DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 02-03-2007.

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE (ICI )ANNO 2007.

 

PREMESSO che con delibera della Giunta Comunale n. 100 del 18-12-2006 sono state fissate le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per l’anno 2007, sulla base di apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 48/1998 e ai sensi del D.L.vo n. 267/2000.

 

Atteso che ai sensi della Legge Finanziaria per l’anno 2007 ( Legge 27-12-2006 n. 296) la competenza per la determinazione dell’ICI è stata attribuita al Consiglio Comunale.

 

Al fine di adeguare quanto sopra, alle nuove disposizioni si ritiene opportuno riproporre al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe dell’ICI per l’anno 2007.

 

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende mantenere le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) dell’anno 2006 anche per l’anno 2007.

 

Che, pertanto, sulla base delle previsioni di gettito, sviluppate dai dati disponibili, si ritiene opportuno stabilire di mantenere un’aliquota del 5 per mille per la prima casa (aliquota uguale a quella del 2002) con detrazione d’imposta di Euro 103,29 e per gli altri immobili e aree edificabili un’aliquota del 6,40 per mille, tenuto conto delle rivalutazioni delle rendite catastali urbane del 5 per cento e della rivalutazione dei redditi dominicali del 25 per cento.

 

Atteso che con l’applicazione delle superiori aliquote per l’anno 2007 è prevedibile un gettito di €. 160.000,00 prudentemente stimato, come sopra indicato, di cui €. 14.000,00 per recupero evasione imposta anni precedenti.

 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

 

 

                                       D E L I B E R A

 

-         Per l’anno 2007 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili è così determinata: 5 x 1000 (cinque per mille ) per la prima casa, con detrazione d’imposta di Euro 103,29, - 6,40 x 1000 (sei, virgola quaranta per mille) per le seconde case, gli altri immobili e per le aree edificabili.

 

-         Restano ferme le disposizioni dell’art.4, comma 1, del decreto legge 8 agosto 1996 n.437, con modificazioni dalla Legge 24 ottobre 1996 n. 556, per l’applicazione dell’aliquota ridotta del 5 x 1000 (cinque per mille), con esclusione del beneficio della riduzione di Euro 103,29 per la prima casa.

 

-         Restano ferme, inoltre, le disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale con atto n.6 del 25.02.1998, relative alla riduzione dell’aliquota ICI all’ 1 (uno) per mille sugli immobili inagibili o inabitabili, oggetto di risanamento o ristrutturazione, ai sensi dell’art.1 comma 5, della Legge 27-12-1997 n.449.

 

-         Dare atto che l’Amministrazione Comunale, proseguirà negli accertamenti ICI per gli anni

precedenti.

 

 

      -  Dare atto che la scadenza dei versamenti ICI per l’anno 2007 sono anticipate al 16 giugno e al 16 dicembre.

 

 - E’ soppresso l’obbligo della dichiarazione ICI.

 

- L’obbligo della dichiarazione ICI rimane per i casi in cui gli elementi rilevanti dell’imposta non sono acquisibili mediante procedure telematiche (es.aree rese edificabili, aliquote agevolate per abilitazioni figli,ecc.