ESTRATTO DELIBERA C.C. N. 28 DEL 28/3/2011

 

 

Relaziona il Vice Sindaco Franco Allegranza;

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione, di pari oggetto alla presente;

 

ATTESO che sulla predetta proposta sono stati espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario  pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Con voti favorevoli n. 11

Astenuti n. 2 (Piolatto e Balboni)

 

D E L I B E R A

 

di confermare per l’anno 2011 le aliquote e le detrazioni già stabilite per il 2010 come appresso:

 

di pubblicare la presente deliberazione sul sito individuato con D.M. 31.05.2002 (G.U. 360/1998);

 

successivamente

 

di dichiarare, con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano:

 

Con voti favorevoli n. 11

Astenuti n. 2 (Piolatto e Balboni)

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA FINANZE E TRIBUTI

SETTORE TRIBUTI

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE – seduta del 28 marzo 2011

 

OGGETTO: CONFERMA TARIFFA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULL’IMMOBILE ANNO 2011

 

Visto il D.Lgs n 504/92 e ss. mm. ii. istitutivo dell’ICI;

 

Visto il D.Lgs n 446 del 15.12.1997;

 

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ICI;

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n 10 del 10.03.2010 “Conferma tariffe dell’imposta comunale sull’immobile anno 2010” ;

.

Richiamato altresì l’art.1, comma 169 della  Legge n.296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto  dal 1° gennaio dell’anno di riferimento: In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

 

Visto il decreto n.93 del 27/05/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n.126 del 24/07/2008 che prevede all’art. 1, comma 7  che  “dalla entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di  stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti  dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, ovvero delle  maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato”

 

Visti  gli allegati pareri, rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000

 

                                                                         PROPONE

 

di confermare per l’anno 2011 le aliquote e le detrazioni già stabilite per il 2010 come appresso:

 

di pubblicare la presente deliberazione sul sito individuato con D.M. 31.05.2002 (G.U. 360/1998);

 

Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: CONFERMA TARIFFA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULL’IMMOBILE ANNO 2011

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, vengono espressi i seguenti pareri:

 

a)      alla regolarità tecnica

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 

                                                                                                    

                                                                                                                  

 

b)      alla regolarità contabile

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 

 

Lì 23/3/2011

                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                     Rag. Marilena Cestariolo

 

                                                                                            In originale f.to