DELIBERA
1) Di stabilire al fini ICI per l'anno 2006 le seguenti aliquote:
Aliquota ordinaria al 6 (sei) per mille.
Aliquota ridotta al 5,5 (cinque virgola cinque) per mille per
Al fine di godere dell’assimilazione all’aliquota ridotta dovrà essere presentata, presso l’ufficio ICI, apposita istanza su apposito modello allegando documentazione richiesta (copia contratto per le locazioni, dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i comodati). L’applicazione delle agevolazioni decorrerà dalla trasmissione o consegna dei documenti e sarà, in ogni caso rapportata al periodo di residenza del soggetto utilizzatore.
Aliquota ridotta al 4,5 (quattro virgola cinque) per mille a favore degli immobili concessi in locazione ad un soggetto persona fisica a titolo di abitazione principale ai sensi dell' art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 (contratti di locazione stipulati sulla base di appositi accordi locali). I soggetti interessati, per poter applicare tale aliquota, dovranno presentare o spedire, tramite raccomandata, copia del contratto registrato entro 30 gg. dalla registrazione dello stesso.
L’aliquota agevolata potrà essere applicata dalla data di stipula del contratto purchè la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla Legge e la consegna all’ufficio ICI sia effettuata nei termini di cui al comma precedente. In caso contrario tale aliquota decorrerà dalla data di trasmissione o consegna della copia del contratto registrato all’Ufficio ICI.
Aliquota al 6,5 (sei virgola cinque) per mille per unità immobiliari ad uso abitativo di categoria catastale A (escluso A/10) tenute a disposizione.
Aliquota al 5, 5 (cinque virgola cinque) per mille per i terreni edificabili
2) di fissare la detrazione per abitazione principale ad euro 104, da riconoscere anche ad immobili concessi in comodato gratuito a seguito di scambio reciproco degli stessi tra parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli), che siano ivi residenti e che non usufruiscano già di detrazione per abitazione principale su altro immobile,
3) elevare tale detrazione ad euro 260 per i pensionati soli o con coniuge, proprietari unicamente della casa di abitazione e di eventuale garage di pertinenza, che abbiano come unico reddito una pensione di importo non superiore al trattamento minimo, o la pensione sociale o l'assegno sociale. I soggetti che usufruiscono di tale maggiore detrazione devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti espressamente con apposita auto-certificazione entro il termine di versamento dell’acconto ICI 2006.
4) Di dare mandato all’Ufficio ICI per tutti gli adempimenti connessi all’applicazione ed alla gestione dell’ICI e attuativi della presente deliberazione.
DELIBERA
Di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D.Leg. n. 267/2000.