AVVISO PER IL VERSAMENTO I.C.I. ANNO 2011
Quando versare l'imposta per l'anno in corso
Ø Versamento acconto entro il 16 giugno 2011 (pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente art. 18 L. 23.12.2000, n. 388).
Ø Versamento saldo entro il 16 dicembre 2011 (deve essere pagato il saldo dell'imposta I.C.I. ancora dovuta per l'intero anno 2011, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata - art. 18 L. 23.12.2000 n. 338).
ALIQUOTE ANNO 2011
a) ABITAZIONE PRINCIPALE: ALIQUOTA 4,5 PER MILLE CON DETRAZIONE DI € 103,29 (solo per le unità immobiliari ricadenti nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9 ai sensi dell'art. 1 del D.L n° 93 del 27.5.2008);
b) ABITAZIONI CONCESSE in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 2° grado e relativa pertinenza esente D.L. 93/2008 (sulla base del Regolamento Comunale);
c) SECONDE CASE E RELATIVE PERTINENZE ALIQUOTA 6,3‰;
d) PERTINENZE ALLA ABITAZIONE PRINCIPALE O ASSIMILATA (oltre alla 1^ che risulta essere esente per legge) ALIQUOTA 6,3 PER MILLE;
e) TERRENI EDIFICABILI: ALIQUOTA 4,6‰ VALORE VENALE € 123,50 al mq. STABILITO CON DELIBERA DI G.C. N. 17 DEL 28.2.2011
Nel caso di abitazione locata di cui al punto b) occorre presentare in Comune apposita dichiarazione.
L'imposta non è dovuta qualora l'ammontare annuo della stessa non sia superiore ad € 5,00
Per abitazione principale si intende quella con residenza anagrafica.