OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI O DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2008.
C.C. N.3/08
Il Sindaco:
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 e successive modifiche ed
integrazioni che, al Titolo I, disciplina le modalità applicative dell’imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.);
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la gestione dell’imposta, adottato in forza
dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, con atto del Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2005;
VISTO che, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504,
come modificato dall’art. 1, comma 156 della Legge 27/12/2006, in vigore dal 01/01/2007,
l’approvazione delle aliquote I.C.I. rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;
VISTA la deliberazione G.C. n. 188 in data 28/12/2007 con la quale viene proposto al
Consiglio Comunale la conferma, per l’anno 2008, delle aliquote dell’Imposta Comunale
sugli Immobili (I.C.I.) già in vigore per l’anno 2007;
VISTO l’art. 1, comma 169 della succitata Legge 296/2006 secondo il quale
“gli Enti Localideliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche
se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Omissis…”
;PRESO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno in data 20/12/2007 il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2008 da parte degli Enti Locali è
stato differito al 31 marzo 2008;
ESAMINATE inoltre, le norme che permettono agli enti locali l’applicazione di aliquote
ridotte o agevolate, ed in particolare quelle contenute nella Legge 27/12/1997, n.449;
VALUTATE le risorse, proprie e da trasferimenti, dell’Ente in rapporto ai programmi, alla
necessità del mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi nei servizi, a
favore della popolazione, ed all’obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio;
PROPONE
1) di fissare per l’anno 2008, come proposto con delibera G.C. n. 188/07, nelle misure
di cui al prospetto che segue, le aliquote, riduzioni e detrazioni per l’applicazione
dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), istituita con Decreto Legislativo
30/12/1992, n. 504:
Le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), vengono così determinate
per l’anno 2008: aliquota nella misura del 4,50 per mille per l’unità immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
Aliquota nella misura del 5,90 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione
principale;
Detrazione per l’abitazione principale nella misura di € 103,30.=;
Ulteriore detrazione per l’abitazione principale (art.8, comma 2 bis e 2 ter D.Lgs.
30/12/1992 n.504 così come inseriti dall’art.1, comma 5 della Legge n.244 del
24/12/2007):
·
1,33 per mille della base imponibile di cui all’art.5 D.Lgs 30/12/1992, n.504 ess.mm. ed ii., fino ad un massimo di €.200,00. Tale detrazione si applica a
tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
Per l’anno 2008 vengono inoltre previste, ai sensi della Legge 27/12/1997, n. 449
come disciplinato dall’art. 10 del Regolamento I.C.I. in vigore, le seguenti aliquote
agevolate a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di facciate
di immobili localizzati all’interno dei centri storici, realizzazione di autorimesse o
posti auto anche pertinenziali oppure interventi volti all’utilizzo ai fini abitativi di
sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari
residenziali oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori
da esercitarsi a seguito di rilascio di apposito permesso di costruire o
provvedimento autorizzativo:
o
per immobili adibiti o pertinenti all’abitazione principale: 3, 5 per milleo
per immobili adibiti o pertinenti ad edifici residenziali con destinazione diversadalla prima casa: 4,90 per mille.
La presente agevolazione è cumulabile, ove ricorrano le circostanze, con le
riduzioni previste dall’art. 8 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 come modificato
dall’art. 3, comma 55 della Legge 23/12/1996, n. 662 e dall’art. 8 del vigente
Regolamento I.C.I.
Sempre ai sensi dell’art.10 del Regolamento è prevista l’esenzione del versamento
I.C.I a favore di proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari
inagibili, inabitabili od interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico
od architettonico localizzati nei centri storici purchè successivamente adibiti ad
abitazione principale per il periodo di realizzazione dell’intervento e comunque entro
e non oltre tre anni dal rilascio della concessione edilizia od autorizzazione edilizia.
A tal fine dovrà essere presentata apposita domanda all’ufficio tributi corredata da
specifico atto d’impegno ai fini della puntuale verifica del titolo giuridico.
Come già previsto per l’anno precedente, anche per l’anno 2008 si conferma
quanto segue:
-
di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita enon venduti da imprese ex art. 8 D.Lgs. 504/92, come modificato dal comma
55 art. 3 Legge 662/96;
-
di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3 in ordinealla equiparazione dell’assoggettamento ad abitazione principale dell’unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che la stessa non risulti locata.
2) Di rinviare a separato provvedimento di modifica regolamentare, l’attuazione del
disposto di cui all’art. 1 comma, 6 della Legge 244/2007 in ordine all’applicazione di
una aliquota agevolata, a decorrere dall’anno d’imposta 2009, per i soggetti passivi
che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o
termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti
interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di
cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.
3) di stimare, in base alle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio Tributi, il
gettito complessivo dell’imposta riferito all’anno di competenza in €. 738.000,00.=,
da iscriversi nel Bilancio di Previsione dell’anno 2008;
4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi di legge;
5) di disporre che l’Ufficio Tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia
conoscenza delle aliquote e delle agevolazioni deliberate, da parte dei contribuenti;
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;