COMUNE DI AOSTA
I.C.I. – ANNO D’IMPOSTA 2007
Deliberazione C.Comunale nr.186 del 27.12.2006
a) 1 per mille a beneficio dei proprietari per il periodo dell’anno in cui concedono in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431 gli immobili di cui all’art. 1 avvalendosi degli accordi previsti all’articolo 2, comma 3, e all’articolo 5, comma 2, al fine del soddisfacimento delle esigenze abitative di studenti universitari non residenti nella città di Aosta;
b) 7 per mille per gli alloggi non locati, così come definiti nelle disposizioni regolamentari in materia d’imposta comunale sugli immobili di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 16 dicembre 1998 n. 264 e s.m.i.;
c) 9 per mille per gli alloggi non locati di cui alla lettera b) per cui non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni alla data del 1° gennaio 2007;
d) 4 per mille per tutti i presupposti d’imposta diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere a) e b) e c).
a) detrazione per abitazione principale euro 104,00;
b) detrazione di euro 200,00 per abitazione principale relativa alle categorie e alle condizioni elencate nel prospetto sotto riportato; (N.B. le condizioni devono essere tutte contestualmente soddisfatte).
PENSIONATI
1) possesso quale unica proprietà immobiliare da parte del pensionato – e degli eventuali altri componenti del nucleo familiare anagrafico – del solo alloggio ad uso abitativo e delle sue pertinenze (cantina ed autorimessa);
2) condizione non lavorativa per tutto l’anno 2007;
3) reddito lordo complessivo del nucleo familiare anagrafico riferito all’anno 2006 (comprensivo di ogni eventuale reddito esente ai fini fiscali) non superiore ad euro 15.900,00, maggiorato di euro 5.450,00 per ogni componente del nucleo familiare anagrafico oltre il primo.
La maggiore detrazione si applica anche pro-quota nei confronti dei componenti del nucleo familiare anagrafico qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti precedenti.
PORTATORI DI HANDICAP
(ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, art. 3 comma 3 o di invalidità non inferiore all’ottanta per cento riconosciuta da una Commissione medica istituita nell’ambito di una struttura pubblica)
1) possesso quale unica proprietà immobiliare del nucleo familiare anagrafico del solo alloggio ad uso abitativo e delle eventuali pertinenze (cantine ed autorimessa);
2) reddito lordo complessivo del nucleo familiare anagrafico riferito all’anno 2006 (comprensivo di ogni eventuale reddito esente ai fini fiscali) non superiore ad euro 21.250,00 maggiorato di euro 5.450,00 per ogni altro componente del nucleo familiare anagrafico oltre il primo.
La maggiore detrazione si applica anche nei confronti dei componenti del nucleo familiare anagrafico qualora
siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti precedenti.
1) possesso del solo alloggio ad uso abitativo e delle eventuali pertinenze (cantina ed autorimessa), quale unica proprietà immobiliare del nucleo familiare anagrafico;
2) nucleo familiare anagrafico riferito al 1° gennaio 2006 composto da almeno quattro componenti, di cui almeno due minorenni;
3) reddito lordo complessivo del nucleo familiare anagrafico riferito all’anno 2006 (comprensivo di ogni eventuale reddito esente ai fini fiscali) non superiore ad euro 26.700,00, maggiorato di euro 5.450,00 per ogni componente del nucleo familiare successivo al quarto.
AVVERTENZA
I soggetti che beneficiano della maggiore detrazione d’imposta o dell’aliquota ridotta all’uno per mille sono TENUTI A DARNE COMUNICAZIONE SCRITTA ALL’UFFICIO I.C.I. DEL COMUNE DI AOSTA sito in Piazza Chanoux n. 1 entro il termine previsto per il pagamento del saldo i.c.i. per l’anno 2007.