OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011 - DETERMINAZIONI

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO:

 

che l’ICI – Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

 

            che l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione, disponendo, in tal modo che tenuto conto dell’art.32, lettera b), della Legge 8 giugno 1990, n° 142 – le relative deliberazioni siano adottate congiuntamente e coordinatamente dall’organo consiliare;

 

            che l’art. 58 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1998;

 

            che l’art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n° 437, attribuisce all’ente locale la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che l’utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n° 20 del 22/12/2008, regolarmente esecutiva, con la quale venivano determinate le tariffe dell'imposta comunale sugli immobili a far data dall'anno 2009 e nel contempo veniva data piena attuazione e fatte proprie le disposizioni di legge in materia di “prima casa”;

 

CONSIDERATO che la Giunta Comunale ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente;

 

EVIDENZIATO che con l’art. 1 del Decreto Legge 27/05/2008 n. 93 (convertito in legge n. 126 del 24/07/2008) è stata prevista l’esclusione del pagamento dell’imposta ICI sulla prima casa e relative pertinenze ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A9;

 

RITENUTO opportuno determinare per l'anno 2011 le tariffe come di seguito indicato, dando atto che le stesse non risultano modificate rispetto all’anno 2009:

·        Aliquota pari al 5 per mille con detrazione pari a €. 200,00 per prima casa;

·        Aliquota pari al 5 per mille per le seconde case;

·        Aliquota pari al 3 per mille per attività ricettive alberghiere, bar, ristoranti e attività commerciali aventi vocazione turistica;

 

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

 

VISTO il Regolamento Regionale del 03/02/1999 n° 1;

 

VISTA la Legge  Regionale 07/12/1998 n° 54 e successive modificazioni e integrazioni;

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi della normativa vigente;

 

DOPO ampia ed esauriente discussione;

 

 

ESEGUITA la votazione in modo palese per alzato di mano il cui risultato è il seguente:

VOTI n°  10       Favorevoli n°   6        Contrari n°  /      Astenuti n°  4(ARMAND Mila, GERBORE Gianni Antonio, LAVY Fulvio, TALARICO Angelo);

 

 

D E L I B E R A

 

 

DI DETERMINARE, per i motivi tutti indicati in premessa, per l'anno 2011 la tariffa ICI come di seguito evidenziato, dando atto che le stesse non risultano modificate rispetto all’anno 2009:

 

DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione Pluriennale 2011/2013 come disposto dall'art. 9 del Regolamento Regionale 01/1999;

 

DI DEMANDARE agli uffici competenti ogni ulteriore incombenza per il perfezionamento del presente atto;