deliberazione di G.C nr. 12  del 28.01.2005
Oggetto: Determinazione aliquota imposta comunale sugli immobili anno 2005
 
 

LA GIUNTA COMUNALE

 
Richiamato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.  che, al titolo I, disciplina le modalità di applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
Richiamato il Regolamento comunale per la gestione dell’imposta adottato con atto del Consiglio comunale n. 1 del 25.02.2000 ;
Considerato che l’art. 6, comma 1, del citato decreto 504/1992, come sostituito dall’art. 54 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che il Comune adotta annualmente entro il 31dicembre, ovvero entro diverso termine stabilito con decreto ministeriale, le aliquote da applicarsi per l’anno successivo;
Atteso che il termine per l’adozione del provvedimento di determinazione delle aliquote I.C.I. per l’anno 2005 è stato prorogato al 28/02/2005;
Rilevato che la mancata adozione comporta l’applicazione dell’aliquota minima del quattro per mille;
Considerato che occorre determinare le aliquote relative all’anno 2005;
Visti i trasferimenti per l’anno 2005 ordinari e perequativi e considerata l’attività di liquidazione ed accertamento dell’imposta effettuata dalla ditta RIBES s.r.l. di Ivrea per gli anni 2003/2004;
Ritenuto sussistere le condizioni per differenziare e ridurre al 4 per mille l’aliquota per gli immobili destinati ad attività artigianali ed industriali, al fine di di incentivare la permanenza e l’incremento delle aziende operanti sul territorio;
Ritenuto altresì di confermare anche per l’anno 2005 le aliquote in vigore come di seguito specificato:
 
a)      unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale: 6,00 per mille;
b)      immobili diversi dalle abitazioni principali: 6,00 per mille;
c)       immobili adibiti ad attività artigianali ed industriali: 4,00 per mille;
d)      alpeggi (immobili ubicati fuori dal centro urbano e non serviti dal servizio di raccolta rifiuti): 4,00 per mille
 
Dato atto che la detrazione per l’abitazione principale è confermata nella misura minima di legge di euro 103,29;
Considerato che il gettito presunto d’imposta, stimato in euro 85.000, consente di fronteggiare adeguatamente le spese ed i programmi che si prevede di realizzare nell’esercizio finanziario 2005;
Visto il D. Lgs. 504/1992;
Visto l’art. 3, comma 54, della Legge 23/12/1996, n° 662;
Vista la Legge 311/2004 – finanziaria 2005;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e tecnica del presente atto espresso dal Responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge
 
D E L I B E R A
 
1. Di determinare per l’anno 2005 le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i., nelle seguenti misure:
a)      unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale: 6,00 per mille;
b)      immobili diversi dalle abitazioni principali: 6,00 per mille;
c)       immobili adibiti ad attività artigianali ed industriali: 4,00 per mille;
d)      alpeggi(immobili ubicati fuori dal centro urbano e non serviti dal servizio di raccolta rifiuti): 4,00 per mille
Applicazione della detrazione per abitazione principale nella misura minima di legge di euro 103,29.
 
2. Di Dare atto che l’introito presunto di euro 85.000 consente di conseguire il pareggio di bilancio di previsione dell’anno 2005 e verrà incamerato alla risorsa n° 1010020 del Bilancio di previsione esercizio 2005 redigendo.