Delibera di C.C. n. 7 del 21/02/2008

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2008.

 

 

 

Su proposta del presidente

 

            Richiamato l’art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 che dispone che i Comuni approvino le tariffe e i servizi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione e l’art. 172 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che annovera fra i vari documenti da allegare al bilancio di previsione, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

            Dato atto che, dal combinato disposto dei suddetti due articoli, si può dedurre che l’ente deve allegare al bilancio le separate deliberazioni con le quali ha approvato le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, per i tributi locali  ed i tassi di copertura, in percentuale, del costo di gestione dei servizi stessi, per i servizi a domanda individuale;

            Richiamato altresì:

-          il D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992 di istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

-          l’ art. 6 – comma 1, del suddetto decreto che disciplina la determinazione delle aliquote con apposita deliberazione dell’ente da adottare annualmente;

-          il comma 156 dell’articolo 1 della Legge 27/12/2006 n. 296 ha attribuito la competenza alla determinazione delle aliquote al Consiglio Comunale;

            Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 che dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, così come riconfermato dal comma 169 della Legge 27/12/2006  n. 296;

            Visto l’art. 58 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 che, in materia di riordino della disciplina dei tributi locali, ha apportato modifiche alla disciplina dell’imposta comunale sugli immobili ed il successivo art. 59 dello stesso D.Lgs., che ha previsto ulteriori modifiche, da attuarsi soltanto con l’approvazione di apposito regolamento, la cui entrata in vigore è prevista a far tempo dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il Consiglio Comunale l’ha deliberato;

            Visto altresì l’art.1, comma 5, della Legge 27.12.1997 n. 449 che prevede che i Comuni possano fissare aliquote agevolate dell’ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti e che l’aliquota agevolata è applicata limitatamente alla unità immobiliare oggetto dei suddetti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

            Visti gli introiti derivati dall’imposta alla chiusura dell’anno precedente;

Ritenuto che l'imposta in epigrafe si presenta quale mezzo essenziale per il raggiungimento dell'equilibrio e del pareggio economico finanziario degli esercizi del triennio predetto;

Considerato che l'aliquota di un tributo - elemento essenziale dell'istituto - in ordine alla quale la legge fissa un livello minimo ed un livello massimo, rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Ente locale esercita l'autonomia impositiva e reperisce le risorse per l'esercizio delle proprie funzioni, autonomia che si manifesta essenzialmente nella scelta dell'aliquota;

Considerato altresì, che la deliberazione in materia di I.C.I. rappresenta un provvedimento amministrativo a contenuto generale dal momento che si rivolge a gruppi indeterminati di figure soggettive, in quanto titolari di situazioni soggettive che l'Amministrazione vuol regolare con efficacia generale e che tali figure soggettive sono proprio i soggetti disciplinati dall'art. 3 del D.Lgs 504/1992 e cioè i proprietari o titolari di diritti reali di godimento di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli;

Ritenuto che il potere di determinare la misura dell'aliquota dell'I.C.I. è sottoposto all'unico limite discendente dalla legge - di "agire" tra un minimo ed un massimo - e che entro tale limite si manifesta il potere discrezionale dell'Ente locale sul versante delle scelte in materia fiscale, potere discrezionale che è anche atto politico di notevole rilevanza in quanto impegna gli eletti nei confronti degli elettori nel difficile compito di reperire le risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni e per l'erogazione dei servizi;

Richiamato l'art. 162, comma 2 del D.Lgs 18.08.200 n. 267, in forza del quale il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese;

Visto altresì l’art. 1 – commi 5 e 7 – della Legge Finanziaria 2008 (legge 24 Dicembre 2007 n. 244);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 6 dicembre 2007 relativa alla determinazione del valore medio delle aree edificabili ai fini I.C.I. resasi necessaria a seguito dell’adozione del nuovo P.R.G.C. avvenuta con propria deliberazione n. 5 del 25.1.2007;

Constatato che l’art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006 ha stabilito che si considera edificabile l’area compresa nel piano regolatore generale adottato dal Comune, anche se non approvato dagli organi regionali;

Vista altresì la sentenza della Corte di Cassazione n. 25506/2006 con la quale, concordando con il decreto suddetto, è stato stabilito che un’area è da considerarsi fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi;

Considerato pertanto che la modifica dello status dell’immobile, da agricolo ad edificabile, ha effetto dalla data della suddetta adozione del nuovo P.R.G.C.;

Constatato però che l’anticipazione della qualifica dell’edificabilità al momento dell’adozione del P.R.G.C. fa emergere il problema del trattamento delle aree che successivamente diventassero inedificabili a causa di eventuali variazioni introdotte allo strumento urbanistico;

Dato atto che in questa eventualità al contribuente spetta il rimborso dell’imposta pagata su di un valore che si è rilevato, a posteriori, irrealizzabile;

Ritenuto pertanto di disciplinare tale ipotesi;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

 

1) Di confermare per l’anno 2008 l’aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 5,30 per mille.

 

2) Di confermare per l’anno 2008 l’aliquota I.C.I. per l’abitazione principale nella misura del 4,30 per mille e di fissare la relativa detrazione d’imposta nella misura di € 104,00.

 

3) Di confermare per l’anno 2008 l’aliquota I.C.I. nella misura dell’1 per mille per unità immobiliari inagibili o inabitabili e per immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nel centro storico, che saranno oggetto di interventi di recupero.

 

4) Di stimare per l’anno 2008 il conseguente gettito complessivo dell’imposta in € 760000,00

 

5) Di stabilire che, ad avvenuta approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta regionale, a fronte di intervenute modificazioni di cui all’art. 15, co. 11 e successivi della L.U.R. n. 56/77 che comportino l’inedificabilità di aree, l’Amministrazione comunale provvederà d’ufficio al rimborso dell’imposta versata in eccedenza con decorrenza dalla data di adozione del P.R.G.C. e cioè dal 25 gennaio 2007;

 

6) Di dare atto che il presente atto, ai sensi dell’art.58, comma 4, del D.Lgs. n. 446/97, sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


Delibera C.C. 7 del 21/02/2008

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2008.

 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA, del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione.

 

 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                  CAGLIERO Sig.ra FRANCA

 

 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità CONTABILE, del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione.

 

 

                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                           ANDREONE Sig. ALESSANDRO

 

 

 


Il Presidente illustra brevemente il punto all’ordine del giorno.

 

Al termine della presentazione viene aperta la discussione.

 

Il Consigliere Marino PELLEGRINO rileva che le aliquote non sono state toccate, ma il valore delle aree si e ciò comporta un aumento delle tasse. Ritiene che si dovrebbe considerare abitazione principale anche le abitazioni date in comodato gratuito ai parenti, e ciò comporterebbe per Cigliano, un minor gettito di circa 10.000,00 euro annui.

 

Il Consigliere Silvano BIGANDO apprezza che sia stato introdotto il criterio del rimborso d’ufficio nel caso di non riconoscimento di edificabilità delle aree. Osserva, in merito al valore assegnato dalla Giunta, con deliberazione del 6 dicembre scorso, alle nuove aree edificabili che è stato attribuito lo stesso valore ad aree ubicate in zone diverse (aree subito edificabili ed aree poi edificabili). Ritiene che la Giunta debba rivedere quella deliberazione alla luce di queste considerazioni. Pur considerando positivo l’aver stabilito valori diversi alle diverse aree, senza entrare nel merito degli importi, ritiene che si debbano tassare le aree secondo la capacità  concreta di produrre reddito. Infine, ribadisce l’utilità di considerare abitazione principale anche le abitazioni date in comodato gratuito ai parenti, soprattutto ora che la finanziaria 2008 ha previsto l’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille per l’abitazione principale, per cui, per esempio, il padre risulta esente dal pagamento ICI ed il figlio paga il 5,3 per mille sull’abitazione a fianco. Tra l’altro qualche sentenza chiede alla Corte Costituzionale di pronunciarsi su questa legge che impone l’edificabilità di aree già con l’adozione preliminare del PRGC.

 

Il SINDACO risponde che la deliberazione sul valore delle aree è stata adottata per far sì che le maggiorazioni gravassero solo su chi avrebbe potuto beneficiare sul valore delle nuove aree edificabili ed evitare aumenti all’ICI che avrebbero potuto pesare su tutti i ciglianesi; ricorda inoltre, che sulla proposta di bilancio non sono pervenute suggerimenti od emendamenti.

 

Il Consigliere Silvano BIGANDO ribadisce di non voler contestare in sé la deliberazione, ma sui contenuti (cifre) si può discutere, visto che l’aver individuato nuove aree nel PRGC dovrebbe avere un effetto calmierante dei prezzi, ma non ritiene che questo possa avvenire, se si prendono in considerazione i prezzi medi precedenti l’adozione del nuovo PRGC e quelli della deliberazione.

Il SINDACO osserva che nelle aree ATR il valore di 5,00 euro al metro quadrato è appena il doppio di prima (area agricola).

 

Il Consigliere Livio AUTINO ritiene che eliminare l’ICI a chi possiede due o tre case significhi aiutare chi più ha e riversarlo sugli altri.

 

Conclusa la discussione il Presidente pone in votazione il punto all’ordine del giorno.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

            Vista la sopraestesa proposta di deliberazione;

            Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

            Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

            Con voti favorevoli n. 8, contrari 0 ed astenuti n. 5 (i Consiglieri BIGANDO Silvano, PELLEGRINO Marino, GAIDA Mauro, GRIVA Sandro e BONO Giovanni), su n. 13 Consiglieri presenti, palesemente espressi;

 

D E L I B E R A

 

1) Di confermare per l’anno 2008 l’aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 5,30 per mille.

 

2) Di confermare per l’anno 2008 l’aliquota I.C.I. per l’abitazione principale nella misura del 4,30 per mille e di fissare la relativa detrazione d’imposta nella misura di € 104,00.

 

3) Di confermare per l’anno 2008 l’aliquota I.C.I. nella misura dell’1 per mille per unità immobiliari inagibili o inabitabili e per immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nel centro storico, che saranno oggetto di interventi di recupero.

 

4) Di stimare per l’anno 2008 il conseguente gettito complessivo dell’imposta in € 760000,00

 

5) Di stabilire che, ad avvenuta approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta regionale, a fronte di intervenute modificazioni di cui all’art. 15, co. 11 e successivi della L.U.R. n. 56/77 che comportino l’inedificabilità di aree, l’Amministrazione comunale provvederà d’ufficio al rimborso dell’imposta versata in eccedenza con decorrenza dalla data di adozione del P.R.G.C. e cioè dal 25 gennaio 2007;

 

6) Di dare atto che il presente atto, ai sensi dell’art.58, comma 4, del D.Lgs. n. 446/97, sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale.