C.C. n.ro 04 del 26/01/2006
Oggetto: Approvazione aliquote tariffe e prezzi pubblici per l’anno 2006.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n° 448 (legge finanziaria 2002), definire che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, è la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
RICHIAMATO l’art. 9 del regolamento regionale n. 1/99 che alla lettera e) dispone che costituiscono allegati al bilancio pluriennale di previsione dell’ente le deliberazioni con le quali sono determinate per l’esercizio successivo le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazione dei limiti di reddito per i tributi locali. Per i servizi a domanda individuale la deliberazione stabilisce, oltre le tariffe, il tasso di copertura in percentuale del costo complessivo di gestione dei servizi che intende assicurare con i proventi degli utenti e con i contributi a specifica destinazione”;
VISTA la l.r. n° 40/1997 recante: “Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti”;
VISTO lo statuto comunale, in particolare l’art. 12 che definisce le competenze del Consiglio Comunale;
DATO ATTO che occorre procedere alla determinazione delle tariffe ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;
RITENUTO quindi necessario procedere ad una ricognizione delle aliquote di imposta e delle tariffe dei tributi locali attualmente in vigore, nonché delle tariffe vigenti per i servizi pubblici locali;
SI PROCEDE ALL’ANALISI DELL’I.C.I.
(imposta comunale sugli immobili)
VISTO il D.lgs. 30 dicembre 1992, n° 504 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
VISTO il D.lgs. 446/1997 in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, che prevede ai sensi dell’art. 52 la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale;
VISTO il regolamento comunale sull’Imposta Comunale sugli Immobili, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 12/03/1999;
DATO ATTO che l’aliquota per l’Imposta Comunale sugli Immobili deve essere deliberata in misura non inferiore al 4‰ né superiore al 7‰;
DATO ATTO che per l’anno 2005 l’aliquota deliberata era pari al 4‰;
RITENUTO altresì opportuno applicare, ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze del 26/05/1997 n° 144/E, la detrazione per le abitazioni principali, fissata per l’anno 2005 in € 206,58;
SI PROCEDE ALL’ANALISI DELLA T.O.S.A.P.
(tassa occupazione spazi ed aree pubbliche)
VISTO il D.Lgs. 15 novembre 1993 n° 507 e successive modificazioni e integrazioni che definisce le modalità di determinazione della tariffe con la fissazione delle quote minime e massime
VISTO il D.Lgs. 446/1997 che ha dato l’opportunità, con apposito atto, di sostituire la tassa con il canone;
DATO ATTO che nel Comune di Bionaz si applica la tassa;
ESAMINATE le tariffe in vigore per l’anno 2005;
SI PROCEDE ALL’ANALISI DELLA T.A.R.S.U.
(tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani)
VISTO il regolamento comunale in materia di smaltimento rifiuti solidi urbani, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 03 del 13/01/1998 deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 04/07/2003 per le successive modifiche;
VISTO il capo III del D.Lgs. n° 15 novembre 1993 n° 507 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
RILEVATO che detta tariffa è differenziata per i vari tipi di utenza, in relazione alla quantità di rifiuti prodotti;
VISTO l’art. 61 del D.Lgs. 507/1993 che dispone che il gettito complessivo della tassa rifiuti non possa essere superiore al costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, né possa essere inferiore al 50% dello stesso;
VISTE le tariffe in vigore per l’anno 2005, approvate con deliberazione del Consiglio comunale n° 2 del 19/01/2005;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni, la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree coperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse;
RICHIAMATO l’art. 69 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni e integrazioni il quale prevede che le tariffe annuali siano commisurate alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie o per unità di persona imponibile dei rifiuti solidi urbani interni prodotti nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento;
VISTA la previsione del costo di esercizio per l’anno 2006 relativa al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani del nostro Comune;
VISTO l’art. 11 del D.P.R. 27 aprile 1999 n° 158 recante: “Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima così articolata:
a) sei anni per i comuni che abbiano raggiunto nell’anno 1999 un grado di copertura dei costi superiori all’85%
b) sei anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e l’85%;
c) otto anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi inferiore al 55%;
d) otto anni per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999.”;
RILEVATO pertanto quanto mai necessario procedere ad aumentare le tariffe per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni del Comune di Bionaz;, sulla base delle categorie previste dal regolamento comunale in vigore;
SI PROCEDE ALL’ANALISI DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(acquedotto, depurazione e fognatura)
VISTA la l.r. n° 27/1999 e successive modificazioni e integrazioni recante: “Disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 4149 del 02/12/2005 recante: “Applicazione della l.r. n° 27/1999 e successive modificazioni e integrazioni – approvazione del metodo per la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato”;
CONSIDERATO che la tariffa è articolata per consumi domestici essenziali e per le diverse categorie di utenza;
DATO ATTO che occorre arrivare alla copertura dei costi di gestione del servizio idrico integrato a decorrere dal 1 gennaio 2006 e alla copertura dei costi di gestione e di investimento del servizio idrico integrato entro il 31 dicembre 2008;
ATTESO che la tariffa deve garantire l’equilibrio di bilancio e deve essere determinata in base alle disposizioni di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 4149 del 02/12/2005;
RILEVATO che l’articolazione della tariffa da applicare deve essere composta:
ATTESO che agli utenti non allacciati alla pubblica fognatura è applicata la sola tariffa del servizio acquedottistico mentre agli utenti non serviti da acquedotto pubblico ma recapitanti in pubblica fognatura è applicata solo la quota di tariffa per i servizi di fognatura e depurazione;
RILEVATO che i Comuni devono inoltre:
· aggiornare la tariffa per l’anno successivo entro il 31/10 dandone comunicazione all’ATO
· annualmente, entro il 30 aprile successivo all’anno di riferimento, sulla scorta dei dati dell’anno precedente, procedere alla revisione della tariffa sulla base di variazione dei costi operativi rispetto alle previsioni – stato degli investimenti e degli ammortamenti – incasso effettivo dovuto all’applicazione tariffaria
· annualmente entro il 31 agosto procedere a verificare l’articolazione della tariffa riferita all’anno precedente prevedendo il conguaglio per quanto in eccedenza o per difetto sul riscosso
VISTA la previsione dei costi presunti di esercizio per l’anno 2006 relativi al servizio idrico e all’allontanamento e depurazione delle acque reflue;
VISTO il regolamento per la gestione dell’acquedotto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 26/01/2006;
SI PROCEDE ALL’ANALISI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE
DATO ATTO che occorre, inoltre procedere alla determinazione delle tariffe per i seguenti servizi a domanda individuale:
ESAMINATE le tariffe in essere per l’anno 2005 e ritenuto di procedere ad alcune variazioni:
PRESO ATTO del parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. d) della L.R. 46/98 e sotto il profilo tecnico ai sensi delle disposizioni vigenti;
AD unanimità di voti favorevoli resi in forma palese;
D E L I B E R A
( N.B. ai sensi dell’art. 31 c. 14 L. 448/98 in assenza di apposito atto, che istituisce il canone, questa continua ad essere applicata).
Importi, coincidenti con i minimi di legge per le tipologie ivi previste ( Dlg. N. 507/93 e s.m.), dando atto che la legge 448/2001 ha determinato l’esenzione per le insegne fino a 5 mq. E che con DPCM del 16.02.2001 è intervenuto aumento delle tariffe precedente.
Categoria |
Descrizione |
€/m² |
1ª |
case, appartamenti e locali adibiti ad uso abitazione |
1,05 |
2ª |
locali destinati ad uso pubblici o privati, a studi professionali e simili |
0,90 |
3ª |
stabilimenti industriali e opifici, locali destinati a negozio e botteghe, ad uso commerciale, di genere non alimentari, saloni autorimesse, depositi di bagagli e magazzini, depositi conservazioni merci, teatri e cinematografi; negozi e botteghe ad uso commerciale di generi alimentari, officine per motoveicoli |
2,10 |
4ª |
locali destinati ad esercizi pubblici: osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar, ecc. |
2,40 |
5ª |
alberghi, locande, meublé e simili |
2,60 |
6ª |
locali ad uso comunità (scuole, collegi, convitti, oratori, asili, case di cura, istituti di assistenza e beneficenza) |
2,60 |
7ª |
aree per distributori di carburante, aree di parcheggio di negozio od opifici artigianali e industriali, aree di campeggi, aree ed annessi di sale da ballo all’aperto e banchi di vendita all’aperto, chioschi ed edicole |
2,60 |
Acquedotto – tariffa fissa per contatore posato €9,10+IVA
scaglioni |
utenze domestiche |
utenze non domestiche |
utenze produttive |
utenze agricole riduzione del 60% dell’utenza produttiva |
fino a 20.000 m³ |
0,50 + IVA |
0,50 + IVA |
0,50 + IVA | |
oltre 20.000 m³ |
0,60 + IVA |
0,60 + IVA |
0,60 + IVA |
Depurazione e fognatura
scaglioni |
utenze domestiche |
utenze non domestiche |
utenze produttive |
utenze agricole riduzione dell’80% dell’utenza produttiva |
fino a 20.000 m³ |
0,50 + IVA |
0,50 + IVA |
0,50 + IVA | |
oltre 20.000 m³ |
0,60 + IVA |
0,60 + IVA |
0,60 + IVA |
· residenziali: € 15,50 tariffa fissa;
· non residenziali: a scaglioni come segue:
a) fino a m² 100 € 15,50
b) da m² 101 a m² 300 € 16,60
c) da m² 301 a m² 500 € 17,60
d) da m² 501 a m² 1000 € 18,60
e) da m² 1001 a m² 2000 € 19,70
f) oltre m² 2000 € 20,70