LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 23/10/1992, n.421, contenente la delega al Governo per l’istituzione e la disciplina dell’ICI.

Visto il D. Lgs. 30/12/1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto l’art.4 del D.L. 08/08/1996, n.437, convertito con modificazioni con L. 24/10/1996 n.556.

Visto l’art.1 del D.L. 31/10/1997, n.373.

Dato atto che, per l’anno 2006, il termine per la deliberazione delle aliquote dell’imposta è fissato in concomitanza con la scadenza del termine per il bilancio e, cioè, il 31.03.2006.

Dato, inoltre, atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta:

L’aliquota deve essere determinata in misura superiore al 4 per mille ed inferiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro.

L’aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato.

La detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata dal 1997 in €. 103,29 (£. 200,000).

L’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, può essere ridotta fino al 50%; in alternativa l’importo della detrazione di €. 103,29, pari a £. 200.000, può essere elevato fino a £. 500.000, pari ad €. 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale.

I Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Dato atto che il gettito dell’imposta per l’anno 2005 ha coperto interamente le previsioni d’incasso effettuate con il bilancio di previsione anno 2005.

Ritenuto di mantenere la suddetta aliquota.

Ritenuto, pertanto, di mantenere la misura dell’imposta in via generale al 5 per mille.

Quantificata, pertanto, la previsione di entrata per l’anno 2006 in €. 300.000,00.

Con voti unanimi resi in forma palese dagli aventi diritto.

D E L I B E R A

Di confermare l’aliquota nella misura del 5 per mille.

Di introitare il gettito presunto di €. 300.000,00 alla risorsa 1.01.1005 del Titolo I° del bilancio per l’esercizio finanziario 2006, in corso di formazione.

Di applicare la detrazione per unità immobiliare a titolo di abitazione principale in €. 103,29 pari a £. 200.000.