Il Sindaco propone il seguente atto deliberativo avente ad oggetto:
Preso atto del disposto dell’art. 151, co. 1 , D. lgs. 267/2000 che recita: “ I Comuni e le Province deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24.12.2010 con cui è stato differito al 30.03.2011 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2011 da parte degli Enti Locali;
Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ai sensi del quale gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi entro i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione con effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;
Premesso che l’art. 1 comma 156 della Legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), modificando l’art. 6 comma 1 del D.lgs. 504/1992, individua nel consiglio comunale l’organo competente a deliberare l’aliquota Ici;
Visto il Decreto legislativo 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce l’ICI, ne disciplina l’applicazione ed in particolare l’art. 6 “dispone l’applicazione delle aliquote” e l’art. 8 “dispone sulle riduzioni e detrazioni d’imposta”;
Visto il regolamento comunale disciplinante l’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 21.02.2003;
VISTO l’art. 1 del D.L. 27/05/2008 n. 93, convertito in Legge in data 24 luglio 2008 n. 129 art. 1 c. 1), che ha introdotto l’esenzione per l’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 e che tale esenzione si estende alle pertinenze nei limiti previsti dal regolamento comunale;
VISTO l’articolo 1, comma 4, del D.L. 93/2008, che prevede che la minore imposta che deriva dall’applicazione del precedente comma 1 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni;
Dato inoltre atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta:
Ø l’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
Ø l’aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
Ø la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata dal
Ø i Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 02 del 11/03/2010 con la quale sono state determinate le aliquote per l’anno 2010 nella misura del 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e nella misura del 7 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione secondaria e la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 258,23;
Ritenuto pertanto di confermare l’attuale misura dell’imposta per l’anno 2011 nell’aliquota:
- 7 per mille l’aliquota ordinaria;
- 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, confermando altresì la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ad € 258,23;
Dato atto che pertanto il gettito dell’imposta per l’anno 2011 quantificato in € 281.000,00-
Dato atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della legge 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento, ai fini I.C.I.;
VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi interessati;
CON voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese;
Di determinare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili e detrazioni per l’anno 2011 nelle seguenti misure:
Ø 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
Ø €uro 258,23 la detrazione per unità immobiliari adibita ad abitazione principale;
Ø 7 per mille aliquota ordinaria.
Di dare atto che i relativi proventi si possono stimare come di seguito indicato:
Imposta Comunale sugli Immobili |
Risorsa 1.01.1002 cap. 1002/1002 |
Entrata € 281.000,00- |
Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs 267/2000;
Il Segretario Comunale quale Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole all’adozione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.lgs. 18.08.2000 nr. 267, sotto il profilo della regolarità tecnica.
Il Segretario Comunale
F.TO Roberto Dr. Gilardone
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole all’adozione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, sotto il profilo della regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO Paola Maria Carla Rag. Dazza
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Preso atto della proposta formulata dal Sindaco;
- Visti i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi;
DELIBERA
Di approvare in ogni sua parte e proposizione la proposta formulata dal Sindaco.
Visto l’art. 134. 4° comma del D.Lgs. 267 del 18-08-2000;
RITENUTA l’urgenza;
Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.