COMUNE DI AOSTA
I.C.I. – ANNO D’IMPOSTA 2011 -
ALIQUOTE
COME PER L’ANNO D’IMPOSTA 2010 LE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE SONO
RIMASTE
INVARIATE.E’ POSSIBILE ANCORA FARA RIFERIMENTO ALLA DELIBERAZIONE DEL 18/12/2007 N.
148 DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO D’IMPOSTA 2008.
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARE INTRODOTTA NEL 2010
INTRODUZIONE DELLA DETRAZIONE DI 104,00 €
A FAVORE DEIPROPRIETARI O TITOLARI DI ALTRO DIRITTO REALE SU ABITAZIONE A CONDIZIONE
CHE:
- VI RISIEDA UN PARENTE DI PRIMO GRADO CHE NON ABBIA UN’ALTRA ABITAZIONE
IN PROPRIETA’ NEL TERRITORIO NAZIONALE COME NON DEVONO POSSEDERLA
NEANCHE GLI ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE.
N.B. : OBBLIGO DI AUTOCERTIFICAZIONE AL COMUNE DELL’ESISTENZA DELLE
CONDIZIONI SOPRACITATE ( dichiarazione che non deve essere ripetuta a condizioni
invariate).
AVVERTENZA
I soggetti che beneficiano dell’aliquota ridotta all’uno per mille o della maggiore detrazione
nel caso di possesso di abitazioni di categoria A1 - A8 - A9 e del contestuale verificarsi
dei presupposti deliberati per le categorie pensionati, portatori di handicap e famiglie
numerose sono TENUTI A DARNE COMUNICAZIONE SCRITTA ALL’UFFICIO I.C.I. DEL
COMUNE DI AOSTA sito in Piazza Chanoux n. 1 entro il termine previsto per il pagamento
del saldo i.c.i. per l’anno 2011.
Tale comunicazione deve essere ripetuta ogni anno.
OMISSIS
Seduta Ordinaria Delibera n.
148 del 18/12/2007OGGETTO:
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONEALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2008.
D E L I B E R A
- DI DETERMINARE per l’anno 2008 le aliquote ai fini dell’ Imposta comunale sugli
immobili come segue :
a) nella misura dell’uno per mille per:
1a) i proprietari che , in relazione al periodo dell’anno durante il quale si protrae la
destinazione , concedono in locazione a titolo di abitazione principale , immobili
previsti dall’ art. 1 della legge 9 dicembre 1998, nr. 431, avvalendosi degli accordi
di cui all’art. 2. comma 3 ed art. 5 , comma 2, della medesima legge , per soddisfare
le esigenze abitative di studenti universitari non residenti nella città di Aosta;
2a) i proprietari di unità immobiliari urbane, adibite ad abitazione che, nel corso
dell’anno 2008 concedono in locazione con contratto debitamente registrato,
l’abitazione di loro proprietà, ad inquilini che abbiano subito sfratto esecutivo con
sentenza della competente autorità giudiziaria. La medesima aliquota, sempre
rapportata al periodo dell’anno interessato, si applica agli immobili adibiti ad uso
abitazione qualora risulti in essere, nei loro confronti, una sospensione
dell’esecuzione di provvedimento di rilascio per finita locazione;
b) nella misura del sette per mille per gli alloggi non locati , così come definiti nelle
disposizioni regolamentari in materia d’imposta comunale sugli immobili di cui alla
deliberazione del Consiglio Comunale nr. 264 del 16 dicembre 1998 e s.m.i. ;
c) nella misura del nove per mille per gli alloggi non locati , così come definiti nelle
disposizioni regolamentari in materia d’imposta comunale sugli immobili di cui alla
deliberazione citata alla lettera b) e per i quali non risultino essere stati registrati contratti
di locazione da almeno due anni a decorrere alla data del 1° gennaio 2008 ;
d) nella misura del quattro per mille per tutti i presupposti d’imposta diversi da quelli
indicati nelle precedenti lettere a), b) e c) ;
- DI FISSARE per l’anno 2008 in euro 104,00 la detrazione per abitazione principale ed
in euro 200,00 la stessa detrazione a favore delle categorie e alle condizioni che seguono:
A) PENSIONATI :
1) possesso quale unica proprietà immobiliare da parte del pensionato – e degli eventuali
altri componenti del nucleo famigliare anagrafico – del solo alloggio ad uso abitativo e
delle pertinenze ( cantina ed autorimessa ) ;
2) condizione non lavorativa per tutto l’anno 2008;
3) reddito lordo complessivo del nucleo famigliare anagrafico riferito all’anno 2007 (
comprensivo di ogni eventuale reddito esente ai fini fiscali) non superiore ad euro
15.900,00 maggiorato di euro 5.450,00 per ogni componente del nucleo famigliare
anagrafico oltre il primo ;
La maggiore detrazione si applica anche pro- quota nei confronti dei componenti del
nucleo famigliare anagrafico qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti
precedenti.
B) PORTATORI DI HANDICAP (ai sensi della legge 5 febbraio 1992 nr. 104, art. 3,
comma 3, o di invalidita’ non inferiore all’ottanta per cento riconosciuta da una
Commissione medica istituita nell’ambito di una struttura pubblica )
1) possesso quale unica proprieta’ immobiliare del nucleo famigliare anagrafico del solo
alloggio ad uso abitativo e delle eventuali pertinenze (cantina ed autorimessa);
2) reddito lordo complessivo del nucleo famigliare anagrafico riferito all’anno 2007
(comprensivo di ogni eventuale reddito esente ai fini fiscali ) non superiore ad euro
21.250,00 maggiorato di euro 5.450,00 per ogni altro componente del nucleo famigliare
anagrafico oltre il primo ;
La maggiore detrazione si applica anche nei confronti dei componenti il nucleo famigliare
anagrafico qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti precedenti .
C) FAMIGLIE :
1) possesso del solo alloggio ad uso abitativo e delle eventuali pertinenze ( cantina ed
autorimessa) , quale unica proprietà immobiliare del nucleo famigliare anagrafico ;
2) nucleo famigliare anagrafico riferito al 1° genn aio 2008 composto da almeno quattro
componenti , di cui almeno due minorenni ;
3) reddito lordo complessivo del nucleo famigliare anagrafico riferito all’anno 2007 (
comprensivo di ogni eventuale reddito esente ai fini fiscali ) non superiore ad euro
26.700,00 maggiorato di euro 5.450,00 per ogni componente del nucleo famigliare
successivo al quarto .
Le condizioni sopra elencate dovranno essere, per ciascuna categoria, contestualmente
soddisfatte.
I soggetti passivi che beneficiano della maggiore detrazione d’imposta o dell’aliquota
ridotta all’ uno per mille sono tenuti a darne comunicazione scritta, utilizzando un apposito
modello che sarà predisposto dall’ ufficio tributi , entro il termine previsto per il pagamento
del saldo per l’anno 2008.