IL SINDACO
Preso atto del disposto dell’art. 151, co. 1 , Dlgs. 267/2000 che recita: “ I Comuni e le Province deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo … il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita
Dato atto che art. 1 comma 155 della Legge n. 266 del 23.12.2005 (finanziaria 2006) ha differito il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di Previsione esercizio 2006 degli Enti Locali entro il 31.03.2006;
Visto il Decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce l’ICI, ne disciplina l’applicazione ed in particolare l’art. 6 “Determinazione dispone l’applicazione delle aliquote” e l’art. 8 “dispone sulle riduzioni e detrazioni d’imposta”
Dato inoltre atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta:
Ø l’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
Ø l’aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
Ø la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata dal
Ø l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa l’importo della detrazione di €. 103,29 può essere elevato fino a €. 258,23, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;
Ø i Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale;
Richiamata la propria precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 04.02.2005 con la quale sono state determinate le aliquote per l’anno 2005 nella misura del 5,50 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e nella misura del 6,50 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione secondaria e la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 103,29;
Dato atto del gettito dell’imposta per l’anno 2006 quantificato in €. 85.000,00;
Ritenuto possibile, in considerazione dei nuovi e prevedibili introiti derivanti dalla riscossione dell’evasione ICI rilevata a seguito della verifica in corso, di mantenere l’attuale misura dell’imposta invariata per l’anno 2006 nelle aliquote del 5,50 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali e del 6,50 per le unità immobiliari adibite ad abitazioni secondarie, confermando altresì la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ad € 103,29 ed inoltre:
Ø di non avvalersi della facoltà di ridurre l’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
Ø di non avvalersi della facoltà di elevare l’importo della detrazione per abitazione principale;
Dato atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della legge 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento, ai fini I.C.I.;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio interessato;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 42, comma 2, lettera f);
CON voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese;
Di determinare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili e detrazioni per l’anno 2006 nelle seguenti misure:
Ø 5,50 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale,
Ø 6,50 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione secondaria,
Ø €uro 103,29 = la detrazione per unità immobiliari adibita ad abitazione principale.
Di dare atto che i relativi proventi si possono stimare come di seguito indicato:
Imposta Comunale sugli Immobili |
Risorsa 1020 cap. 1 |
Entrata €. 85.000,00 |
Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006, ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs 267/2000;
Il Segretario Comunale quale Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole all’adozione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.lgs. 18.08.2000 nr. 267, sotto il profilo della regolarità tecnica.
Il Segretario Comunale
CARUSO Dr. Nicola
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole all’adozione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, sotto il profilo della regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ARDIZZONE Marisa