PARERI

Ai sensi art. 49 Dlgs 267/00 esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile dell’atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SANDRA CORANA

IL PRESIDENTE

RICHIAMA:

Il Dlgs 504/1992 di istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili e ss.mm.ii. e integrazioni;

La deliberazione G.C. n. 213 del 28.10.1994 con la quale veniva fissata per l’anno 1995 l’aliquota ICI ed in seguito mantenuta inalterata fino al 31.12.2007;

RICHIAMA l’art. 1, comma 156, della L. 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale ha modificato l’art. 6, comma 1 del Dlgs 504/92 individuando nel Consiglio Comunale l’organo competente a deliberare l’aliquota ICI;

Evidenzia che la Giunta Comunale ha formulato, con proprio atto n. 4 del 29.02.2008, una proposta di aliquota da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale;

propone

di far propria la proposta della Giunta Comunale e mantenere invariato, per l’anno 2008, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella seguente misura:

- 5 per mille

- €. 103,29 per la detrazione dell’abitazione principale

VISTO il parere di regolarità tecnica amministrativa ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Dlgs 267/00, espresso dal Responsabile del servizio e riportato nella premessa del presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la su estesa proposta;

PRESO atto dei pareri resi;

Con voti n. 10 favorevoli, contrari n. zero astenuti n.10 espressi palesemente per alzata di mano

DELIBERA

- di accogliere ed approvare la presente proposta di deliberazione così come formulata dal Presidente;

- di far propria la proposta della Giunta Comunale e mantenere invariato, per l’anno 2008, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella seguente misura unica:

5 per mille;

€. 103,29 per la detrazione dell’abitazione principale;

- di prendere atto di quanto disposto dall’art. 1, comma 5 della legge 24.12.2007, n. 244 Finanziaria 2008) che testualmente recita:

5 – All’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2 – bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5. L’ulteriore detrazione, comunq ue non superiore a 200 euro, viene fruita fino alla concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,A8 A9."