IL CONSIGLIO COMUNALE DI VALSTRONA                  D E L I B E R A

 

1.    Di determinare per l’anno 2007 le aliquote dell’I.C.I nella misura del :

 

5 per mille :             immobili con destinazione abitativa di proprietà dei residenti;

                        immobili con destinazione diversa da abitativa;

 

7 per mille:            immobili con destinazione abitativa di proprietà dei non residenti;

                        immobili a destinazione non abitativa di proprietà dei non residenti;

 

v     Di stabilire che agli immobili nei quali viene svolta attività lavorativa, indipendentemente dalle residenza del/i soggetto/i proprietario/i, si applica la aliquota nella misura del 5 %per mille.

 

 

2.    L’esenzione, in riferimento all’art. 9 del Regolamento, degli edifici costruiti o ristrutturati da nubendi e giovani coppie per la prima casa, a partire dalla data di ultimazione dei lavori e/o dalla data di utilizzo;

 

 

3.      Di determinare le seguenti agevolazioni, ai fini dell’applicazione dell’ICI per i fabbricati rustici non più utilizzati a scopo agricolo come da art. 14 del Regolamento comunale;

 

o        posti all’interno della perimetrazione dell’abitato: nessuna esenzione

o        posti all’esterno della perimetrazione dell’abitato, raggiungibili con automezzi attraverso strade comunali o di uso pubblico: esenzione 50%

o        posti in alpeggio, o comunque in località non raggiungibili da automezzi: esenzione 100%;

 

Di stabilire l’esenzione ai fabbricati ex rurali, a condizione che gli stessi non siano utilizzati o utilizzabili come unità abitativa, rimessa od autorimessa, ripostiglio o deposito per la residenza, ma come locali di deposito attrezzi e derrate agricole, stalle, fienili, asserviti alla conduzione di una attività agricola secondaria , che abbia lo scopo di coltivare e sfalciare un appezzamento di prato di almeno mq. 1.000, e che non sia pertinenza di unità abitativa;

 

4.     Di riconfermare l’ulteriore detrazione dell’I.C.I. pari ad € 206,58 in favore dei contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente una persona con handicap grave, con reddito complessivo familiare annuo non superiore a € 41.316,55;

 

5.    Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.