IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I) � ANNO 2011

Gentile Contribuente,

con la presente, oltre a ricordarle l�approssimarsi della scadenza per il versamento dell�imposta ICI,

desideriamo evidenziarle gli elementi essenziali necessari al corretto adempimento degli obblighi tributari

per l�anno 2011.

Nel caso non fosse pi� contribuente ICI della Citt� di Verbania o si trovasse nel caso di esenzione dal

pagamento dell�imposta, la preghiamo di non considerare la presente.

Si ricorda infatti che il D.L. 93/08 convertito con L. 126/08 ha esentato dall�ICI le seguenti tipologie di

immobili (eccetto le categorie catastali A/1, A/8, A/9):

- l�abitazione nella quale il soggetto passivo persona fisica con i propri familiari ha fissato la propria

residenza anagrafica;

- l�abitazione appartenente a cooperative edilizie con propriet� indivisa adibite ad abitazione principale dei

soci assegnatari;

- l�abitazione posseduta dal soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in un istituto di

ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

- l'abitazione posseduta dal contribuente che a seguito di provvedimento di separazione legale,

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della

casa coniugale. L'esenzione spetta a condizione che il contribuente non sia titolare del diritto di propriet�

o di altro diritto reale su un immobile destinato a propria abitazione principale situata nel Comune di

Verbania e a condizione che venga presentata la dichiarazione ICI;

- l�abitazione concessa in uso gratuito a familiari ivi residenti (genitori-figli, fratelli-sorelle). L�esenzione in

questo caso resta subordinata alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il

termine della scadenza del versamento ICI pi� prossima al verificarsi della variazione se non gi�

presentata.

Sono altres� esenti le pertinenze relative alle abitazioni sopra elencate, cos� come individuate dal

regolamento comunale (art. 9) ovvero una per ciascuna categoria :

nr. 1 autorimessa o un posto auto (censiti nella categoria catastale C/6);

nr. 1 cantina o soffitta (censite nella categoria catastale C/2);

nr. 1 tettoia (censita nella categoria catastale C/7).

L�esenzione dal pagamento spetta in rapporto al periodo durante il quale sussiste la destinazione ad

abitazione principale e, in caso di pi� contitolari, spetta solo a coloro che utilizzano l'immobile come

abitazione principale. L�esenzione relativa all�unit� immobiliare concessa in uso gratuito spetta in rapporto

al periodo durante il quale il familiare � residente, per la relativa quota di possesso, solo al soggetto

passivo il cui rapporto di parentela sia quello indicato in regolamento ovvero genitori-figli,fratelli-sorelle.

L�esenzione dal versamento non � consentita nei casi di:

- abitazioni locate con contratto registrato a soggetto persona fisica residente anagraficamente

nell'immobile;

- abitazioni locate con contratto registrato a soggetto persona fisica non residente;

- abitazioni concesse in comodato a persone non rientranti nella linea genitori-figli, fratelli-sorelle;

- abitazione posseduta a titolo di propriet� o usufrutto, da cittadini italiani residenti all�estero;

- immobili di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.

ALIQUOTE

Le aliquote determinate per l�anno di imposta 2011, invariate rispetto all�anno 2010, sono le seguenti:

ALIQUOTA ORDINARIA 6,5 �

ALIQUOTA RIDOTTA 5,5 � e DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

Per l�unit� immobiliare adibita ad abitazione principale di categorie catastali A/1 � A/8 � A/9 e relative

pertinenze limitatamente ad una sola unit� immobiliare per ciascuna delle seguenti categorie C/2, C/6, C/7

ad uso esclusivo dell�abitazione stessa da individuarsi con apposita istanza se non gi� presentata e non

variata.

Per l�unit� immobiliare posseduta a titolo di propriet� o usufrutto da cittadini italiani residenti

all�estero, purch� non risulti locata e relative pertinenze limitatamente ad una sola unit� immobiliare per

ciascuna delle seguenti categorie C/2, C/6, C/7 ad uso esclusivo dell�abitazione stessa da individuarsi con

apposita istanza se non gi� presentata e non variata.

La detrazione per abitazione principale � di �. 124,00 da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta

destinazione e ripartita tra gli aventi diritto.

ALIQUOTA RIDOTTA 5,5 �

Per l�unit� immobiliare ad uso abitativo classificata nelle categorie catastali A/1 � A/8 � A/9 concessa

in uso gratuito a familiari ivi residenti (genitori-figli, fratelli-sorelle).

Per l�unit� immobiliare ad uso abitativo locata con contratto registrato ad un soggetto persona fisica

residente anagraficamente nell'immobile.

Al fine di godere dell�aliquota ridotta dovr� essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio

entro il termine della scadenza di versamento ICI pi� prossima al verificarsi della variazione se non gi�

presentata e non variata. Il venir meno al diritto dell�aliquota ridotta dovr� essere comunicata con le stesse

modalit� ed entro gli stessi termini.

ALIQUOTA RIDOTTA 4,5 �

Per gli immobili concessi in locazione ad un soggetto persona fisica a titolo di abitazione principale ai

sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 (contratti di locazione stipulati sulla base di appositi

accordi locali) e relative pertinenze limitatamente ad una sola unit� immobiliare per ciascuna delle

seguenti categorie C/2, C/6, C/7 come indicato in contratto. I contribuenti devono presentare o spedire

tramite raccomandata, copia del contratto registrato entro 30 gg. dalla registrazione dello stesso da

allegare alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista. Qualora la presentazione/spedizione

avvenisse in data successiva, l'aliquota ridotta decorrer�, sussistendone i requisiti, dalla data di

presentazione all'ufficio ICI.

VERSAMENTI

La prima rata in acconto deve essere versata entro il 16 giugno 2011 ed � pari al 50% dell�imposta

dovuta. Entro tale data pu� essere anche versata l�imposta in unica soluzione con possibilit� di conguaglio

entro il termine della rata di saldo in caso di variazioni che si dovessero verificare nel secondo semestre.

La seconda rata a saldo deve essere versata entro il 16 dicembre 2011.

L�importo da versare deve essere arrotondato all�unit� di euro, per difetto se la frazione � inferiore o

uguale a 49 centesimi, per eccesso se maggiore o uguale a 50 centesimi.

Il versamento minimo complessivo annuale (acconto + saldo od unica soluzione) � fissato ad �. 10 (dieci).

Per errori nel versamento rispetto all'importo o alla scadenza, � possibile ricorrere al ravvedimento

operoso.

l pagamento dei bollettini postali potr� avvenire presso tutti gli uffici postali oppure gratuitamente presso

la Banca Popolare di Sondrio agenzia di Pallanza Largo Tonolli n. 34 o di Intra Piazza Ranzoni n. 27.

I bollettini completi dei dati anagrafici e del codice fiscale sono stati allegati solo a coloro che nel

2010 hanno utilizzato tale modalit� di pagamento. Qualora non volesse avvalersi del pagamento

tramite modello F24 o avesse variato la residenza, la preghiamo di usufruire di bollettini in bianco

disponibili presso l�ufficio tributi del nostro Comune o presso gli uffici postali.

L�ufficio tributi con sede in Via F.lli Cervi, 5 riceve dal luned� al venerd� ore 11:00 -13:00 ed il marted�

pomeriggio ore 14:30 -16:00. E� possibile prenotare un appuntamento al di fuori di questi orari telefonando

ai seguenti numeri: 0323-542424 - 542427 - 542428 - 542429 � 542430.

E' possibile inoltre consultare il sito Internet del Comune di Verbania all'indirizzo www.comune.verbania.it

alla sezione �Servizi al cittadino� - �Tributi� per ulteriori chiarimenti e/o modulistica.