DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA I.C.I. PER L’ANNO 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504.
Rilevato che l'aliquota per l’Imposta Comunale sugli Immobile deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio.
Visto l'art.54 del D.L. 15.12.1997 n. 446 e successive disposizioni, che dispone affinché i Comuni approvino le tariffe e i prezzi pubblici 'contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione'.
Ritenuto opportuno, per esigenze di bilancio ai sensi dell’art. 3, comma 53, della Legge 662/1996, applicare nel Comune di Cogne per l’anno 2005 le seguenti aliquote I.C.I.:
- 4 per mille
- per le abitazioni principali e loro pertinenze (avvalorata da residenza anagrafica);
- è altresì equiparata ad abitazione principale, l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta al 1° grado(Genitori/Figli e Figli/Genitori), che la occupino quale loro abitazione principale (avvalorata da residenza anagrafica);
- aree edificabili;
- 6 per mille
- per tutti gli altri immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale.
Ritenuto opportuno altresì applicare, ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze del 26.05.1997 n. 144/E, una detrazione per le abitazioni principali dell’importo di € 129,11.
ALL'UNANIMITÀ DI VOTI, degli aventi diritto, legalmente resi e verificati
D E L I B E R A
- di determinare per l'anno 2005, in attuazione dell'art. 6 del Decreto Leg.vo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'art.1 comma 168 della L. 23.12.1996 n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
- 4 per mille
- per le abitazioni principali e loro pertinenze (avvalorata da residenza anagrafica);
- è altresì equiparata ad abitazione principale, l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta al 1° grado(Genitori/Figli e Figli/Genitori), che la occupino quale loro abitazione principale (avvalorata da residenza anagrafica);
- aree edificabili;
- 6 per mille
- per tutti gli altri immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale.
- di applicare una detrazione per le abitazioni principali dell'importo massimo di € 129,11.
- di dare atto che il gettito derivante dalla presente imposta ammonta presuntivamente a € 900.000.