La Giunta Comunale

 

 

Vista la legge 23.10.1992 n. 421, contenente la delega al governo per l�istituzione e la disciplina dell�ICI;

Visto il Decreto Lgs. 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l�art. 4 del D.L. 8.8.1996, n. 437, convertito con modificazione con L. 24.20.1996, n. 556;

Visto l�art. 1 del D.L. 31.10.1997, n. 373;

Dato atto che per l�anno 2005 il termine per la deliberazione delle aliquote dell�imposta � fissato in concomitanza con la scadenza del termine per il Bilancio, e cio� il 28.02.2005;

Dato inoltre atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell�aliquota e dell�imposta ;

1.      L�aliquota deve essere determinata in misura superiore al 4 per mille ed inferiore al 7 per mille e pu� essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all�abitazione principale o di alloggi non locati; pu� essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

2.      L�aliquota pu� essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a propriet� indivisa, residenti nel comune, per l�unit� immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonch� per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all�ultimo gettito annuale realizzato;

3.      La detrazione per l�unit� immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo � fissata dal 1997 in lire 200.000 pari ad �103.29;

4.      L�imposta dovuta per l�unit� immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo pu� essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l�importo della detrazione di L. 200.000 pari a � 103.29 pu� essere elevato fino a lire 500.000 pari ad �258.23, nel rispetto dell�equilibrio di Bilancio; detta facolt� pu� essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

5.      I comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l�unit� immobiliare posseduta a titolo di propriet� o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

1.      Richiamata la precedente deliberazione di C.C. n. 4 anno 2000, con la quale � stata determinata l�aliquota nella misura del 5 per mille diversificandola nella misura del 6 per mille per gli immobili abitabili e non locati da almeno due anni

 

-  Dato atto che il gettito dell�imposta per l�anno 2005 ha coperto interamente le previsioni di incasso effettuate con il bilancio di previsione anno 2005;

-   Ritenuto di mantenere la suddetta aliquota;

-  Visto il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarit� tecnica della presente proposta;

 

 

 

VELOCE DOTT. GUIDO

 

 

 

 

 

 

Visto il parere favorevole espresso dal R.S.F in ordine alla regolarit� contabile del presente atto

 

 

 

VERONESE MARCO  

 

 

 

Ritenuto, pertanto, di mantenere la misura dell�imposta in via generale al 5 per mille e la diversificazione per gli immobili abitabili e non locati da almeno due anni nella misura del 6 per mille;

-         Dato  atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della L. 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento, ai fini ICI;

-         Quantificata pertanto la previsione di entrata per l�anno 2006 in � 262.000,00

-         Con voti unanimi resi in forma palese dagli aventi diritto;

 

 

D e l i b e r a

 

2.      Di confermare l�aliquota nella misura del 5 per mille,  diversificandola nella misura del 6 per mille per gli immobili abitabili e non locati da almeno due anni

3.      Di introitare il gettito presunto di � 262.000,00 alla risorsa n. 1010002 del titolo 1� Bilancio 2006 in fase di stesura;