COMUNE DI CARESANABLOT
(PROVINCIA di VERCELLI)
DELIBERAZIONE N. 100
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI-DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L'ANNO 2005
L'anno duemilaquattro addì ventisei del mese di ottobre alle ore 11,00 nella Sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Presenti Assenti
1 Enzo Carena si
2 Italo Grosso si
3 Raffaldo Vittorio si
4 De Angelis Ketty no
5 Accorsi Sabrina si
TOTALI 4 1
Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott.sa Piazza Lucia il quale provvede alla redazione del presente verbale
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Enzo Carena SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta della trattazione dell'oggetto sopra indicato.
La Giunta Comunale:
Vista la seguente proposta di deliberazione dell’Ufficio Tributi:
"Vista la legge 23.10.1992 n. 421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 4 del D.L. 8-8-1996, n. 437, convertito con modificazioni con L. 24-10-1996, n. 556;
Visto il Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446;
Vista la legge 27-12-1997, n. 449;
Vista la legge 448/2001 per cui le aliquote dei tributi comunali possono essere deliberate entro i termini di approvazione dei bilanci di previsione;
Dato inoltre atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell'aliquota e dell'imposta:
1) l'aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o agli alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
2) l'aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
3) la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata inÎ 103,29;
4) l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l'importo della detrazione di euro
5) limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione può essere stabilita in misura superiore a euro 258,23; in tal caso non può essere stabilita un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
6) i comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
7) i comuni possono deliberare aliquote più favorevoli, anche derogando al limite minimo del 4 per mille, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dall'art. 2, comma 3, della legge 9-12-1998, n. 431 (contratti tipo); possono inoltre, se identificati tra i comuni di cui all'art. 1 del D.L. 30-12-1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21-2-1989, n. 61 (comuni ad alta tensione abitativa), prevedere un'aliquota anche superiore al 7 per mille, non oltre il 9 per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni;
Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 08/06/1998 integrato con delibera Consiglio Comunale n. 27 del 27/09/2001
);Richiamata la deliberazione n. 4 in data 22.01.2004 , della Giunta Comunale con la quale sono state determinate le aliquote e detrazione ordinaria per l'anno 2004.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 27/09/2001, che ha individuato le situazioni di disagio economico-sociale per il riconoscimento di agevolazioni per l'abitazione principale e ha abilitato la Giunta Comunale ad aumentare la detrazione per abitazione principale fino a euro 258,23
Dato atto della previsione di gettito dell'imposta per l'anno 2004 accertato in euro 430.000,00;
Ritenuto di confermare l’attuale misura dell'imposta e detrazione ordinaria e di introdurre un'aliquota diversa per le arre edificabili,
Ritenuto inoltre:
– di non avvalersi della facoltà di ridurre l'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
– di avvalersi della facoltà di elevare l'importo della detrazione per abitazione principale;
– di non avvalersi della facoltà di deliberare aliquote agevolate per proprietari che eseguono interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili, o di interesse artistico o architettonico, o per l'utilizzo di sottotetti, o che realizzano autorimesse o posti auto;
– di non avvalersi della facoltà di deliberare un'aliquota più favorevole per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dall'art. 2, comma 3, della legge 9-12-1998, n. 431;
– di non avvalersi, in qualità di comune identificabile fra quelli indicati dall'art. 1 del D.L. 551/88, convertito con Legge n. 61/1989 (comuni ad alta tensione abitativa) della facoltà di deliberare un'aliquota superiore al 7 per mille, non oltre il 9 per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni;
Dato atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della L. 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento, ai fini I.C.I.;
Quantificata pertanto la previsione di entrata per l'anno 2005 in euro 430.000,00;
DELIBERA
4,5‰ per abitazioni e tutti gli altri immobili diversi dalla categoria che segue
7,00‰ per le aree edificabili
– di stabilire in euro 103,29 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
– di elevare la detrazione per abitazione principale, in relazione a situazioni particolari di disagio economico o sociale, secondo i criteri individuati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 27/09/2001 nella misura di euro 154,94;
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
a) Responsabile del Servizio interessato: parere favorevole
b) Responsabile di Ragioneria: parere favorevole
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
di approvare la suindicata proposta di deliberazione.