1. di fissare per l’anno 2008 le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nelle seguenti misure:
ordinaria = 6,2 per mille;
agevolata per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze = 5,5 per mille;
2. di determinare per l’anno 2008 le seguenti detrazioni d’imposta:
detrazione sull’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale = € 104,00;
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 5, delle Legge 244/2007, a decorrere dal 1/1/2008 sull’imposta per l’abitazione principale, ad eccezione dei fabbricati di classe A1, A8 e A9, si detrae un ulteriore importo pari all’ 1,33 per mille calcolato sulla base imponibile. Detta detrazione viene fruita alla concorrenza dell’imposta stessa con il limite di € 200;
4. di dare atto
a) che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1)e detrazioni di cui al punto 2), non sarà inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato e che i minori introiti derivanti dall’applicazione dell’ulteriore detrazione di cui al punto 3) troveranno compensazione con trasferimenti da parte dello Stato di pari importo;
b) che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Quarona, lì 04/03/2008