COMUNE DI SAINT-PIERRE
 
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2008

Rispetto all’anno scorso (2007), fatta esclusione per la fissazione dell’importo fino a concorrenza del quale i versamenti spontanei non sono dovuti (c.d. importo minimo) stabilito in euro 5,00, l’Amministrazione comunale non ha apportato altre variazioni. Una novità importante è stata invece introdotta dall’art. 1, comma 5, della legge 244/2007, che stabilisce che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detrae un’ulteriore importo pari all’1,330/00 della base imponibile (rendita catastale x 105 x 1,33/1.000), incluso il valore delle sue eventuali pertinenze, per un importo, comunque, non superiore a 200,00 € (c.d. “ulteriore detrazione statale”).

 

ALIQUOTA

Aliquota unica del 40/00

 

DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE

1.      Detrazione abitazione principale “ordinaria” pari a 103,29 € a cui va aggiunta l’ulteriore detrazione statale di cui in premessa; le detrazioni vanno rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione va suddivisa in parti uguali fra di loro a prescindere dalle quote di possesso; per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;

2.      Detrazione per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da persona anziana o disabile che acquisisce la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, pari a 103,29 €, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da presentare al Comune;

3.      Detrazione per l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (quindi genitori o figli), che la occupino quale loro abitazione principale, pari a 103,29 €, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da presentare al Comune.

Si evidenzia che alle detrazioni di cui ai punti 2 e 3 non è applicabile l’ulteriore detrazione statale.

 

VALORI DI RIFERIMENTO AREE FABBRICABILI

Presso l’Ufficio Tributi comunale è disponibile la tabella con i valori di riferimento delle aree fabbricabili intesi come valori al di sotto dei quali si procede ad accertamento (i valori sono gli stessi dell’anno scorso).

 

DICHIARAZIONE I.C.I. PER VARIAZIONI 2007

L’obbligo della presentazione della dichiarazione è stato soppresso dall’art. 37 comma 13, del D.L. n. 223/2006, L. conv. 248/2006, tranne che per le seguenti fattispecie:

a)      acquisizione o perdita del diritto alla riduzione dell’imposta (es. esenzione per i fabbricati rurali ai fini fiscali; esenzione per le aree edificabili possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli; riduzione per i fabbricati inagibili; detrazioni spettanti per il fabbricato destinato ad abitazione principale e per le sue eventuali pertinenze; etc.);

b)      i casi in cui le informazioni catastali non siano sufficienti a desumere:

-          i valori imponibili utilizzati per il versamento dell’imposta (es. valore delle aree edificabili; fabbricati con valore determinato sulla base delle scritture contabili; fabbricati non ancora iscritti al catasto urbano; etc.);

-          il soggetto passivo di imposta (es. il titolare del diritto di abitazione; il locatario dell’immobile concesso in locazione finanziaria; etc.).

In questi casi residuali e se e solo se ci sono state variazioni nell’anno 2007 rispetto a quanto dichiarato negli anni precedenti deve essere presentata al Comune la dichiarazione I.C.I. entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Si ricorda, inoltre, che non vanno dichiarati né va versata l’imposta per i terreni agricoli, in quanto esenti dato che ricadenti in area montana.

Si rimanda, comunque, per una maggiore esaustività e chiarezza alle istruzioni di compilazione della dichiarazione disponibili presso il Comune, nonché sul sito internet, a partire dal mese di giugno.

 

REFERENTI COMUNALI

Funzionario responsabile: Dott. Corrado Cantele (Segretario comunale).

Per informazioni o chiarimenti: Sig. Valentino Grosso, addetto ai tributi, tel. n. 0165/927830 – fax n. 0165/927821 – e mail V.Grosso@comune.saint-pierre.ao.it. – sito internet www.comune.saint-pierre.ao.it