I.C.I. ANNO 2008
· Aliquota ordinaria |
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· Aliquota abitazione principale |
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Si può estendere l’aliquota per l’abitazione principale ad una pertinenza ed ai fabbricati di tipo abitativo concessi dal proprietario in locazione, come abitazione principale, secondo gli accordi previsti dalla legge
Si ricorda la necessità di adeguare i versamenti dell’imposta calcolata in relazione al valore di mercato assunto dalle aree stesse come da Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 19/03/08.
· Aliquota |
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Per gli alloggi non locati ovvero non occupati da almeno due anni, vale a dire vuoti e non utilizzati.
La detrazione per abitazione principale è pari a € 103,29 e può essere elevata a:
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· Pensionato solo:
- Il cui nucleo familiare è composto da una sola persona alla data del 01/01/2008.
- Deve avere compiuto il
- Deve essere in condizione non lavorativa e con un reddito complessivo non superiore a
· Pensionati:
- Il cui nucleo familiare è formato da sole due persone alla data del 01/01/2008.
- Devono avere compiuto il
- Devono essere entrambi in condizione non lavorativa e con un reddito familiare complessivo non superiore a €
· Famiglie numerose:
- Il nucleo familiare deve essere composto da
- Il reddito complessivo familiare non deve essere superiore a
· Permanenza di anziani e/o disabili in famiglia:
- Nucleo familiare che risulti avere uno o più anziani e/o disabili.
· Nuove coppie:
- Nuove coppie registrate e residenti in Vercelli nel corso dell’anno 2008 (anche per le coppie di fatto) che abbiano acquistato l’immobile di residenza in proprietà nel corso del 2008 e che comunque siano in possesso del solo fabbricato destinato ad abitazione principale ed eventuale annessa pertinenza. La maggiore detrazione sarà applicabile per un periodo massimo di
Alla detrazione comunale deve essere aggiunta la detrazione statale pari all’1,33 per mille della base imponibile (abitazione principale più sua eventuale pertinenza), per un massimo di € 200,00, detrazione valida per tutte le abitazioni principali ad eccezione delle categorie A1, A8 e A9.
Si precisa che ai fini dell’applicazione della maggiore detrazione i contribuenti devono essere in possesso del solo fabbricato di tipo abitativo ed eventuale annessa pertinenza, quale unica proprietà immobiliare del contribuente allo 01/01/2008. Nel caso in cui il fabbricato sia posseduto a titolo d’usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessun’altra proprietà immobiliare; il versamento deve essere effettuato tramite bollettino postale. È anche possibile pagare l’ICI tramite l’F24 col codice L750.
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
SCADENZE I.C.I. |
ACCONTO (PARI AL SALDO (PARI AL SOLUZIONE UNICA (PARI AL |