PROT.14/14780

 

 

Gentile cittadino,

 

 come di consueto, in questo periodo dell’anno, la Giunta Comunale ritiene opportuno fornirLe alcune informazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.

 

 Nell’ANNO D’IMPOSTA 2010 per quanto riguarda le condizioni di applicazione dell’i.c.i. occorre ancora fare riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 18 dicembre 2007 TRANNE CHE per l’intervenuta integrazione dell’articolo 10 “abitazione principale” del regolamento i.c.i. avvenuta mediante deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19 gennaio 2010.  

La modifica consente ai proprietari o titolari di altro diritto reale su abitazione di beneficiare della detrazione di 104,00 € a condizione che nella stessa vi risieda un  parente in linea retta di 1° grado, il quale:

- la utilizzi come abitazione principale;

- NON possieda unitamente agli altri componenti del suo nucleo familiare un’altra abitazione nel territorio nazionale.

 

Si riassumono le disposizioni RIMASTE INVARIATE:

 

a)     Aliquota 1 per mille per il periodo dell’anno in cui i proprietari concedono immobili in locazione a titolo di abitazione principale avvalendosi dei contratti denominati “ concordati “ per soddisfare, tra l’altro, le esigenze abitative di studenti universitari non residenti nella città di Aosta;

b)     Aliquota 1 per mille per il periodo dell’anno in cui i proprietari concedono in locazione immobili ad uso abitativo con contratto debitamente registrato ad inquilini che hanno subito sfratto esecutivo con sentenza della competente autorità giudiziaria o risulti in essere una sospensione dell’esecuzione del provvedimento di rilascio per finita locazione;

 

c)     7 per mille per gli alloggi non locati;

 

d)     9 per mille per gli alloggi non locati di cui alla lettera c) per i quali non risultino essere stati registrati  contratti di locazione da almeno due anni alla data del 1° gennaio 2010;

 

e)     4 per mille PER TUTTI I PRESUPPOSTI D’IMPOSTA DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELLE PRECEDENTI LETTERE a)  b) c) e d).

 

Le ricordiamo che L’ABITAZIONE PRINCIPALE E’ ESCLUSA DALL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali occorre ancora versare l'ICI beneficiando della detrazione pari a 104 euro.

L’ammontare di questa detrazione sale a 200,00 euro per determinate categorie sociali ( pensionati, portatori di handicap, famiglie numerose ) , ma solamente in presenza di un reddito inferiore ad un determinato ammontare e dell’esclusivo possesso quale unica proprietà immobiliare (anche da parte degli altri eventuali componenti del nucleo familiare) del solo alloggio ad uso abitativo  e delle relative pertinenze.

 

I VERSAMENTI sempre come lo scorso anno dovranno essere effettuati secondo le scadenze e modalità di seguito elencate:

- la prima rata ( pari al 50% dell’imposta dovuta ) entro il 16 giugno 2010

- la seconda rata entro il 16 dicembre 2010

- in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2010;

 a) mediante gli allegati modelli sul c/c postale n. 25322140 (intestato al Comune di Aosta – Servizio Tesoreria – I.C.I.) presso :

 - qualsiasi Ufficio Postale;

 - qualsiasi sportello di Unicredit Banca (Tesoriere Comunale)

b) mediante modello F24 presso:

- qualsiasi sportello bancario, postale, di concessionario o per via telematica;

c) via internet utilizzando il sito delle Poste Italiane - www.poste.it.

 

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE E DICHIARAZIONE

Le condizioni di cui all’articolo 10 “abitazione principale” che consentono di beneficiare della detrazione di 104,00 € devono essere autocertificate dal possessore ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 entro il 31 dicembre di ogni anno d’imposta. Tale dichiarazione non deve essere ripetuta a condizioni invariate.

Come gli anni scorsi, tutti coloro che beneficiano della maggiore detrazione comunale pari a 200,00 euro così come dell’aliquota ridotta all’1 per mille sono tenuti a darne comunicazione scritta entro il 31 dicembre 2010.

Si ricorda, infine, che non è più obbligatorio presentare la dichiarazione di variazione ICI per l’anno 2009, salvo nei casi in cui sia necessario ai fini di ottenere una riduzione dell'imposta oppure quando le variazioni rilevanti ai fini I.C.I. non siano immediatamente consultabili dalla banca dati catastale.

Ai fini della presentazione delle predette comunicazioni e dichiarazioni sono disponibili appositi modelli presso l’Ufficio I.C.I. (tel.0165300431) peraltro direttamente scaricabili dal sito internet http://www.comune.aosta.it/it/comune/gli_uffici/tributi

 

 

                                               IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

                                                      D.ssa Valeria Zardo