OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (D.L.VO 30/12/1992, N. 504) –CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2006

 

L’ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE ED AL BILANCIO

Premesso che la finanza locale, ormai dagli anni 90 in poi, trova il suo fondamento nell’attribuzione ai Comuni di una propria capacità impositiva;

 

Visti:

-         la legge 23.10.1992, n. 421, all’oggetto: “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”, che all’art. 4 prevedeva l’emanazione di specifico decreto legislativo ai fini dell’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), a decorrere dall’anno 1993;

-         il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all’oggetto: “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della Legge 23/10/1992 n. 421”, che all’art. 1 dispone l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), a decorrere dall’anno 1993;

 

Avuto presente che:

-         l’istituzione dell’ICI ha carattere obbligatorio;

-         l’art. 2 del sopra citato Decreto, stabilisce che l’imposta colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli;

-         l’art. 3 del citato Decreto legislativo, così come modificato dall’art. 58 del D.Lvo 15.12.1997 n. 446, commi 1 e 2, dispone che soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie, anche se non residenti nel territorio dello Stato o anche se non hanno ivi la sede legale od amministrativa o non vi esercitano l’attività, mentre per gli immobili concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo è il locatario;

-          l’art. 4 dello stesso Decreto Legislativo, prevede che l’imposta é liquidata, accertata ed iscritta da ciascun Comune per gli immobili, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio;

-         la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, all’oggetto: “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” all’art. 2, comma 4, prevede, al fine di favorire la realizzazione degli accordi tra organizzazioni della proprietà edilizia e organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, finalizzati alla definizione di contratti tipo in materia di locazione, la facoltà per i Comuni di deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi, dando nel contempo facoltà ai Comuni che adottano tali delibere, di derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte;

-         l’art. 3, comma 55, della sopra citata Legge 662/96, che dispone che dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €uro 103,29, e che tale importo può essere elevato fino ad €uro 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

-          l’art. 3, commi 48, 51 e 52 della stessa legge, che dispongono rispettivamente quanto segue:- comma 48: le vigenti rendite catastali urbane, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo, sono rivalutate del 5% ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

- comma 51: i redditi dominicali, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo, sono rivalutati del 25% ai fini dell’applicazione dei tributi diversi dall’imposta sui redditi;

 

- comma 52: tali disposizioni di cui ai commi 48 e 51 si applicano, per l’Imposta Comunale sugli Immobili, a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data del 31/12/1996.

 

Considerato che é obbligatorio applicare le modifiche ed integrazioni apportate dalla Legge 23/12/1996, n. 662, in riferimento ai nuovi criteri impositivi, in particolare alle disposizioni riguardanti la rivalutazione del 5% delle rendite catastali urbane e del 25% dei redditi dominicali ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili e fino all’entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo, nonché recepire le modifiche apportate dalla Legge 27.12.1997, n. 446, in ordine all’individuazione dei soggetti passivi dell’imposta;

 

            Ritenuto infine necessario precisare che, ai sensi dell’art. 30, comma 12 della Legge 23.12.1999 n. 488, alla pertinenza distintamente iscritta in catasto, dovrà essere applicata l’aliquota applicata agli immobili adibiti ad abitazione principale;

 

Dato atto che l’art. 6 del D.Lgs 504/92 e successive modifiche ed integrazioni prevede che l’aliquota debba essere deliberata ogni anno e che in mancanza di apposito atto si applichi la medesima nella misura del 4 per mille;

 

Avuto presente che con la manovra impositiva operata per l’anno 2002 si é provveduto ad una diversificazione delle aliquote ICI al fine di consentire il reperimento delle risorse necessarie allo sviluppo della città;

 

Ritenuto, in sintonia con quanto previsto dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2006-2008 ed in relazione alle esigenze di bilancio, di confermare, anche per il 2006 la diversificazione di aliquote e detrazioni già operata per gli anni precedenti, nella misura di seguito riportata:

1) aliquote:

 

·              Aliquota ordinaria                                                                                              6 per mille

·              Aliquota abitazione principale                                                                            5 per mille

·              Aliquota                                                                                                            7 per mille

 

 

 

2) la detrazione per abitazione principale pari a € 103,29;

 

di prevedere ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

·         la maggiore detrazione pari a € 144,61 per i fabbricati di tipo abitativo aventi un valore catastale fino a  € 41.316,55 destinati ad abitazione principale del proprietario, a condizione che il medesimo non sia titolare di altri immobili;

·         la maggior detrazione nella misura di  € 154,94 per i contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate:

a)      Pensionato solo:

-         nucleo familiare composto da una sola persona alla data del 01/01/2006;

-         avere compiuto il 65° anno di età alla data del 01/01/2006;

-         essere in condizione non lavorativa e con un reddito complessivo non superiore a €.8.057,00 annui lordi con riferimento ai redditi prodotti nel 2005 e tassabili ai fini IRPEF;

b)      Pensionati:

-         nucleo familiare formato da sole 2 persone alla data del 01/01/2006;

-         avere compiuto il 65° anno di età alla data del 01/01/2006;

-         essere entrambi in condizione non lavorativa e con un reddito familiare complessivo non superiore a € 12.649,00 annui lordi con riferimento ai redditi prodotti nel 2005 e tassabili ai fini IRPEF;

c)      Famiglie numerose:

-         nucleo familiare composto da 5 (3 o più figli) o più persone alla data del 01/01/2006;

-         reddito complessivo familiare non superiore a € 26.494,00 annui lordi, nel caso di 5 componenti il nucleo familiare, € 29.748,00 per 6 componenti, € 33.002,00 per 7 componenti, € 36.255,00 per 8 componenti, € 39509,00 per 9 componenti, € 42763,00 per 10 componenti, con riferimento ai redditi prodotti nel 2005 e tassabili ai fini IRPEF;

d)      Permanenza di anziani e/o disabili in famiglia

- nucleo famigliare che risulti aver accolto uno o più anziani e/o disabili che abbiano cessato il proprio nucleo famigliare;

e)      Nuove coppie:

nuove coppie registrate e residenti in Vercelli nel corso dell’anno 2006 (anche per le coppie di fatto) che abbiano acquistato l’immobile di residenza in proprietà nel corso del 2006 e che comunque siano in possesso del solo fabbricato destinato ad abitazione principale ed eventuale annessa pertinenza; la maggiore detrazione sarà applicabile per un periodo massimo di 3 anni compreso l’anno di costituzione della coppia;

 

Precisato che ai fini dell’applicazione della maggiore detrazione i contribuenti di cui ai punti a), b), c), d) ed e) devono essere in possesso del solo fabbricato di tipo abitativo ed eventuale annessa pertinenza, quale unica proprietà immobiliare del contribuente all’01/01/2006. Nel caso in cui il fabbricato sia posseduto a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare;

 

Avuto presente che l’art. 27 della Legge 448 del 28.12.2001”Legge Finanziaria 2002” ha stabilito che l’approvazione di aliquote e regolamenti coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

 

 

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

 

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1)      di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, per l’anno 2006 le seguenti misure di aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili e detrazione per abitazione principale:

 

1) aliquote:

·              Aliquota ordinaria                                                                                             6 per mille

·              Aliquota abitazione principale                                                                            5 per mille

·              Aliquota                                                                                                            7 per mille

 

2) la detrazione per abitazione principale pari a € 103,29;

 

Di prevedere ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

·         la maggiore detrazione pari a € 144,61 per i fabbricati di tipo abitativo aventi un valore catastale fino a  € 41.316,55 destinati ad abitazione principale del proprietario, a condizione che il medesimo non sia titolare di altri immobili;

·         la maggior detrazione nella misura di  € 154,94 per i contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate:

a)      Pensionato solo:

-         nucleo familiare composto da una sola persona alla data del 01/01/2006;

-         avere compiuto il 65° anno di età alla data del 01/01/2006;

-         essere in condizione non lavorativa e con un reddito complessivo non superiore a €.8.057,00 annui lordi con riferimento ai redditi prodotti nel 2005 e tassabili ai fini IRPEF;

b)      Pensionati:

-         nucleo familiare formato da sole 2 persone alla data del 01/01/2006;

-         avere compiuto il 65° anno di età alla data del 01/01/2006;

-         essere entrambi in condizione non lavorativa e con un reddito familiare complessivo non superiore a € 12.649,00 annui lordi con riferimento ai redditi prodotti nel 2005 e tassabili ai fini IRPEF;

f)        Famiglie numerose:

-         nucleo familiare composto da 5 (3 o più figli) o più persone alla data del 01/01/2006;

-         reddito complessivo familiare non superiore a € 26.494,00 annui lordi, nel caso di 5 componenti il nucleo familiare, € 29.748,00 per 6 componenti, € 33.002,00 per 7 componenti, € 36.255,00 per 8 componenti, € 39509,00 per 9 componenti, € 42763,00 per 10 componenti, con riferimento ai redditi prodotti nel 2005 e tassabili ai fini IRPEF;

c)      Permanenza di anziani e/o disabili in famiglia

- nucleo famigliare che risulti aver accolto uno o più anziani e/o disabili che abbiano cessato il proprio nucleo famigliare;

d)      Nuove coppie:

nuove coppie registrate e residenti in Vercelli nel corso dell’anno 2006 (anche per le coppie di fatto) che abbiano acquistato l’immobile di residenza in proprietà nel corso del 2006 e che comunque siano in possesso del solo fabbricato destinato ad abitazione principale ed eventuale annessa pertinenza; la maggiore detrazione sarà applicabile per un periodo massimo di 3 anni compreso l’anno di costituzione della coppia;

Si precisa che ai fini dell’applicazione della maggiore detrazione i contribuenti di cui ai punti a), b), c), d) ed e) devono essere in possesso del solo fabbricato di tipo abitativo ed eventuale annessa pertinenza, quale unica proprietà immobiliare del contribuente all’1/1/2005. Nel caso in cui il fabbricato sia posseduto a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare;

 

2) di disporre l’invio di copia della presente deliberazione al Servizio Riscossione Tributi – Concessione di Vercelli - per l’espletamento delle incombenze a suo carico, come previsto dall’art. 18 del Decreto legislativo 30/12/1992 n. 504;

 

3) di prevedere che il Settore Bilancio Finanza e Tributi provveda all’espletamento degli adempimenti di Legge per l’applicazione del citato tributo;

4) di nominare, quale Responsabile del procedimento, il Dott. Silvano ARDIZZONE, Direttore del Settore Bilancio Finanza e Tributi;

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere di regolarità tecnica

 

Il sottoscritto, Direttore del Settore Bilancio Finanza e Tributi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 73, 5° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere…………………………. In merito alla regolarità tecnica del presente atto.

 

 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE

BILANCIO, FINANZA E TRIBUTI

(Dr. S. ARDIZZONE)

 

 

 

 

 

 

Parere di regolarità contabile

 

Il sottoscritto, Direttore del Settore Bilancio, Finanza e Tributi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 73, 5° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere…………………….., in merito alla regolarità contabile del presente atto.

 

 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE

BILANCIO, FINANZA E TRIBUTI

(Dr. S. ARDIZZONE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

            Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall’Assessore alla Programmazione e al Bilancio,

            Visti:

·        il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Direttore del Settore Bilancio Finanza e Tributi, Dr. S. ARDIZZONE, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

·        il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Direttore del Settore Bilancio, Finanza, e Tributi, Dr. S. ARDIZZONE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ad  unanimità, di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai presenti;

 

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente;

 

DELIBERA

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 34, 3° comma, dello Statuto Comunale, stante l’urgenza di provvedere in merito.