I.C.I. 2010 SAINT-PIERRE

ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE E COSIDDETTE “ASSIMILATE”

ESENZIONE: casi più ricorrenti (per un’elencazione completa vedasi art. 1 D.L. n. 93/2008, L. conv. n. 126/2008):

  1. abitazione principale del soggetto passivo: si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;

  2. abitazioni concesse in uso gratuito ai propri figli e/o genitori che la utilizzano quale propria abitazione principale (previa presentazione di apposita autodichiarazione resa su modello comunale scaricabile anche dal sito comunale);

  3. abitazione assegnata al coniuge del soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale, situato nello stesso comune della casa coniugale;

  4. pertinenze delle abitazioni esenti di cui sopra;

DETRAZIONE per le abitazioni principali o assimilate alle principali, escluse dall’esenzione, continua ad essere valida la detrazione per abitazione principale pari a € 103,29 (es. unità immobiliare appartenente a cittadino italiano residente all’estero che risulti non locata).

ALIQUOTA

Aliquota unica del 4 per mille.

VALORI DI RIFERIMENTO AREE FABBRICABILI

La tabella con i valori di riferimento delle aree fabbricabili, intesi come valori al di sotto dei quali si procede ad accertamento, è disponibile presso l’ufficio tributi comunale oppure è scaricabile dal sito internet del Comune www.comune.saint-pierre.ao.it (Modulistica => ufficio tributi => valori di riferimento I.C.I. aree edificabili).

DICHIARAZIONE I.C.I. PER VARIAZIONI 2009

L’obbligo di dichiarazione è stato soppresso tranne che per i casi:

  1. acquisizione o perdita del diritto alla riduzione/esenzione dell’imposta (es. esenzione per i fabbricati considerati rurali ai fini fiscali; esenzione per le aree edificabili possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli; riduzione per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati; etc.); non si deve comunque presentare la dichiarazione se l’esenzione riguarda l’abitazione principale di cui all’art. 1 del D.L. 93/2008, L. conv. 126/2008 (vedi sopra);

  2. i dati contenuti nelle visure catastali non sono sufficienti a desumere:

    1. i valori imponibili utilizzati per il versamento dell’imposta (es. valore delle aree edificabili; fabbricati con valore determinato sulla base delle scritture contabili; fabbricati non ancora iscritti al catasto urbano; etc.);

    2. il momento da cui far decorrere la variazione del valore imponibile dell'immobile (es. la data di ultimazione dei lavori per il passaggio da area edificabile a fabbricato in caso di nuova costruzione; etc.);

    3. il soggetto passivo di imposta (es. il titolare del diritto di abitazione; etc.).

In questi casi residuali e solo se ci sono state variazioni nell’anno 2009 rispetto agli anni precedenti deve essere presentata al Comune la dichiarazione I.C.I. entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Non vanno dichiarati né va versata l’imposta per i terreni agricoli, in quanto esenti dato che ricadenti in area montana. I dati catastali possono essere consultati gratuitamente sul sito www.agenziaterritorio.it (Servizi per il cittadino => Visure catastali on line). Per una maggiore esaustività e chiarezza si rimanda alle “Istruzioni” di compilazione della dichiarazione disponibili, insieme ai modelli di dichiarazione, presso il Comune, nonché sul sito internet.

VERSAMENTI

In aggiunta alle precedenti informazioni si evidenzia che i versamenti saranno, per lo più, a titolo di “altri fabbricati” e di “aree fabbricabili”, in minima parte data l'esenzione suddetta , per “ab. principale” e nessuno come “terreni agricoli” (esentati perché ricadenti in area montana). Se l’I.C.I. annuale è inferiore a 5,00 € il versamento non va effettuato. Per chi versa utilizzando il modello F24 si ricorda: “H674” è il codice comune del Saint-Pierre, “3903” delle aree fabbricabili, “3904” degli altri fabbricati e “3901” dell’abitazione principale.

L’imposta può essere versata in una soluzione unica (entro mercoledì 16 giugno 2010) o in due rate (l’acconto entro il 16 giugno e il saldo tra il 1° e il 16 dicembre 2010) in uno dei seguenti modi:

  1. presentando i bollettini di c/c postale (n° conto “88664578” intestazione 1° riga “Equitalia Nomos SpA” intestazione 2° riga “SAINT PIERRE –AO-ICI”) compilati in ogni loro parte (si ricorda che il comune di ubicazione degli immobili è “Saint-Pierre”, nonché di scrivere in modo chiaro e preciso il proprio codice fiscale):

    1. agli sportelli postali;

    2. all’Agente della Riscossione “Equitalia Nomos SpA”(ufficio di Aosta sito in viale Federico Chabod n° 46, tel. 0165/31362, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:00);

    3. agli sportelli delle banche convenzionate (Banca di Credito Cooperativo Valdostana, San Paolo IMI, Unicredit Banca, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Cassa di Risparmio di Venezia, Bancaperta, Banca Fideuram, Cassa Centrale Casse Rurali Trentine BCC Nord est, Cassa di Risparmio di Saluzzo, Credito Piemontese, Friulcassa);

  2. pagamento on-line tramite carta di credito (circuito VISA o MASTERCARD) collegandosi al sito dell’Agente della Riscossione www.equitalianomos.it;

  3. compilando il modello F24. “H674” è il codice comune del Saint-Pierre, “3903” delle aree fabbricabili, “3904” degli altri fabbricati e “3901” dell’abitazione principale.

REFERENTI COMUNALI

Funzionario responsabile: Vittorio Paolo Dupont (Segretario comunale). Per informazioni o chiarimenti: Sig. Valentino Grosso (addetto ai tributi) tel. n. 0165/927830 – fax n. 0165/927821 – e mail V.Grosso@comune.saint-pierre.ao.it. – sito internet www.comune.saint-pierre.ao.it