 15, comma 4, del Regolamento comunale in base all’indice ISTAT del novembre 2005 pari al 1,8%, ottenendo un importo di € 0,884 per ogni utenza, restando invariato il minimo di € 516,46;
- le attuali tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità;
- le attuali tariffe e diritti per le concessioni cimiteriali;
- DI STABILIRE di non variare l’aliquota dell’addizionale IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 da applicare per l’anno 2007;
- DI STABILIRE che l’aliquota I.C.I. per l’anno 2007 è del 4,5 per mille senza apportare modifiche all’applicazione dell’imposta rispetto al 2006;
- DI AUMENTARE le attuali tariffe TARSU del 10% come da allegato "A"
omissis