NOTE INFORMATIVE I.C.I. ANNO 2009
Ø A decorrere dall’anno 2008 è ESCLUSA dall’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad esclusione delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 le quali rimarranno soggette al versamento dell’imposta ma per le quali si continua ad applicare la detrazione comunale nel modo seguente:
a) € 103,29 - L. 662/96 art. 3 comma 55 punto 2.
b) Ulteriore riduzione del 50% della residua imposta dovuta una volta applicata la detrazione comunale e quella statale (detrazione deliberata dal Comune).
Ø alla data odierna godono della stessa esclusione dal pagamento dell’imposta le seguenti unità immobiliari in quanto equiparate ad abitazione principale:
¯ le unità immobiliari date ad uso gratuito ai parenti fine al secondo grado;
¯ le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non vengano locate;
¯ le pertinenze, fino a un massimo di due per ogni abitazione.
2. Aliquote differenziate
- seconde case a disposizione 7 per mille
- seconde case affittate per almeno 6 mesi all’anno, da dimostrare con contratto di affitto registrato (per i privati) o regolare fattura (per le agenzie immobiliari o le società) 4,9 per mille
- per gli immobili concessi con contratto regolarmente registrato in locazione come abitazione principale a residenti in Gressoney-La-Trinité (senza detrazione prima casa) 4,9 per mille
Gli interessati all’applicazione dell’aliquota di cui ai precedenti, punti b) e c) devono presentare la dichiarazione ICI entro i termini stabiliti, allegando la documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti;