I.C.I. 2009
ABITAZIONE PRINCIPALE E COSIDETTE “ASSIMILATE”:
· ESENZIONE: casi più ricorrenti (per panoramica completa vedi art. 1 D.L. n. 93/2008, L. conv. n. 126/2008):
- abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;
- abitazioni concesse in uso gratuito ai propri figli e/o genitori che la utilizzano quale propria abitazione principale (previa presentazione di apposita autodichiarazione resa su modello comunale);
- abitazione assegnata al coniuge del soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale, situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- pertinenze delle abitazioni esenti di cui sopra;
· DETRAZIONE per le abitazioni principali o assimilate alle principali, escluse dall’esenzione, continua ad essere valida la detrazione per abitazione principale pari a € 103,29 (es. unità immobiliare appartenente a cittadino italiano residenti all’estero che risulti non locata).
ALIQUOTA: l’aliquota è unica ed è pari al 4 per mille.
VERSAMENTI: saranno, per lo più, a titolo di “altri fabbricati” e di “aree fabbricabili”, in minima parte, per “ab. principale”, nessuno come “terreni agricoli” (esentati perché ricadenti in area montana). Se l’I.C.I. annuale è inferiore a 5,00 € il versamento non va effettuato. L’imposta può essere versata o in una soluzione unica o in due rate (totale o acconto entro il 16 giugno 2009 e saldo tra il 1° e il 16 dicembre 2009) in uno dei seguenti modi:
a) presentando i bollettini di c/c postale (n° conto “88664578” intestazione 1° riga “Equitalia Nomos SpA” intestazione 2° riga “SAINT PIERRE –AO-ICI”) compilati in ogni loro parte (si ricorda che il comune di ubicazione degli immobili è “Saint-Pierre”, nonché di scrivere in modo chiaro e preciso il proprio codice fiscale):
1) agli sportelli postali;
2) agli sportelli degli Agenti della Riscossione;
3) agli sportelli delle banche convenzionate;
b) pagamento on-line collegandosi al sito dell’Agente della Riscossione www.equitalianomos.it;
c) compilando il modello F24. “H674” è il codice comune del Saint-Pierre, “3903” delle aree fabbricabili, “3904” degli altri fabbricati e “3901” dell’ abitazione principale.
DICHIARAZIONE I.C.I. PER VARIAZIONI 2008: l’obbligo di dichiarazione è stato abrogato tranne che per i casi:
a) di acquisizione o perdita del diritto alla riduzione/esenzione dell’imposta (es. esenzioni/detrazioni spettanti per l’abitazione principale o assimilata, nonché per le eventuali pertinenze; esenzione per i fabbricati considerati rurali ai fini fiscali; esenzione per le aree edificabili possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli; riduzione per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati; etc.);
b) in cui i dati delle visure catastali non sono sufficienti a desumere:
- i valori imponibili utilizzati per il versamento dell’imposta (es. valore delle aree edificabili; fabbricati con valore determinato sulla base delle scritture contabili; fabbricati non ancora iscritti al catasto urbano; etc.);
- il momento da cui far decorrere la tassazione (es. la data di ultimazione dei lavori per il passaggio da area edificabile a fabbricato in caso di nuova costruzione; etc.);
- il soggetto passivo di imposta (es. il titolare del diritto di abitazione; etc.).
In questi casi residuali e solo se ci sono state variazioni nell’anno 2008 rispetto agli anni precedenti deve essere presentata al Comune la dichiarazione I.C.I. entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Non vanno dichiarati né va versata l’imposta per i terreni agricoli, in quanto esenti dato che ricadenti in area montana. I dati catastali possono essere consultati gratuitamente sul sito www.agenziaterritorio.it (Servizi per il cittadino => Visure catastali on line). Per una maggiore esaustività e chiarezza si rimanda alle “Istruzioni” di compilazione della dichiarazione disponibili presso il Comune, nonché sul sito internet, disponibili non prima del mese di maggio 2009.
INFORMAZIONI – MODULISTICA: per informazioni o chiarimenti: Sig. Valentino Grosso, addetto ai tributi, tel. n. 0165/927830 – fax n. 0165/927821 – e mail V.Grosso@comune.saint-pierre.ao.it.. Presso l’ufficio Tributi sono disponibili i bollettini di c.c.p. per il versamento dell’imposta e, a breve, i modelli per la dichiarazione I.C.I. per le variazioni intervenute nel 2008 (tale modello sarà anche scaricabile dal sito internet del Ministero delle Finanze www.finanze.it oppure da quello del Comune www.comune.saint-pierre.ao.it).