COMUNE DI AOSTA
I.C.I. � ANNO D�IMPOSTA 2011 -
ALIQUOTE
COME PER L�ANNO D�IMPOSTA 2010 LE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE SONO
RIMASTE INVARIATE.
E� POSSIBILE ANCORA FARA RIFERIMENTO ALLA DELIBERAZIONE DEL 18/12/2007 N.
148 DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L�ANNO D�IMPOSTA 2008.
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARE INTRODOTTA NEL 2010
INTRODUZIONE DELLA DETRAZIONE DI 104,00 � A FAVORE DEI
PROPRIETARI O TITOLARI DI ALTRO DIRITTO REALE SU ABITAZIONE A CONDIZIONE
CHE:
- VI RISIEDA UN PARENTE DI PRIMO GRADO CHE NON ABBIA UN�ALTRA ABITAZIONE
IN PROPRIETA� NEL TERRITORIO NAZIONALE COME NON DEVONO POSSEDERLA
NEANCHE GLI ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE.
N.B. : OBBLIGO DI AUTOCERTIFICAZIONE AL COMUNE DELL�ESISTENZA DELLE
CONDIZIONI SOPRACITATE ( dichiarazione che non deve essere ripetuta a condizioni
invariate).
AVVERTENZA
I soggetti che beneficiano dell�aliquota ridotta all�uno per mille o della maggiore detrazione
nel caso di possesso di abitazioni di categoria A1 - A8 - A9 e del contestuale verificarsi
dei presupposti deliberati per le categorie pensionati, portatori di handicap e famiglie
numerose sono TENUTI A DARNE COMUNICAZIONE SCRITTA ALL�UFFICIO I.C.I. DEL
COMUNE DI AOSTA sito in Piazza Chanoux n. 1 entro il termine previsto per il pagamento
del saldo i.c.i. per l�anno 2011.
Tale comunicazione deve essere ripetuta ogni anno.
OMISSIS
Seduta Ordinaria Delibera n. 148 del 18/12/2007
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L�ANNO 2008.
D E L I B E R A
- DI DETERMINARE per l�anno 2008 le aliquote ai fini dell� Imposta comunale sugli
immobili come segue :
a) nella misura dell�uno per mille per:
1a) i proprietari che , in relazione al periodo dell�anno durante il quale si protrae la
destinazione , concedono in locazione a titolo di abitazione principale , immobili
previsti dall� art. 1 della legge 9 dicembre 1998, nr. 431, avvalendosi degli accordi
di cui all�art. 2. comma 3 ed art. 5 , comma 2, della medesima legge , per soddisfare
le esigenze abitative di studenti universitari non residenti nella citt� di Aosta;
2a) i proprietari di unit� immobiliari urbane, adibite ad abitazione che, nel corso
dell�anno 2008 concedono in locazione con contratto debitamente registrato,
l�abitazione di loro propriet�, ad inquilini che abbiano subito sfratto esecutivo con
sentenza della competente autorit� giudiziaria. La medesima aliquota, sempre
rapportata al periodo dell�anno interessato, si applica agli immobili adibiti ad uso
abitazione qualora risulti in essere, nei loro confronti, una sospensione
dell�esecuzione di provvedimento di rilascio per finita locazione;
b) nella misura del sette per mille per gli alloggi non locati , cos� come definiti nelle
disposizioni regolamentari in materia d�imposta comunale sugli immobili di cui alla
deliberazione del Consiglio Comunale nr. 264 del 16 dicembre 1998 e s.m.i. ;
c) nella misura del nove per mille per gli alloggi non locati , cos� come definiti nelle
disposizioni regolamentari in materia d�imposta comunale sugli immobili di cui alla
deliberazione citata alla lettera b) e per i quali non risultino essere stati registrati contratti
di locazione da almeno due anni a decorrere alla data del 1� gennaio 2008 ;
d) nella misura del quattro per mille per tutti i presupposti d�imposta diversi da quelli
indicati nelle precedenti lettere a), b) e c) ;
- DI FISSARE per l�anno 2008 in euro 104,00 la detrazione per abitazione principale ed
in euro 200,00 la stessa detrazione a favore delle categorie e alle condizioni che seguono:
A) PENSIONATI :
1) possesso quale unica propriet� immobiliare da parte del pensionato � e degli eventuali
altri componenti del nucleo famigliare anagrafico � del solo alloggio ad uso abitativo e
delle pertinenze ( cantina ed autorimessa ) ;
2) condizione non lavorativa per tutto l�anno 2008;
3) reddito lordo complessivo del nucleo famigliare anagrafico riferito all�anno 2007 (
comprensivo di ogni eventuale reddito esente ai fini fiscali) non superiore ad euro
15.900,00 maggiorato di euro 5.450,00 per ogni componente del nucleo famigliare
anagrafico oltre il primo ;
La maggiore detrazione si applica anche pro- quota nei confronti dei componenti del
nucleo famigliare anagrafico qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti
precedenti.
B) PORTATORI DI HANDICAP (ai sensi della legge 5 febbraio 1992 nr. 104, art. 3,
comma 3, o di invalidita� non inferiore all�ottanta per cento riconosciuta da una
Commissione medica istituita nell�ambito di una struttura pubblica )
1) possesso quale unica proprieta� immobiliare del nucleo famigliare anagrafico del solo
alloggio ad uso abitativo e delle eventuali pertinenze (cantina ed autorimessa);
2) reddito lordo complessivo del nucleo famigliare anagrafico riferito all�anno 2007
(comprensivo di ogni eventuale reddito esente ai fini fiscali ) non superiore ad euro
21.250,00 maggiorato di euro 5.450,00 per ogni altro componente del nucleo famigliare
anagrafico oltre il primo ;
La maggiore detrazione si applica anche nei confronti dei componenti il nucleo famigliare
anagrafico qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti precedenti .
C) FAMIGLIE :
1) possesso del solo alloggio ad uso abitativo e delle eventuali pertinenze ( cantina ed
autorimessa) , quale unica propriet� immobiliare del nucleo famigliare anagrafico ;
2) nucleo famigliare anagrafico riferito al 1� genn aio 2008 composto da almeno quattro
componenti , di cui almeno due minorenni ;
3) reddito lordo complessivo del nucleo famigliare anagrafico riferito all�anno 2007 (
comprensivo di ogni eventuale reddito esente ai fini fiscali ) non superiore ad euro
26.700,00 maggiorato di euro 5.450,00 per ogni componente del nucleo famigliare
successivo al quarto .
Le condizioni sopra elencate dovranno essere, per ciascuna categoria, contestualmente
soddisfatte.
I soggetti passivi che beneficiano della maggiore detrazione d�imposta o dell�aliquota
ridotta all� uno per mille sono tenuti a darne comunicazione scritta, utilizzando un apposito
modello che sar� predisposto dall� ufficio tributi , entro il termine previsto per il pagamento
del saldo per l�anno 2008.