CITTA’ DI VERBANIA
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I) – ANNO 2010
ALIQUOTE
ALIQUOTA ORDINARIA 6,5 ‰
ALIQUOTA RIDOTTA 5,5 ‰ e DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 ed una pertinenza limitata ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle seguenti categorie C/2, C/6, C/7 ad uso esclusivo dell’abitazione stessa da individuarsi con apposita istanza.
Per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero, purché non risulti locata;
La detrazione per abitazione principale è di €. 124,00 da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta destinazione.
ALIQUOTA RIDOTTA 5,5 ‰
per l’unità immobiliare ad uso abitativo classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 concessa in uso gratuito a familiari (genitori, figli, fratelli e sorelle) ivi residenti.
Per l’unità immobiliare ad uso abitativo locata con contratto registrato ad un soggetto persona fisica residente nell'immobile.
Al fine di godere dell’aliquota ridotta dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il termine della scadenza di versamento ICI più prossima al verificarsi della variazione. Il venir meno al diritto dell’aliquota ridotta dovrà essere comunicata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini.
ALIQUOTA RIDOTTA 4,5 ‰
Per gli immobili concessi in locazione ad un soggetto persona fisica a titolo di abitazione principale ai sensi dell' art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 (contratti di locazione stipulati sulla base di appositi accordi locali). Copia del contratto dovrà essere presentato entro 30 gg. dalla registrazione all’ufficio tributi.
ESCLUSIONI
Si ricorda che il D.L. 93/08 convertito con L. 126/08 ha escluso dall’ICI le seguenti tipologie di immobili (eccetto le categorie catastali A/1, A/8, A/9):
l’abitazione nella quale il soggetto passivo persona fisica con i propri familiari ha fissato la propria residenza anagrafica;
l’abitazione appartenente a cooperative edilizie con proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
l’abitazione posseduta dal soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
l'unità immobiliare posseduta dal contribuente che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. L'esclusione spetta a condizione che il contribuente non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato a propria abitazione principale situata nel Comune di Verbania;
l’unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito a familiari ivi residenti (genitori, figli, fratelli e sorelle). L’esclusione in questo caso resta subordinata alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il termine della scadenza del versamento ICI più prossima al verificarsi della variazione.
Sono altresì escluse le pertinenze relative alle abitazioni sopra elencate, così come individuate dal regolamento comunale (art. 9) ovvero una per ciascuna categoria :
nr. 1 autorimessa o un posto auto (censiti nella categoria catastale C/6);
nr. 1 cantina o soffitta (censite nella categoria catastale C/2);
nr. 1 tettoia (censite nella categoria catastale C/7).
L’estensione dell’esclusione dal versamento non è consentita nei casi di :
abitazioni locate con contratto registrato a soggetti ivi residenti;abitazione posseduta a titolo di proprietà/usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero, purché non locata;