IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I.  DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2011.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

RICHIAMATI:

·          il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni, che, al Titolo I, disciplina le modalità applicative dell'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.);

·          il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili adottato ai sensi dell'art.52, del D.Lgs. n.446/97, con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 30.03.1999;

·          la propria deliberazione n. 224 del 30.12.2009, con la quale si stabilivano le aliquote relative all’I.C.I. per l’anno 2010;

 

CONSIDERATO che il comma 169 della Legge 296/2006 stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

 

VISTO che l'art. 54 del Decreto 446/97, come modificato dall'art.6 del Decreto Legislativo 23.03.1998, n.56, stabilisce che i Comuni approvino le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione;

 

RITENUTO confermare per l'anno 2011 le seguenti aliquote I.C.I.:

1)             aliquota ordinaria I.C.I.                      6 (SEI) PER MILLE

 

2)             aliquota I.C.I. agevolata:

-          A/2-3-4-5-6-7: abitazioni principali o assimilate ai sensi del regolamento comunale in materia di applicazione I.C.I.: 4,5 per mille con detrazione prima casa di Euro 103,30;

 

VISTI:

·          il Regolamento regionale 03.02.1999, n. 1;

·          la L.R. 07.12.1998, n.54 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario comunale sotto il profilo di legittimità;

 

AD UNANIMITÀ di voti palesemente espressi per alzata di mano;

 

 

D E L I B E R A

 

DI CONFERMARE, per l'anno 2011, un’aliquota ordinaria dell’I.C.I. del 6 (SEI) per mille;

 

DI CONFERMARE, per l’anno 2011, la seguente aliquota I.C.I. agevolata:

-          A/2-3-4-5-6-7: abitazioni principali o assimilate ai sensi del regolamento comunale in materia di applicazione I.C.I.: 4,5 per mille con detrazione prima casa di Euro 103,30;

 

 

DI STABILIRE per gli immobili di categoria A/2-3-4-5-6-7, concessi in locazione (con contratto regolarmente registrato) come abitazione principale a residenti in Morgex, l’aliquota del 4,5 per mille (senza detrazione prima casa);

 

DI PREVEDERE che gli interessati all’applicazione dell’aliquota di cui al punto precedente presentino, entro e non oltre il 16.12.2011, apposita richiesta presso l’ufficio tributi del Comune, comprovante, anche mediante autocertificazione, il possesso dei predetti requisiti di diritto e di fatto;

 

DI STABILIRE che la nozione di “abitazione principale” è quella definita dall’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92 in materia di applicazione I.C.I. e precisamente: “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente”;

 

DI PRENDERE ATTO che il regime fiscale dei beni di pertinenze seguirà quelle del bene principale, ai sensi dell’art.817 del Codice Civile.