COMUNE DI GRESSONEY SAINT JEAN
Gentile contribuente,
com’è noto l’art. 52 D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, ha attribuito ai Comuni la facoltà di definire un
regolamento delle proprie entrate, anche tributarie.
Questo Comune, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 17 D.lgs 26 febbraio 1999 n. 46, ha
ritenuto di regolamentare in primo luogo la riscossione dell’I.C.I mediante pagamento diretto tramite c\c
postale n.
11670114 intestato alla tesoreria comunale ed inoltre, a decorrere dal 2007, anche mediantemodello F24, indicando il seguente codice Comune: E168.
Si evidenzia tuttavia che il versamento tramite F24 non ha formato oggetto di apposita convenzione con
l’agenzia delle entrate, pertanto, qualora il versamento non venisse correttamente accreditato al Comune,
verrà considerato omesso ai sensi dell’art. 14 del regolamento per la disciplina delle entrate.
Con decorrenza 01.01.2011, questa Amministrazione Comunale ha deliberato le seguenti fattispecie:
ALIQUOTE ANNO 2011 (deliberazioni Consiglio Comunale n. 47 del 22/12/2010 e n. 2 del
20/01/2011)
:a) aliquota ordinaria aliquota ICI 7‰ (sette per mille)
b) aliquote differenziate:
abitazione principale e sue pertinenze, aliquota ICI 5‰ (cinque per mille)
Detrazione per unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze come definite
dell’art. 8 del vigente regolamento comunale in materia di ICI Euro 258,23
immobili in affitto a residenti nel Comune di Gressoney Saint Jean con contratto regolarmente
registrato ed utilizzato dagli affittuari come residenza principale, imponibili ai fini I.C.I. pur a
fronte dell’art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008, con aliquota ICI 5‰ (cinque per mille)
seconde case affittate per almeno sei mesi all’anno, da dimostrare con contratto di affitto
registrato (per i privati) o regolare fattura (per le agenzie immobiliari o le societa’) aliquota ICI
6‰ (sei per mille)
immobili destinati ad attività produttive (quali a titolo esemplificativo alberghi, negozi, esercizi
commerciali, studi professionali ecc) aliquota ICI 5%° (cinque per mille)
Si rammenta che ai sensi del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93 art. 1, convertito con modificazioni
dalla legge 27 luglio 2008 n.126, è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché quelle ad essa assimilate dal comune con
Regolamento o deliberazione comunale ad eccezione di quelle di cat. A1, A8 e A9.
Si ricorda inoltre che a decorrere dall'anno 2007 il pagamento dell’I.C.I. può essere eseguito in due rate
i cui termini di scadenza sono stati rispettivamente anticipati al 16 giugno ed al 16 dicembre.
La norma riconosce al contribuente la facoltà di versare l’ I.C.I. complessivamente dovuta, in un’unica
soluzione, entro il termine del 16 giugno di ogni anno.