PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

 

 

Estratto della deliberazione C. C. n. 39  del 23/12/2008,  adottata dal Comune di Roasio (VC) in materia di aliquota I.C.I. per l'anno d'imposta 2009.

 

 

1) Di confermare, per quanto in precedenza citato, l'aliquota I.C.I. da applicare per l'esercizio 2009 nella misura del  5,75   per mille;

 

2) di avvalersi della facoltà  di cui al comma 5, art. 1 Legge n. 449 del 27/12/1997, riconfermando l'aliquota agevolata dell'1per mille a favore di proprietari che eseguono interventi di recupero ai fini abitativi di fabbricati siti in Nuclei di Antica Formazione identificati nelle tavole del PRGC e fabbricati rurali posti all'esterno di detti Nuclei che presentano elementi pregevoli dal  punto di vista storico ed architettonico;

 

3) di confermare  per l'anno 2009  la detrazione I.C.I per unità  immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art.3 comma 55 della legge n. 662/1996, nella misura di € 103,29=;

 

4) di equiparare ad abitazione principale, ai fini dell'applicazione di una eventuale aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, quella concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado, ai sensi dell'art. 59, lettera e), del D. Lgs.  15/12/1997, n. 446;

 

5) di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3, in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unità  immobiliare posseduta a titolo di proprietà  o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

6) di escludere dal beneficio dell'esenzione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale quelle possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, per i quali continua ad essere riconosciuta la detrazione di base di cui all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504/1992 (€ 103,29);

 

7) di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8, 1' comma, D. Lgs. n. 504/92 come modificato dal comma 55 art. 3 Legge 662/96;

 

9) ............(omissis)