1. Di confermare per l’anno 2011 al 6,5 (sei virgola cinque) x mille la aliquota ICI esclusivamente per le seconde case e relative pertinenze, confermando, inoltre per l’anno 2011 l’aliquota ICI al 5,5 (cinque virgola,cinque) per mille per tutte le altre tipologie (prime case Cat.catastali A1 A8 e A9 e relative pertinenze, altri fabbricati, terreni);
2. Di confermare , per il 2011, la applicazione del disposto di cui al c. 56 dell’art.