Ø 5 ‰ per l’aliquota ordinaria;
Ø 5 ‰ per l’aliquota inerente l’abitazione principale (relativamente alle categorie escluse dall’esenzione A1- A/8 –A/9);
Ø 7 ‰ per gli immobili sfitti e non occupati;
Ø 6 ‰ per le Aree Fabbricabili ed Aree Urbane (F1);
i valori unitari da adottare per i terreni edificabili:
Ø per le aree edificabili ai fini residenziali, cioè quelle che lo strumento urbanistico individua come RCS – RCU - RCE – RCP - RC - RE : 20,00 €/mq;
Ø per le aree edificabili ai fini produttivi e terziari, cioè quelle che lo strumento urbanistico individua come IAC – IAN – TC : 18,00 €/mq;
2. gli immobili censiti nella categoria C/2 – C/6 – C/7, nel caso siano pertinenze delle abitazioni principali non escluse dall’esenzione, sono esenti dall’imposta;
3. gli immobili censiti nella categoria C/2 – C/6 – C/7, nel caso siano pertinenze delle abitazioni principali escluse dall’esenzione (A1, A/8 e A/9), sono gravati dall’aliquota del 5 ‰, fermo restando il diritto ad usufruire della detrazione prevista nel successivo punto 6;
4. gli immobili censiti nella categoria C/2 – C/6 – C/7, nel caso non siano pertinenze dell’abitazione principale e non risultino sfitti e non occupati, sono gravati dall’aliquota del 5 ‰;
5. gli immobili censiti nella categoria C/2 – C/6 – C/7, nel caso non siano pertinenze dell’abitazione principale e risultino sfitti e non occupati, sono gravati dall’aliquota del 7 ‰;
6. di confermare la detrazione d’imposta per le abitazioni principali escluse dall’esenzione (A/1 – A/8 e A/9) nella misura di euro 103,29.
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