IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I) � ANNO 2011
Gentile Contribuente,
con la presente, oltre a ricordarle l�approssimarsi della scadenza per il versamento dell�imposta ICI,
desideriamo evidenziarle gli elementi essenziali necessari al corretto adempimento degli obblighi tributari
per l�anno 2011.
Nel caso non fosse pi� contribuente ICI della Citt� di Verbania o si trovasse nel caso di esenzione dal
pagamento dell�imposta, la preghiamo di non considerare la presente.
Si ricorda infatti che il D.L. 93/08 convertito con L. 126/08 ha esentato dall�ICI le seguenti tipologie di
immobili (eccetto le categorie catastali A/1, A/8, A/9):
- l�abitazione nella quale il soggetto passivo persona fisica con i propri familiari ha fissato la propria
residenza anagrafica;
- l�abitazione appartenente a cooperative edilizie con propriet� indivisa adibite ad abitazione principale dei
soci assegnatari;
- l�abitazione posseduta dal soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in un istituto di
ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- l'abitazione posseduta dal contribuente che a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della
casa coniugale. L'esenzione spetta a condizione che il contribuente non sia titolare del diritto di propriet�
o di altro diritto reale su un immobile destinato a propria abitazione principale situata nel Comune di
Verbania e a condizione che venga presentata la dichiarazione ICI;
- l�abitazione concessa in uso gratuito a familiari ivi residenti (genitori-figli, fratelli-sorelle). L�esenzione in
questo caso resta subordinata alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il
termine della scadenza del versamento ICI pi� prossima al verificarsi della variazione se non gi�
presentata.
Sono altres� esenti le pertinenze relative alle abitazioni sopra elencate, cos� come individuate dal
regolamento comunale (art. 9) ovvero una per ciascuna categoria :
nr. 1 autorimessa o un posto auto (censiti nella categoria catastale C/6);
nr. 1 cantina o soffitta (censite nella categoria catastale C/2);
nr. 1 tettoia (censita nella categoria catastale C/7).
L�esenzione dal pagamento spetta in rapporto al periodo durante il quale sussiste la destinazione ad
abitazione principale e, in caso di pi� contitolari, spetta solo a coloro che utilizzano l'immobile come
abitazione principale. L�esenzione relativa all�unit� immobiliare concessa in uso gratuito spetta in rapporto
al periodo durante il quale il familiare � residente, per la relativa quota di possesso, solo al soggetto
passivo il cui rapporto di parentela sia quello indicato in regolamento ovvero genitori-figli,fratelli-sorelle.
L�esenzione dal versamento non � consentita nei casi di:
- abitazioni locate con contratto registrato a soggetto persona fisica residente anagraficamente
nell'immobile;
- abitazioni locate con contratto registrato a soggetto persona fisica non residente;
- abitazioni concesse in comodato a persone non rientranti nella linea genitori-figli, fratelli-sorelle;
- abitazione posseduta a titolo di propriet� o usufrutto, da cittadini italiani residenti all�estero;
- immobili di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.
ALIQUOTE
Le aliquote determinate per l�anno di imposta 2011, invariate rispetto all�anno 2010, sono le seguenti:
ALIQUOTA ORDINARIA 6,5 �
ALIQUOTA RIDOTTA 5,5 � e DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
� Per l�unit� immobiliare adibita ad abitazione principale di categorie catastali A/1 � A/8 � A/9 e relative
pertinenze limitatamente ad una sola unit� immobiliare per ciascuna delle seguenti categorie C/2, C/6, C/7
ad uso esclusivo dell�abitazione stessa da individuarsi con apposita istanza se non gi� presentata e non
variata.
� Per l�unit� immobiliare posseduta a titolo di propriet� o usufrutto da cittadini italiani residenti
all�estero, purch� non risulti locata e relative pertinenze limitatamente ad una sola unit� immobiliare per
ciascuna delle seguenti categorie C/2, C/6, C/7 ad uso esclusivo dell�abitazione stessa da individuarsi con
apposita istanza se non gi� presentata e non variata.
La detrazione per abitazione principale � di �. 124,00 da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta
destinazione e ripartita tra gli aventi diritto.
ALIQUOTA RIDOTTA 5,5 �
� Per l�unit� immobiliare ad uso abitativo classificata nelle categorie catastali A/1 � A/8 � A/9 concessa
in uso gratuito a familiari ivi residenti (genitori-figli, fratelli-sorelle).
� Per l�unit� immobiliare ad uso abitativo locata con contratto registrato ad un soggetto persona fisica
residente anagraficamente nell'immobile.
Al fine di godere dell�aliquota ridotta dovr� essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio
entro il termine della scadenza di versamento ICI pi� prossima al verificarsi della variazione se non gi�
presentata e non variata. Il venir meno al diritto dell�aliquota ridotta dovr� essere comunicata con le stesse
modalit� ed entro gli stessi termini.
ALIQUOTA RIDOTTA 4,5 �
� Per gli immobili concessi in locazione ad un soggetto persona fisica a titolo di abitazione principale ai
sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 (contratti di locazione stipulati sulla base di appositi
accordi locali) e relative pertinenze limitatamente ad una sola unit� immobiliare per ciascuna delle
seguenti categorie C/2, C/6, C/7 come indicato in contratto. I contribuenti devono presentare o spedire
tramite raccomandata, copia del contratto registrato entro 30 gg. dalla registrazione dello stesso da
allegare alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista. Qualora la presentazione/spedizione
avvenisse in data successiva, l'aliquota ridotta decorrer�, sussistendone i requisiti, dalla data di
presentazione all'ufficio ICI.
VERSAMENTI
La prima rata in acconto deve essere versata entro il 16 giugno 2011 ed � pari al 50% dell�imposta
dovuta. Entro tale data pu� essere anche versata l�imposta in unica soluzione con possibilit� di conguaglio
entro il termine della rata di saldo in caso di variazioni che si dovessero verificare nel secondo semestre.
La seconda rata a saldo deve essere versata entro il 16 dicembre 2011.
L�importo da versare deve essere arrotondato all�unit� di euro, per difetto se la frazione � inferiore o
uguale a 49 centesimi, per eccesso se maggiore o uguale a 50 centesimi.
Il versamento minimo complessivo annuale (acconto + saldo od unica soluzione) � fissato ad �. 10 (dieci).
Per errori nel versamento rispetto all'importo o alla scadenza, � possibile ricorrere al ravvedimento
operoso.
l pagamento dei bollettini postali potr� avvenire presso tutti gli uffici postali oppure gratuitamente presso
la Banca Popolare di Sondrio agenzia di Pallanza Largo Tonolli n. 34 o di Intra Piazza Ranzoni n. 27.
I bollettini completi dei dati anagrafici e del codice fiscale sono stati allegati solo a coloro che nel
2010 hanno utilizzato tale modalit� di pagamento. Qualora non volesse avvalersi del pagamento
tramite modello F24 o avesse variato la residenza, la preghiamo di usufruire di bollettini in bianco
disponibili presso l�ufficio tributi del nostro Comune o presso gli uffici postali.
L�ufficio tributi con sede in Via F.lli Cervi, 5 riceve dal luned� al venerd� ore 11:00 -13:00 ed il marted�
pomeriggio ore 14:30 -16:00. E� possibile prenotare un appuntamento al di fuori di questi orari telefonando
ai seguenti numeri: 0323-542424 - 542427 - 542428 - 542429 � 542430.
E' possibile inoltre consultare il sito Internet del Comune di Verbania all'indirizzo www.comune.verbania.it
alla sezione �Servizi al cittadino� - �Tributi� per ulteriori chiarimenti e/o modulistica.