Premesso:
- che con l’art. 1 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n° 504 (contenente disposizioni sul riordino della finanza degli enti territoriali) è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dall’anno 1993;
- che al successivo art. 6, comma 1, il D. Lgs. 504/1992 ha disciplinato la determinazione delle aliquote con apposita deliberazione dell’ente da adottare annualmente;
- che l’art. 1, comma 156, della L. 27.12.2006 n° 296 (legge finanziaria per il 2007) ha attribuito la competenza della determinazione delle aliquote al consiglio comunale;
Preso atto che l’art. 6, comma 2, del sopraccitato D. Lgs. 504/1992 consente di variare le aliquota d’imposta entro il limite minimo del 4 per mille ed il massimo del 7 per mille;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n° 2 del 27.03.2007 con la quale sono state confermate per l’annualità 2007 le aliquote e le detrazioni già in vigore nel 2006;
Considerato che l’intento di quest’Amministrazione è quello di confermare anche per l’anno 2008 le aliquote e le detrazioni già in vigore nel 2007, approvate con C.C. 2/2007;
Preso atto delle iscrizioni contabili contenute nel corrente bilancio di previsione;
Dato atto di quanto disciplinato dal regolamento per l’applicazione dell’I.C.I., adottato con deliberazione C.C. n° 2 del 30.05.2005, così come modificato con deliberazione C.C. n° 20 del 6.10.2005;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge
D E L I B E R A
1. Di confermare per l’anno 2008 le aliquote e le detrazioni approvate con la deliberazione C.C. n° 2 del 27.03.2007, che qui si intende integralmente richiamata e specificatamente:
5 per mille : immobili con destinazione abitativa di proprietà dei residenti;
immobili con destinazione diversa da abitativa;
7 per mille: immobili con destinazione abitativa di proprietà dei non residenti;
immobili a destinazione non abitativa di proprietà dei non residenti;
v Di stabilire che agli immobili nei quali viene svolta attività lavorativa, indipendentemente dalle residenza del/i soggetto/i proprietario/i, si applica la aliquota nella misura del 5 %per mille.
2. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.
Premesso:
- che con l’art. 1 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n° 504 (contenente disposizioni sul riordino della finanza degli enti territoriali) è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dall’anno 1993;
- che al successivo art. 6, comma 1, il D. Lgs. 504/1992 ha disciplinato la determinazione delle aliquote con apposita deliberazione dell’ente da adottare annualmente;
- che l’art. 1, comma 156, della L. 27.12.2006 n° 296 (legge finanziaria per il 2007) ha attribuito la competenza della determinazione delle aliquote al consiglio comunale;
Preso atto che l’art. 6, comma 2, del sopraccitato D. Lgs. 504/1992 consente di variare le aliquota d’imposta entro il limite minimo del 4 per mille ed il massimo del 7 per mille;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n° 2 del 27.03.2007 con la quale sono state confermate per l’annualità 2007 le aliquote e le detrazioni già in vigore nel 2006;
Considerato che l’intento di quest’Amministrazione è quello di confermare anche per l’anno 2008 le aliquote e le detrazioni già in vigore nel 2007, approvate con C.C. 2/2007;
Preso atto delle iscrizioni contabili contenute nel corrente bilancio di previsione;
Dato atto di quanto disciplinato dal regolamento per l’applicazione dell’I.C.I., adottato con deliberazione C.C. n° 2 del 30.05.2005, così come modificato con deliberazione C.C. n° 20 del 6.10.2005;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge
D E L I B E R A
1. Di confermare per l’anno 2008 le aliquote e le detrazioni approvate con la deliberazione C.C. n° 2 del 27.03.2007, che qui si intende integralmente richiamata e specificatamente:
5 per mille : immobili con destinazione abitativa di proprietà dei residenti;
immobili con destinazione diversa da abitativa;
7 per mille: immobili con destinazione abitativa di proprietà dei non residenti;
immobili a destinazione non abitativa di proprietà dei non residenti;
v Di stabilire che agli immobili nei quali viene svolta attività lavorativa, indipendentemente dalle residenza del/i soggetto/i proprietario/i, si applica la aliquota nella misura del 5 %per mille.
2. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.