COMUNE DI CRODO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA |
Numero
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Data
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ICI ANNO 2010 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE.
L’anno duemiladieci addì quattro del mese di maggio alle ore venti e minuti trenta regolarmente convocata a norma dello Statuto nella sala municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, presenti i Signori:
Cognome e Nome |
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Totale Assenti: |
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DOTT. BONI PIETRO il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CORDA RODOLFO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
- il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 3 del 16/04/2007 esecutivo, approvava il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili ex art. 59 del D.Legisl. 446/97.
- l’art. 6 dello stesso Decreto Legisl. n. 504/92 e smi prevede che l'aliquota di detta imposta deve essere deliberata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto dall'anno successivo, precisando che se la delibera non viene adottata entro tale termine si applica l’aliquota del 4 per mille. Il comma successivo di detto articolo stabilisce poi che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati. L’aliquota poi può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
- l’art. 8 comma 2 del sopra citato D.Legisl. n. 504/92 e smi prevede che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Il successivo comma poi dispone che a decorrere dall’anno 1997 con la delibera di determinazione annuale dell’aliquota l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%, in alternativa l’importo di €. 103,29 può essere elevato fino a €. 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con delibera del competente organo comunale.
- l’art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000, sostituito dall’art. 27 comma 8 della Legge n. 448 del 28.12.2001 (legge finanziaria 2002), avente valore generale anche per il futuro, ha stabilito che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’art. 1 comma 3 del D.Legisl. n. 360/1998 , viene fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- il gettito di competenza per effetto dell’art. 1 d.l. 27/5/2008, n. 93 convertito, con modificazioni, nella legge 247/2008, n. 126 si riduce rispetto al gettito dell’anno 2007 per effetto dell’abolizione dell’ICI sulla prima casa ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, cioè rispettivamente di abitazione di tipo signorile, ville e castelli e palazzi di pregio artistico così come stabilito dal comma 2 ter.
- il D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modifiche in legge n. 126/2008, oltre a disporre l'ormai nota esenzione dal pagamento dell'Ici per l'abitazione principale, toglie agli enti locali - articolo 1 comma 7 - la possibilità di agire sulla leva fiscale fino all'attuarsi delle norme del federalismo fiscale. Tale blocco viene confermato dall'articolo 77-bis, comma 30 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche in legge n. 133/2008 fino all'anno 2011, ad esclusione delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e i canoni.
- la legge 23 Dicembre 2009, n. 191, approva le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010).
- il Ministro degli Interni con proprio decreto del 17/12/2008 ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2010.
Rilevato pertanto che occorre confermare per l’anno 2010 le aliquote ICI applicate per il 2009, mantenendo la detrazione per l’abitazione principale a € 155,00 e nello specifico:
1 - L’aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale comprese le pertinenze alle stesse in categoria C6 e C7, solo per le cat. A1, A8 e A9.
2 - L’aliquota del 6 per mille per tutti gli altri casi di cui all’art. 1 comma 2 e art. 2 del D.Legisl. n. 504/92 e smi diversi dalle abitazione principale e relative pertinenze alle stesse.
Sulla proposta di delibera di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U. Enti Locali, il Responsabile del Servizio, che qui di seguito sottoscrive:
Dott. PIETRO BONI
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Con votazione unanimente espressa per alzata di mano dai tredici presenti e votanti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
· Visto l’art. 42 comma 2 lettera f) del T.U. Enti Locali approvato con il D.Legisl. n. 267/2000 con il quale veniva demandata alla competenza del consiglio comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e delle imposte con esclusione della determinazione delle relative aliquote.
· Visti gli articoli 6 e 8 del D.Legisl. 504 del 30.12.1992 e smi che disciplinano la determinazione delle aliquote e le riduzione e detrazioni d’imposta.
· Visto l’art. 27 comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001, in cui stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali, prevista dall’art. 1 comma 3 del D.Legisl. n. 360/1998, entro la data di approvazione del bilancio di previsione.
· Visto l’art. 1 comma 156 della legge finanziaria 2007 che dispone la competenza del C.C. in materia di determinazione dell’aliquota ICI.
· Visto l’ art 1 d.l. 27/5/2008, n. 93 convertito, con modificazioni, nella legge 247/2008, n. 126, che dispone l’abolizione dell’ICI sulla prima casa ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, cioè rispettivamente di abitazione di tipo signorile, ville e castelli e palazzi di pregio artistico.
· Visto il Il D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modifiche in legge n. 126/2008, oltre a disporre l'ormai nota esenzione dal pagamento dell'Ici per l'abitazione principale, toglie agli enti locali - articolo 1 comma 7 - la possibilità di agire sulla leva fiscale fino all'attuarsi delle norme del federalismo fiscale. Tale blocco viene confermato dall'articolo 77-bis, comma 30 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche in legge n. 133/2008 fino all'anno 2011.
D E L I B E R A
1) DI CONFERMARE, per l'anno 2010, per i motivi in premessa esposti, l'aliquota ICI dell’anno 2009, così come segue:
1 - L’aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale comprese le pertinenze alle stesse in categoria C6 e C7, solo per le cat. A1, A8 e A9.
2 - L’aliquota del 6 per mille per tutti gli altri casi di cui all’art. 1 comma 2 e art. 2 del D.Legisl. n. 504/92 e smi diversi dalle abitazione principale e relative pertinenze alle stesse.
2) DI CONFERMARE in euro 155,00 la detrazione d’imposta per l’abitazione principale, compreso le pertinenze, di cui al punto 1) sopra descritto.
3) DI DARE atto che l’ICI sulla prima casa non è più dovuta per effetto della sua abolizione con le disposizioni suindicato, ad esclusione delle cat. A1, A8 e A9, cioè rispettivamente di abitazione di tipo signorile, ville e castelli e palazzi di pregio artistico.
4) DI STABILIRE che il Responsabile dei servizi finanziari è autorizzato ad adottare opportuni sistemi di riscossione che comportino economie di spesa ed efficienza nel servizio di esazione che riterrà più opportune.
5) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.
Originale
Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.
CORDA RODOLFO DOTT. PIETRO BONI
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Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____________.
Crodo lì ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PIETRO BONI
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
ð Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIETRO BONI
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_________________________________________________________________________
ð Si certifica che la presente deliberazione è diventata esecutiva il ________________ ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 – comma 3° della Legge n. 267 del 18/8/2000.
Crodo, ___________ IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIETRO BONI
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Copia
Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.
F.TO. CORDA RODOLFO F.TO. DOTT. PIETRO BONI
_______________________ ____________________________
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal ______________.
Crodo lì ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO. Dott. PIETRO BONI
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
Crodo, _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIETRO BONI
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__________________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
ð Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO. DOTT. PIETRO BONI
_________________________
__________________________________________________________________________
ð Si certifica che la presente deliberazione è diventata esecutiva il ________________ ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 – comma 3° della Legge n. 267 del 18/8/2000.
Crodo, ___________ IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIETRO BONI
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