Premesso:
- che l'Art. 6 - 1° comma del Decreto Legislativo 30.12.1992, n.504 come sostituito dal comma 53 dell'Art.3 della Legge 23.12.1996, n. 662 dispone che l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili è stabilita dal Comune nel termine fissato per l'approvazione del Bilancio, in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
- che
- che, inoltre, l'Art. 1 - comma 5 - della Legge 449/97 e successive modificazioni, concede la facoltà di fissare aliquote agevolate per tre anni a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità inagibili o inabitabili, o interventi di recupero di immobili di interessi artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti per la durata di 3 anni dall’inizio dei lavori;
- che nell'ambito delle facoltà concesse dalla sopra richiamata normativa e in relazione alle esigenze del Bilancio Comunale, l'Amministrazione Comunale non intende apportare modifiche all'aliquota;
Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
Con voti unanimi espressi palesemente.
DELIBERA
1) Di stabilire, per l'anno
- principale abitazione 5 per mille
- aliquote diversificate:
altri immobili (comprese le aree fabbricabili) 7 per mille
- immobili oggetto di interventi di cui
all'Art. 1 comma 5 legge 449/97 4 per mille
detrazione per abitazione principale € 154,94
2) Di comunicare la presente al concessionario del servizio riscossione tributi.
3) Di dichiarare il presente provvedimento, attesa l’urgenza e in conformità al distinto voto palese ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 1° del D. Lgs. n°267/2000.