La Giunta Comunale
Vista la legge 23.10.1992 n. 421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’ICI;
Visto il Decreto Lgs. 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 4 del D.L. 8.8.1996, n. 437, convertito con modificazione con L. 24.20.1996, n. 556;
Visto l’art. 1 del D.L. 31.10.1997, n. 373;
Dato atto che per l’anno 2005 il termine per la deliberazione delle aliquote dell’imposta è fissato in concomitanza con la scadenza del termine per il Bilancio, e cioè il 28.02.2005;
Dato inoltre atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta ;
1. L’aliquota deve essere determinata in misura superiore al 4 per mille ed inferiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
2. L’aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
3. La detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata dal 1997 in lire 200.000 pari ad €103.29;
4. L’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l’importo della detrazione di L. 200.000 pari a € 103.29 può essere elevato fino a lire 500.000 pari ad €258.23, nel rispetto dell’equilibrio di Bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;
5. I comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
1. Richiamata la precedente deliberazione di C.C. n. 4 anno 2000, con la quale è stata determinata l’aliquota nella misura del 5 per mille diversificandola nella misura del 6 per mille per gli immobili abitabili e non locati da almeno due anni
- Dato atto che il gettito dell’imposta per l’anno 2004 ha coperto interamente le previsioni di incasso effettuate con il bilancio di previsione anno 2004;
- Ritenuto di mantenere la suddetta aliquota;
- Visto il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta;
VELOCE DOTT. GUIDO
Visto il parere favorevole espresso dal R.S.F in ordine alla regolarità contabile del presente atto
Ritenuto, pertanto, di mantenere la misura dell’imposta in via generale al 5 per mille e la diversificazione per gli immobili abitabili e non locati da almeno due anni nella misura del 6 per mille;
- Dato atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della L. 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento, ai fini ICI;
- Quantificata pertanto la previsione di entrata per l’anno 2005 in € 227.000,00
- Con voti unanimi resi in forma palese dagli aventi diritto;
2. Di confermare l’aliquota nella misura del 5 per mille, diversificandola nella misura del 6 per mille per gli immobili abitabili e non locati da almeno due anni
3. Di introitare il gettito presunto di € 227.000,00 alla risorsa n. 1010002 del titolo 1° Bilancio 2005 in fase di stesura;