ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 23/04/2008
OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER L'ANNO 2008.
IL SINDACO
Visto l’art. 4 della legge 23/10/1992, n. 421, con il quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della Finanza degli Enti Territoriali;
Visto il D.Lgs. 30/12/1992, n° 504, emanato in attuazione della delega predetta;
Visto il capo I° del Decreto Legislativo 504/1992 che istituisce, dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili e ne disciplina l’applicazione;
Visto l’art. 3, commi da 48 a 59 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, il quale ha introdotto alcune significative innovazioni alla disciplina ICI;
Visto il comma 55 dell’art. 3 della L. 662/96, che prevede l’aumento, con decorrenza dall’1/01/1997, della detrazione per abitazione principale del soggetto passivo portata ad € 103,29;
Visto il comma 53 dell’art. 3 della Legge n. 662/96, modificativo dell’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92, il quale stabilisce che l’aliquota dell’imposta è deliberata dal Comune in misura non inferiore al 4 né superiore al 7 per mille, con possibilità di diversificazione entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, nonché in relazione alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
Visto il comma 156 dell'art. 1 della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che stabilisce dal 1° gennaio 2007 la competenza del Consiglio Comunale nella determinazione delle aliquote ICI;
Visto il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2007 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;
Preso atto di quanto previsto dalla legge n. 296/2007 in materia di imposta comunale sugli immobili, con particolare riferimento al comma 173 dell'art. 1 della stessa legge, che stabilisce che per abitazione principale del soggetto passivo si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 1 del 22/02/2007, con la quale si determinava per l’anno 2006 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura unica del 7 per mille;
Verificato il gettito del tributo per l’anno 2007 con riferimento alla proiezione sugli incassi della prima rata;
Constatato che le esigenze di bilancio, in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi, impongono di rivedere per l’esercizio 2008 l’aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille, mantenendo la detrazione per abitazione principale in €uro 103,29, anche nella circostanza di occupazione dell’immobile di proprietà da parte di figli, parenti in linea retta collaterale; etc. come prevede il Regolamento comunale;
Dato atto che la legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) ha stabilito un’ulteriore detrazione per la prima casa pari all’ 1,33 per mille del valore immobiliare, fino ad un massimo di € 200,00;
PROPONE
1) di stabilire, per l’anno 2008, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille su tutte le abitazioni ;
2) di fissare in € 103,29 la detrazione sull’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all’art. 8, comma 3, del D.Lgs 504/92, considerando abitazione principale quella concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale, oltre all’ulteriore detrazione per la prima casa pari all’ 1,33 per mille del valore immobiliare, fino ad un massimo di € 200,00, stabilita dalla Legge n. 244/2007;
3) di stimare in € 22.000,00 il gettito complessivo dell’imposta da iscrivere nell’apposita risorsa della parte entrata del Bilancio 2008.
(OMISSIS)
(OMISSIS)
1. Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER L’ANNO 2008 che qui si intende richiamata integralmente per ogni effetto di legge;
2. Di assegnare al presente atto, con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. zero, immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4° del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.-