COMUNE DI SERRAVALLE SESIA
Provincia di Vercelli
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ALIQUOTE ICI ANNO 2005
APPROVATE CON DELIBERAZIONE G.C. N° 210 DEL 17/12/2004
Le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), vengono così determinate per l’anno 2005:
- aliquota nella misura del 4,50 per mille per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
- aliquota nella misura del 5,90 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale;
- detrazione per l’abitazione principale nella misura di €. 103,30.=.
Per l’anno 2005 vengono inoltre previste, ai sensi della Legge 27/12/1997 n. 449 come disciplinato dall’art. 10 del Regolamento I.C.I. approvato con Deliberazione C.C. N° 7 del 31/01/2005, le seguenti aliquote agevolate:
“l’Amministrazione si riserva la facoltà di fissare aliquote agevolate dell’ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di facciate di immobili localizzati all’interno dei centri storici, realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure interventi volti all’utilizzo ai fini abitativi dei sottotetti.
L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari residenziali oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori da esercitarsi a seguito di rilascio di apposito permesso a costruire o provvedimento autorizzativo.
- per immobili adibiti o pertinenti all’abitazione principale: 3,5 per mille;
- per immobili adibiti o pertinenti ad edifici residenziali con destinazione diversa dalla prima casa: 4,90 per mille.
A tal fine dovrà essere presentata apposita domanda all’ufficio tributi corredata da specifico atto d’impegno ai fini della puntuale verifica del titolo giuridico”.
La presente agevolazione è cumulabile, ove ricorrano le circostanze, con le riduzioni previste dall’art. 8 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 come modificato dall’art. 3, comma 55 della Legge 23/12/1996, n. 662 e dall’art. 10 del vigente Regolamento I.C.I.
Come già previsto per l’anno precedente, anche per l’anno 2005 si conferma quanto segue:
- di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8 D. Lgs. 504/92, come modificato dal comma 55 art. 3 Legge 662/96;
- di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3 in ordine alla equiparazione dell’assoggettamento ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti utilizzata.
Si da atto, che per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa rinvio a specifica disciplina di natura regolamentare e/o legislativa o contenuta in autonomi atti impositivi.